FOCUS

Aspetti normativi e ambiti applicativi della legge 24 aprile 2026 n.54

del Gen. Michele Lippiello e Avv. Valentino Tarantini

La Legge 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 95 in pari data ed entrata in vigore il successivo giorno 25 aprile 2026, ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” (c.d. decreto sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2026.

Di seguito, una panoramica sintetica, ma al contempo chiara e puntuale, del dato normativo e delle principali aree di intervento al fine di offrire ad operatori del diritto e forze dell’ordine un supporto nell’applicazione delle nuove norme.


Il provvedimento in esame si articola in quattro Capi concernenti rispettivamente:

– Capo I:    “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica” (artt. 1 – 11);

– Capo II:   “Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’Autorità Giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle forze di polizia (artt. 12 – 25);

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

– Capo III:  “Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata” (artt. 26 – 27 bis);

– Capo IV: “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale” (artt. 28 – 32).

Procedendo con l’analisi delle singole disposizioni, l’art. 1 – disciplinante la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o strumenti atti ad offendere – enuclea come penalmente rilevanti oltre agli strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente la lunghezza di otto centimetri anche quelli a lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri muniti di meccanismo di blocco o apribili con una sola mano.

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Le sanzioni previste vengono inasprite prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e introducendo, altresì, sanzioni amministrative di natura accessoria quale la sospensione della patente di guida o della licenza di porto d’armi ovvero il divieto a conseguirli.

È prevista, inoltre, una sanzione pecuniaria irrogabile dal Prefetto nella misura da 200,00 a 1.000,00 euro a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale allorquando un minore di 18 anni commetta uno dei reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere. Peraltro, viene disposto il divieto di vendita o cessione ai minori di strumenti da punta o da taglio atti a offendere (punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro e, nei casi di esercizio di attività commerciale, con la chiusura dello stesso per un periodo non superiore a 15 giorni[1]) con obbligo, per l’esercente, di richiedere documento di riconoscimento all’acquirente eccetto i casi in cui la maggiore età sia manifesta ovvero, nei casi di gestori di siti web e/o piattaforme digitali di vendita elettronica, di predisporre appositi sistemi di verifica della maggiore età prima del perfezionamento dell’acquisto.

L’aggravamento riguarda anche il porto di armi o di oggetti atti a offendere all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto.

L’art. 2, dedicato alla prevenzione della violenza giovanile, rafforza lo strumento dell’ammonimento del Questore, ampliandone l’ambito applicativo ai reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, lesioni personali, rissa, violenza privata, minaccia aggravata, violazione di domicilio, furto e danneggiamento introducendo, per di più, una responsabilità economica in capo ai genitori nei casi di reiterazione delle condotte, con sanzioni amministrative pecuniarie comminabili dal Prefetto nella misura da 200,00 a 1.000,00 euro. Per quanto attiene l’ambito digitale, si segnala la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di ordinare la rimozione di contenuti on-line o la disabilitazione di profili.

Proseguendo l’analisi del Capo I, l’art. 3 detta disposizioni per il contrasto dei reati predatori introducendo la nuova fattispecie del reato di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato ex art. 628-bis c.p. ed estendendo la confisca. In aggiunta, nella nozione di furto aggravato vengono ricomprese le condotte caratterizzate dalla sottrazione con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti d’identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari.

L’art. 4 amplia i poteri di Prefetti e Questori attraverso la possibilità di individuare aree a vigilanza rafforzata nelle zone urbane particolarmente critiche (con una validità di 6 mesi rinnovabile, anche più volte, sino a 18 previa motivazione) e disporre, nelle stesse, ordini di allontanamento e divieti di accesso (c.d. DASPO urbano), anche per fasce orarie, comportando conseguenze penali. Le misure possono colpire soggetti già segnalati o denunciati nell’ultimo quinquennio per reati non colposi contro la persona o il patrimonio, per reati aggravati dal fine dell’odio o della discriminazione razziale e per reati in materia di stupefacenti.

L’art. 5 individua misure accessorie volte al contrasto allo spaccio di stupefacenti, introducendo la confisca obbligatoria di autoveicoli e beni mobili (registrati e non) utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di tali sostanze, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Viene, in più, ridefinito il concetto di “lieve entità” escludendo dallo stesso le condotte continuative e abituali.

Da ultimo, al fine di allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze, è sancita la possibilità per i Comuni caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale di promuovere – in sinergia con altri enti – iniziative educative, sportive, culturali e ricreative.

L’art. 6 fornisce maggiori risorse ai Comuni per la sicurezza urbana attraverso lo stanziamento di fondi per l’installazione di sistemi di video sorveglianza per la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria prevedendo, oltretutto, incentivi per l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale nonché per il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario.

Vengono, analogamente, ridefinite, attraverso la modifica dell’art. 7 del Codice della Strada, le sanzioni applicabili all’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine[2].

