FOCUS

Aspetti normativi e ambiti applicativi del decreto legislativo 3 aprile 2026 n.74

del Gen. Michele Lippiello e Avv. Valentino Tarantini

Il giorno 28 maggio 2026 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2026, n. 74, recante “Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 109 in data 13 maggio 2026.

Il provvedimento apporta numerose modifiche ed integrazioni al codice dell’ordinamento militare riformando fortemente il sistema sanitario militare.

Di seguito, una panoramica chiara e puntuale, seppur sintetica, del dato normativo e delle principali aree di intervento al fine di offrire agli operatori del diritto e di settore un supporto nell’applicazione delle nuove norme.


Prima di procedere con la disamina delle singole disposizioni, occorre richiamare la legge 28 novembre 2023, n. 201 – recante “Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2023 – citata in preambolo, ed in particolare l’art. 2 a norma del quale viene attribuita al Governo una delega, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della stessa, per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell’ordinamento militare           (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 9, primo comma, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, di cui meglio si dirà nel prosieguo della presente trattazione.

Tale breve ma doverosa premessa è indispensabile per ripercorrere l’excursus normativo che ha portato all’emanazione del provvedimento in commento, il quale si articola in quattro Capi concernenti rispettivamente:

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

– Capo I:  “Ambito di applicazione” (art. 1);

– Capo II: “Revisione della struttura organizzativa (artt. 2 – 4);

– Capo III: “Revisione dell’assetto ordinativo del personale della sanità militare” (artt. 5 – 12);

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

– Capo IV: “Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali” (artt. 13 – 20).

Entrando nel merito delle singole disposizioni, l’art. 1 disciplina la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare giusta delega per la revisione dello strumento militare nazionale in ossequio ai criteri di interforze e di specializzazione di cui all’art. 9, primo comma, lettera g), numeri 1) e 2) della citata legge 5 agosto 2022, n. 119[1] sancendo l’adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche a supporto del Servizio sanitario nazionale, nonché la possibilità, per medici militari e personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l’attività libero-professionale intramuraria in virtù di apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni.

L’art. 2 sostituisce l’art. 181 del codice dell’ordinamento militare istituendo il Servizio sanitario militare nazionale (denominato “Sanità militare”) determinandone le relative funzioni quali: sostegno all’operatività delle Forze armate in Italia e all’estero; tutela della salute del personale della difesa nonché delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate; accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato; accertamento dell’idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni nonché dell’idoneità psico-fisica (e mantenimento della stessa) degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio occorrenti sia in tempo di pace, che di guerra o di grave crisi internazionale; supporto al Servizio sanitario nazionale secondo il principio di sussidiarietà e svolgimento di attività di medicina preventiva, nonché specifici compiti in caso di pubblica calamità o straordinaria necessità ed urgenza.

L’art. 3 modifica il codice dell’ordinamento militare introducendo gli artt. 188-bis e 188-ter concernenti la figura del Direttore della Sanità militare e le specifiche attribuzioni.

In particolare, tale incarico di durata triennale[2] – da conferirsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa – può essere ricoperto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo aventi un grado non inferiore a Generale e appartenenti al Corpo unico della sanità militare ovvero da dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza altamente qualificata in ambito sanitario.

Il Direttore della Sanità militare dipende dal Ministro della difesa e, per le attività di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell’operatività delle Forze armate e con le attività proprie della sanità di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa.

Inoltre, per quel che attiene le specifiche attribuzioni, tale figura[3] supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione finanziaria e operativa interforze della sanità militare, è responsabile dell’organizzazione e funzionamento della stessa nonché delle attività di consulenza, innovazione e ricerca clinica, dello sviluppo ed utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa, oltre che dell’attivazione di sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario anche per il tramite di Difesa servizi S.p.A.

