FOCUSRenzo DiPietra

Regolamento E-Evidence: avvio il 18 Agosto 2026

di Renzo Di Pietra

Il 18 agosto 2026 segna una tappa fondamentale per le prove digitali con la partenza dell’operatività del Regolamento (UE) 2023/1543 (Regolamento e-Evidence).

Con questo articolo riproponiamo di fornire alle società Telco un riepilogo organico e strutturato delle informazioni e degli approfondimenti che ho condiviso nel corso degli ultimi mesi su “Sicurezza e Giustizia” (e personalmente su LinkedIn). L’obiettivo non è solo fornire una sintesi documentale, ma stimolare una riflessione necessaria: le vostre organizzazioni sono realmente pronte per il “go-live”?

Come più volte evidenziato, occorre sottolineare che il Regolamento non delega semplicemente l’esecuzione di ordini all’autorità emittente, ma attribuisce al Telco, qualunque sia la sua dimensione, un ruolo attivo e critico nella ricezione e verifica degli EPOC (European Production Order Certificate).

Di seguito evidenziamo alcune macro-criticità inerenti all’applicazione del Regolamento.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

 

Profili critici e impatti applicativi per i fornitori di servizi (con particolare riferimento ai TELCO)

Per il Regolamento (UE) 2023/1543 si delineeranno, nella sua fase applicativa iniziale, una serie di criticità per i Telco.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

In primo luogo, le tempistiche particolarmente stringenti previsti per l’esecuzione degli ordini (dieci giorni nelle procedure ordinarie e ridotti a otto ore nei casi di emergenza) potrebbero imporre ai Telco un adeguamento organizzativo significativo atto a garantire maggiore operatività continuativa e capacità di risposta immediata. Le tempistiche, tuttavia, rischiano di comprimere gli spazi per una valutazione effettiva della legittimità e proporzionalità delle richieste, esponendo potenzialmente i Telco al rischio di errori o di comunicazioni indebite di dati.

In secondo luogo, il regolamento determina un trasferimento sostanziale di responsabilità in capo ai Telco, i quali si troveranno a dover interagire direttamente con autorità giudiziarie estere, senza il filtro sistematico dell’Autorità Giudiziaria nazionale (a parte per gli EPOC sui dati di traffico). Infatti i Telco sono chiamati a effettuare valutazioni che possono risultare complesse in tempi estremamente ridotti, anche in presenza di potenziali conflitti tra ordinamenti nazionali o tra obblighi derivanti dal regolamento e altre normative, quali quelle in materia di protezione dei dati personali.

A ciò si aggiungono criticità tecnico-operative legate, ad esempio, alla gestione dei volumi di dati inviabili tramite il sistema IT decentralizzato (max 25 MB), che renderà necessario il ricorso a canali alternativi per invii di maggiore dimensione, con conseguente aumento della complessità gestionale.

Altra rilevante criticità che potrà generare dubbi interpretativi, riguarda l’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 216/2025, che riguarda i casi di c.d. esenzione.

Vediamo ora cosa disciplina il citato art. 3 co 2:

2. Ai fini della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale”.

A nostro avviso, l’intento del legislatore nazionale nel disciplinare i casi di “esenzione” non appare affatto chiaro. L’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 216/2025 si è infatti limitato a un recepimento acritico, delle previsioni regolamentari e della Direttiva, senza però fornire quelle specifiche applicative di cui gli operatori Telco avrebbero avuto bisogno.

Se una Telco si riconosce negli ambiti di questa esenzione, decadono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 216/2025. Purtroppo, non è molto chiaro quando si applichi l’esenzione e termini come “ ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale non sono sufficientemente definiti né nella Direttiva (vedi Considerando 8, 10 e 11 e art. 1 comma 5) né tantomeno nel D.Lgs. 216/2025 che viceversa avrebbe dovuto fornire maggiori indicazioni per i casi di esenzione. L’eccessiva genericità può generare false applicazioni di “esenzione” in quanto lascia al Telco ampi margini di valutazione che potrebbero essere non corrette. Inoltre non vi è alcuna valutazione preventiva, di conformità o meno, da parte di Autorità nazionali, sulla valutazione di esenzione esperita dal Telco.

In questo contesto, sarà allora necessaria che la Telco attraverso una documentata e attenta analisi, dimostri concretamente che la struttura del proprio assetto operativo, la tipologia dei servizi offerti (come e dove), l’orientamento al mercato (solo nazionale?), la struttura contrattuale dei servizi, le modalità di accesso al portale, ecc. ecc., rientrino nella esenzione prevista.

Ovviamente essendo un contesto nuovo, riteniamo che il Regolamento necessiterà di quel necessario periodo di adattamento e applicazione, che porterà ad un affinamento e omogeneizzazione applicativa dello stesso, con il necessario ruolo attivo e propositivo degli attori coinvolti, privati ed istituzionali.

Vi invitiamo a visionare il documento con riferimento all’ANNEX B, per alcuni Casi concreti per i quali sono state evidenziate criticità.

 

Risorse Tecniche e Link Ufficiali

  • (A) Court Data Base (CDB) – Notification Form
    • Creazione EU Login

Pagina di registrazione EU Login

EU Login è il servizio di autenticazione degli utenti della Commissione europea che consente agli utenti autorizzati di accedere a una serie di servizi web della Commissione con un unico indirizzo di posta elettronica e un’unica password.