Per quanto attiene alla tematica delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’art. 7 introduce l’accompagnamento preventivo fino a 12 ore allorquando, in presenza di specifiche circostanze (quali possesso di armi, precedenti penali, segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nell’ultimo quinquennio), sussista concreto pericolo per lo svolgimento pacifico delle stesse, con immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che tali circostanze non ricorrano, ordina il rilascio della persona accompagnata. Qualora, invece, l’accompagnamento riguardi un minore, vengono informati il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e gli esercenti la responsabilità genitoriale onde consentire a questi ultimi di prendere in consegna il minore al momento del rilascio.

Il provvedimento de quo interviene anche in materia di sicurezza stradale attraverso modifiche al Codice della Strada sanzionando e qualificando all’ art. 8 come reato (punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato) la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dà alla fuga mettendo a rischio l’incolumità pubblica, con possibilità di arresto in flagranza differita; mentre il successivo art. 8-bis estende ai veicoli adibiti al trasporto valori la facoltà comunale di riservare spazi per carico e scarico merci, con conseguente divieto di sosta nelle aree interessate.

Gli artt. 9 e 10 affrontano la tematica delle pubbliche manifestazioni e della partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico.

In dettaglio, viene sancito che la mancata comunicazione dello svolgimento di una manifestazione è configurata come illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro e non più come contravvenzione punita con arresto fino a sei mesi e ammenda; la punibilità viene estesa espressamente anche a chi promuove una riunione in luogo pubblico mediante l’utilizzo di reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, anche in gruppi chiusi di utenti, senza il necessario preavviso all’Autorità.

Medesima sanzione pecuniaria nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica.

L’articolo in commento, inoltre, statuisce che chiunque turbi il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico ovvero il regolare espletamento del servizio di ordine e sicurezza pubblica, sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro la quale, nei casi di condotta posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona coprendo il viso o indossando caschi protettivi, passa da 2.000,00 a 10.000,00 euro.

Tali sanzioni, irrogate dal Prefetto, sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà nell’ipotesi di reiterazione delle violazioni in un biennio ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, in un quinquennio.

L’art. 10, poi, introduce la possibilità di disporre il divieto, per soggetti condannati per reati come attentati con finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, alla partecipazione a pubbliche riunioni o assembramenti della medesima tipologia di quelli in occasione dei quali è stato commesso il reato.

L’art. 11, ultimo articolo del Capo I, introduce modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno di personale scolastico ed educativo (ossia docenti, dirigenti scolastici, personale ATA) nonché di quello che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico, prevedendo la procedibilità di ufficio e l’arresto obbligatorio in flagranza.

Diverso l’ambito di intervento per il Capo II, dedicato a precise disposizioni in materia di attività di indagine dell’Autorità Giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario oltre a misure organizzative e di potenziamento delle forze di polizia anche attraverso la previsione di specifiche regole per il reclutamento.

In particolare, gli artt. 12 e 13 statuiscono che l’iscrizione delle generalità della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione debba avvenire attraverso un’annotazione preliminare su apposita modulistica da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia prevedendo, altresì, al successivo art. 14, l’estensione in tali casi dell’istituto dell’assistenza legale anche al personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco.

Quest’ultimo articolo, inoltre, interviene sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, modificando l’art. 51, comma quinto, in materia di rimborsi spese per trasferte o missioni spettanti dal 1° gennaio 2025 a personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine, il comma 2-bis del richiamato art. 14 proroga al 31 ottobre 2026 il termine per disporre trasferimenti di personale dei vigili del fuoco, anche in deroga al requisito di permanenza minima nella sede di prima assegnazione.

L’art. 15, fermo restando le competenze degli organismi e delle strutture specializzate della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, estende la disciplina delle operazioni sotto copertura anche agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria nell’ambito delle attività di loro competenza.

L’art. 16 disciplina la materia dei permessi in favore di detenuti in regime di 41-bis e per i collaboratori di giustizia prevedendo il termine di 48 ore per il pubblico ministero e di 15 giorni per il detenuto per presentare ricorso avverso le decisioni sui permessi.

Gli artt. dal 17 al 25 sono dedicati al personale di Polizia di Stato, Arma dei CarabinieriGuardia di Finanza e Polizia Penitenziaria disciplinando le modalità di reclutamento, i rispettivi requisiti di accesso e progressioni di carriera.

Sul punto, si rimanda alla lettura delle singole disposizioni esplicitanti in maniera puntuale le novità introdotte in materia.