L’art. 4, a chiusura del Capo II, apporta numerose modifiche al Codice dell’ordinamento militare tra le quali si evidenziano:

– l’introduzione dell’art. 179-ter concernente le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali e sottufficiali del Corpo unico della Sanità militare impiegati per specifiche esigenze dell’Arma dei carabinieri presso i reparti investigativi, individuati con determinazione del Comandante generale, limitatamente al periodo di servizio espletato presso tali unità organizzative, al termine del quale dette qualifiche decadono[4];

– l’aggiunta, all’art. 183, del comma 6-bis il quale sancisce la possibilità di utilizzare strutture sanitarie militari anche a supporto del Servizio sanitario nazionale: trattasi del c.d. uso duale finalizzato allo sviluppo, a livello nazionale, di una rete di poliambulatori da autorizzare all’esercizio dell’attività sanitaria, eventualmente da accreditare presso il SSN, e con stipula di apposite convenzioni con le ASL competenti nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole Regioni nonché della relativa programmazione sanitaria;

– l’inserimento dell’art. 188-quater disciplinante l’ordinamento della Direzione della Sanità militare la quale si articola in reparti, uffici e singole articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanità militare; di dottrina sanitaria militare; di attività sanitarie (comprendendosi la medicina veterinaria e quella preventiva e del lavoro); di ricerca tecnologica e scientifica di interesse; di gestione della proprietà intellettuale e dei brevetti, nonché dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi S.p.A. e gli enti nazionali di ricerca; di coordinamento per le attività sanitarie di emergenza e le infermerie di corpo; di coordinamento della sanità di sostegno territoriale ivi comprese le strutture diagnostiche e polispecialistiche in grado di erogare prestazioni sia per l’assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa che per il supporto del SSN;

– le disposizioni relative alle Commissioni mediche;

– l’introduzione dell’art. 195-quater disciplinante le attività dell’Istituto di scienze biomediche della Difesa (dotato di autonomia scientifica) tese all’individuazione delle aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all’approvazione del Ministro della difesa; alla valorizzazione dei rapporti tra comunità scientifica e realtà industriali di settore; al supporto nella formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali; alla consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanità militare nonché  per la Direzione nazionale degli armamenti in ordine agli aspetti connessi con la ricerca tecnologica di interesse sanitario; al supporto tecnico-scientifico dei comandanti e delle unità specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.

Il Capo III, invece, è dedicato alla revisione dell’assetto ordinativo del personale della Sanità militare attraverso la previsione di specifiche disposizioni concernenti l’esercizio delle professioni sanitarie, le modalità di reclutamento e di formazione, i ruoli e gli organici, lo stato giuridico e l’impiego, l’avanzamento ma anche disciplina e trattamento economico e previdenziale.

Sul punto, si rimanda alla lettura degli artt. 5-12 e delle note esplicative in calce al provvedimento in parola che illustrano, in maniera dettagliata, le relative modifiche ed integrazioni apportate al codice dell’ordinamento militare.

In tale sede occorre solamente evidenziare, in materia di esercizio delle professioni sanitarie per personale militare abilitato, la deroga prevista dall’art. 5 al principio dell’incompatibilità dell’attività libero-professionale consentendo quella intramuraria purché fuori dall’orario di servizio, in assenza di conflitti di interesse, con tracciabilità di pagamenti, senza l’utilizzo improprio delle strutture e comunque con modalità tali da non condizionare l’esercizio delle funzioni e l’adempimento dei doveri connessi con lo status di militare. Permane il divieto per attività di consulenza, di certificazione o peritale di parte in procedimenti amministrativi, civili, penali in cui è coinvolta l’amministrazione della Difesa ovvero l’amministrazione di appartenenza laddove il medico militare appartenga al Corpo della Guardia di Finanza, nonché le attività di assistenza, consulenza e certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.

L’ultimo Capo, il IV, è dedicato alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali in materia di ordinamento (art. 13), di reclutamento (art. 14), di formazione e dotazioni organiche (art. 15), di ruoli e organici (art. 16), di avanzamento (art. 17), di esercizio dei diritti e disciplina militare (art. 18), nonché disposizioni finanziarie (art. 19).

Anche in questo caso, è doveroso rimandare ogni approfondimento alla lettura delle singole norme unitamente alle note esplicative poste in calce al testo in esame ed esplicitanti, in maniera puntuale, le molteplici questioni tecnico-organizzative, nonché pratiche, relative al nascente Corpo unico della Sanità militare, che sarà costituito alla data del 1° gennaio 2027[5].