 

  • Accesso Notification Form – Registrazione Adressee

https://webgate.ec.europa.eu/cdb-sp-reg/home

 

La registrazione dell’Addressee deve essere effettuata tramite la pagina di registrazione ufficiale della Commissione Europea compilando il “Notification Form for Service Providers”. L’accesso avviene tramite EU Login.

Si allega manuale “European Court Database Notification Form for Service Providers – Data Management Functionalities for e-Evidence Digital Exchange System”, nel quale sono riportate le istruzioni per la compilazione del Notification Form.

https://assets.gov.ie/static/documents/a1cbd2ff/Notification_Form_for_Service_Providers_User_Guide_2.pdf

 

  • Macro fasi Notification Form

1) INVIO

  • Una volta compilato il Modulo di Notifica, ed indicata l’Autorità Centrale in Italia, il Modulo scaricato e firmato digitalmente, dovrà essere caricato sul sistema per poi procedere con l’invio all’Autorità Centrale italiana.
  • Dopo aver inviato correttamente il modulo, compare un messaggio verde con la scritta “Notification form with signed PDF submitted successfully!“.
  • È opportuno conservare una copia del PDF firmato.

 

2) VERIFICA MODULO

  • L’Autorità Centrale verifica il modulo, per il quale si avrà fase di “Accettazione o rifiuto” basato sui risultati della verifica stessa. Si riceverà una mail di accettazione o di rifiuto (motivata).

 

3) ARCHIVIAZIONE DATI

  • Una volta Accettato il Notification Form, le informazioni inserite rimarranno registrate sul sistema.

 

Portale e-Justice (Area e-Evidence) – Sistema decentralizzato

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1550 della Commissione, del 28 luglio 2025, stabilisce le specifiche tecniche e gli altri requisiti tecnici per il sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R1550

A maggio 2026 è stata pubblicata la versione V1.4.1 dello standard ETSI 104 144: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/104100_104199/104144/01.04.01_60/ts_104144v010401p.pdf

(Link ad un mio recente articolo su LinkedIn sulla Roadmap Tecnica del Regolamento e-Evidence: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7460965992819564544/)

 

Linee Guida su compilazione EPOC e EPOC-PR

Le linee guida del progetto SIRIUS (co-implementato da Eurojust ed Europol) sono state pubblicate il 15 giugno 2026 per supportare la compilazione e la gestione pratica dei certificati EPOC e EPOC-PR (le Linee Guida non hanno carattere vincolante):

  1. Linee Guida per l’Ordine di Produzione (EPOC)

Questa guida fornisce un supporto pratico passo-dopo-passo per la compilazione del certificato di produzione previsto dall’Allegato I del Regolamento e-Evidence:

https://www.eurojust.europa.eu/publication/sirius-guidelines-completing-european-production-order-certificate-epoc

2. Linee Guida per l’Ordine di Conservazione (EPOC-PR)

Questa guida si concentra sulla corretta compilazione del certificato di conservazione dei dati (congelamento) previsto dall’Allegato II:

https://www.eurojust.europa.eu/publication/sirius-guidelines-completing-european-preservation-order-certificate-epoc-pr

3. Nota di Approfondimento Contestuale (Background Note)

Questo documento accompagna e completa le due linee guida precedenti, fornendo il contesto normativo, le spiegazioni e le motivazioni di base necessarie per comprenderne pienamente la logica e l’applicazione:

https://www.eurojust.europa.eu/publication/background-note-sirius-guidelines-completing-epoc-and-epoc-pr

4. Risorsa Aggiuntiva

Potremo monitorare tutti i futuri aggiornamenti e le pubblicazioni del progetto SIRIUS direttamente nella sezione dedicata alle prove elettroniche di Eurojust: https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/instruments/electronic-evidence

La documentazione riferita al presente articolo è stata reperita e verificata sulla base delle fonti disponibili alla data di giugno 2026. Poiché normative, procedure amministrative, modulistica e disposizioni operative possono essere soggette a modifiche, aggiornamenti o integrazioni successivamente a tale data, si invita il lettore a verificare sempre la validità e l’attualità delle informazioni consultando i siti istituzionali e le fonti ufficiali competenti.

RIFERIMENTI

(1) Eurojust meeting on the EU e-evidence package – Outcome report of the meeting of 30 September – 1 October 2025: https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-meeting-eu-e-evidence-package

(2) Regolamento (UE) 2023/1543: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1543

(3) Direttiva (UE) 2023/1544: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L1544

(4) D.Lgs. 215/2025 (Normativa Italiana): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/15/26G00004/SG

(5) D.Lgs. 216/2025 (Normativa Italiana): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/15/26G00005/sg

(6) Relazione su novità normativa (25/2026) predisposta dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione in merito alle modifiche in tema di prove digitali introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 215: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel._252026_1.pdf

 

Altri articoli su Regolamento e-Evidence

Il Regolamento UE sulla E-Evidence

Il Regolamento UE sulla E-Evidence

 

Principali impatti sulle Società Telco per il Regolamento E-Evidence

Mostra di più
Pulsante per tornare all'inizio