Per quanto invece riguarda gli artt. 26, 27 e 27-bis, costituenti il Capo III del provvedimento in commento, devono menzionarsi:

– le disposizioni afferenti la funzionalità del Ministero dell’Interno al fine di far fronte agli impegni assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea tese allo  scorrimento delle graduatorie vigenti e a utilizzare ulteriori procedure di reclutamento escludendo fino al 31 dicembre 2027 il personale così assunto dalle procedure di mobilità volontaria e da utilizzi presso altre amministrazioni tramite comando o distacco, nonché quelle volte al recupero e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso l’incremento di  2 milioni di euro dell’apposito Fondo e la modifica del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario (art. 26);

– le disposizioni in materia di collocamento mirato, con definizione di programmi di assunzione presso le amministrazioni pubbliche[3], in favore delle vittime del dovere, del terrorismo, delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata e del contagio da Covid-19 durante l’emergenza epidemiologica (qualora trattasi di personale sanitario, socio-sanitario o farmacista) con invalidità pari o superiore all’80% ovvero, in caso di decesso, in favore dei familiari superstiti. Vengono, altresì, riconosciute a suddette categorie e ai loro familiari permessi orari a recupero fino a 18 ore annue non continuative, e tali comunque da non rendere necessaria la sostituzione del personale, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime (art. 27);

– le disposizioni a tutela della mobilità del personale statale impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, attraverso la statuizione del diritto al riscatto degli alloggi condotti in locazione o in godimento in caso di vendita a terzi da parte degli enti proprietari (art. 27-bis).

L’ultimo Capo attiene alla tematica della gestione dei flussi migratori.

Al riguardo, l’art. 28 statuisce per detenuti e internati stranieri l’obbligo di cooperare all’accertamento dell’identità, esibendo o producendo gli elementi in loro possesso relativi all’età, all’identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito. Il mancato rispetto di questo obbligo rileva ai fini del giudizio di pericolosità sociale.

L’art. 29 attribuisce all’Ufficio di polizia di frontiera o al Questore (laddove siano conferite alla Questura tali funzioni) le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna dell’Unione europea e prive del diritto di soggiorno.

Inoltre, in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, sarà possibile procedere direttamente al trattenimento in CPR o all’espulsione amministrativa, salvo i casi in cui sopraggiungano situazioni personali diverse.

L’articolo in parola abroga infine l’art. 142 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) che prevedeva il patrocinio a spese dello Stato per i ricorsi degli stranieri extra UE contro i provvedimenti di espulsione indipendentemente dai limiti reddituali.

L’art. 30 si prefigge lo scopo di potenziare la rete dei “Centri di accoglienza” e dei “Centri di permanenza” per il rimpatrio autorizzando il Ministero dell’Interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge – ad eccezione della normativa penale, antimafia e dell’Unione europea – al fine di realizzare, completare, ristrutturare e adeguare le stesse e le relative infrastrutture.

La norma prevede anche la semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale mediante l’impiego dell’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato ovvero anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio.

Per quanto concerne l’art. 30-bis, deve menzionarsi il contestuale Decreto-legge correttivo 24 aprile 2026, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti” – pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 95 in pari data ed entrato in vigore il successivo giorno 25 aprile 2026[4] – il quale riconosce al rappresentante munito di mandato che assiste il cittadino straniero nella fase di adesione al programma di rimpatrio volontario assistito un compenso alla conclusione del procedimento medesimo e non più all’esito della partenza.

L’art. 30-ter, in materia di espulsione dei detenuti stranieri, stabilisce che il magistrato di sorveglianza decida entro 15 giorni con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto.

L’art. 31, al fine di assicurare l’esecuzione dell’Accordo quadro tra Governo della Repubblica Italiana e Consiglio Federale Svizzero sottoscritto in data 17 maggio 2024, relativo al versamento del secondo contributo svizzero in favore di alcuni Stati membri dell’Unione Europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, lo autorizza nella misura di 20 milioni di franchi destinandolo ad apposito capitolo di bilancio del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, relativo alle spese per costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili destinati a centri di accoglienza e centri di trattenimento di cittadini stranieri.

Infine, l’art. 32 relativamente alle attività umanitarie svolte dalla Croce Rosse Italiana, consente al Ministero dell’interno di avvalersi della stessa fino al 31 dicembre 2028, stante la riconosciuta competenza nell’assistenza e accoglienza dei migranti.

CONCLUSIONI

Quanto innanzi ha brevemente illustrato le molteplici novità introdotte dalla Legge in parola nella disciplina delle varie aree tematiche interessate sulle quali professionisti e addetti ai lavori sono chiamati ad operare.

 


SITOGRAFIA:

https://www.gazzettaufficiale.it/30 giorni/serie_generale;

https://www.normattiva.it

[1] Nei casi di reiterazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro e se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività commerciale, la chiusura dell’esercizio per un periodo tra i 15 e i 45 giorni. Per ulteriori violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicabile nella misura da 6.000,00 a 12.000,00 euro e revoca della licenza all’esercizio dell’attività commerciale.

[2] Sanzione amministrativa pecuniaria da 769,00 a 3.095,00 euro, raddoppiata se il trasgressore è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo. Nel caso di impiego di minori in tali attività ovvero di reiterazione della condotta è prevista la pena dell’arresto da otto mesi ad un anno e sei mesi e ammenda da 3.000,00 a 8.000,00 euro.

È sempre disposta la confisca delle somme percepite.

[3] Nel rispetto dei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate e previo rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

[4] Vedasi, all’uopo, il provvedimento richiamato e le modifiche ivi apportate.

 

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