L’art. 20, infine, sancisce l’entrata in vigore del provvedimento in esame il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ossia, nel caso di specie, il giorno 28 maggio 2026.

Inoltre, le disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanità militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri di cui agli artt. 4, primo comma, lettere c), e), f), g), h) e i); 5, primo comma, lettera a); 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 14, 15, 16, 17, 18, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.

CONCLUSIONI

La riforma in esame avvia una complessa riorganizzazione burocratica e strutturale del sistema sanitario militare, un processo di trasformazione profonda che porta con sé inevitabili elementi di criticità. Nel breve termine, la fase di transizione rappresenta lo scoglio più delicato: il passaggio al nuovo assetto richiede infatti un’attenta gestione del personale per evitare disallineamenti organizzativi e, soprattutto, per scongiurare il rischio di pericolose discontinuità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. Nel lungo periodo, invece, la ridefinizione delle competenze rischia di generare attriti sul piano dei rapporti gerarchici e della disciplina militare, introducendo inoltre zone d’ombra circa i potenziali conflitti d’interesse legati all’esercizio della libera professione da parte del personale medico.

A fronte di tali complessità, l’impianto riformatore offre comunque significativi margini di valorizzazione ed evoluzione. Il punto di forza della nuova architettura risiede nella valorizzazione dell’elevata specializzazione del personale sanitario. In quest’ottica, la creazione di una compagine autenticamente interforze può agire da volano per il settore, offrendo un contributo concreto e sinergico nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Lontano dall’essere un mero adempimento burocratico, il nuovo modello si configura quindi come un’opportunità di crescita professionale per i singoli operatori, proiettando la sanità militare verso frontiere operative inedite e di più ampio respiro.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Decreto Legislativo 3 aprile 2026, n. 74 recante “Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2026;

– legge 28 novembre 2023, n. 201 recante “Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2023;

– legge 5 agosto 2022, n. 119 recante “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2022;

– decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);

RIFERIMENTI

[1] Legge 5 agosto 2022, n. 119: “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2022.Il testo dell’art. 9 è consultabile nelle note esplicative in calce al testo del decreto legislativo oggetto del presente approfondimento.

[2] Qualora l’incarico venga ricoperto da un militare, ove raggiunto il limite d’età, costui è richiamato in servizio d’autorità fino al termine del mandato.

[3] Qualora l’incarico venga ricoperto da un militare, questi esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanità militare e determinandone i profili di impiego.

[4] Gli ufficiali e sottufficiali da destinare ai reparti investigativi sono individuati dal Direttore della Sanità militare con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

[5] Vedasi, al riguardo, l’introduzione degli artt. 2188-sexies c.o.m. (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento della Sanità militare), 2197-ter.2 c.o.m. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanità militare), 2206-quater c.o.m. (Formazione specifica in medicina generale), 2214-sexies c.o.m. (Costituzione del Corpo unico della Sanità militare e transito del personale), 2214-septies c.o.m. (Modalità di transito nel Corpo unico della Sanità militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell’Arma dei carabinieri), 2214-octies c.o.m. (Disposizioni relative al transito del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanità militare), 2214-novies c.o.m. (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell’Arma dei carabinieri), 2214-decies c.o.m. (Rideterminazione dell’anzianità assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell’Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare), 2233-quinquies c.o.m. (Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali della Sanità militare), 2233-sexies c.o.m. (Regime transitorio per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali), 2233-septies c.o.m. (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanità militare), 2233-octies c.o.m. (Regime transitorio per l’assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco degli ufficiali della Sanità militare), 2233-novies c.o.m. (Regime transitorio per l’assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei marescialli della Sanità militare), 2233-decies c.o.m. (Regime transitorio per l’assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sergenti della Sanità militare), 2233-undecies c.o.m. (Regime transitorio per l’assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei graduati della Sanità militare), 2233-duodecies c.o.m. (Periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati reclutati nel Corpo unico della Sanità militare), 2233-terdecies c.o.m. (Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell’Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare), 2257-quater c.o.m. (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare), 2257-quinquies c.o.m. (Disposizioni transitorie in materia di disciplina del Corpo unico della Sanità militare).

SITOGRAFIA:

https://www.gazzettaufficiale.it;

https://www.normattiva.it

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