L’articolo analizza l’impatto dell’intelligenza artificiale sul linguaggio e sul diritto, con particolare attenzione al diritto amministrativo. Muovendo dai mutamenti comunicativi introdotti dal digitale, si riflette sull’uso dell’IA come nuovo autore e interprete, evidenziandone i limiti rispetto alla creatività e all’esperienza umana. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) integra l’uso dell’IA, pur subordinandolo a principi come risultato, fiducia e controllo umano. Viene ribadita l’irriducibilità di alcuni ambiti del diritto – ispirati alla iustitia più che allo ius – all’automazione, sottolineando come il pensiero giuridico resti, in ultima istanza, un’espressione umana insostituibile.
1. Introduzione
Partiamo da un dato linguistico: con l’avvento di Internet e della digitalizzazione, la conversazione scritta appare tendenzialmente istantanea e frammentata. È indubbio anche l’uso frequente delle immagini al posto di parole. Sempre nell’ottica della velocità, le immagini servono per indicare il senso reale della frase, senza fraintendimenti. L’arrivo dell’Intelligenza artificiale si inserisce in questo processo. Nasce, così, un ossimoro: res cogitans e res extensa unificate in un nuovo ‘autore degli autori’. A novembre 2022 OpenAI avvia ChatGPT (100 milioni di utenti in 30 giorni); diversi autori suggeriscono di mettere a riparo il nostro “io” rispetto al suo appiattimento sull’IA; fra questi, Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti ci offrono un esempio capace di indicare che la ‘passione umana’ ha come unico titolare la persona e, quindi, come quella non sia riproducibile dalla res extensa divenuta tecnologicamente una res cogitans (IA): l’emblema è la traduzione; essa non è affatto una “operazione neutra” (Monti per l’Iliade, Deledda per Balzac, Borgese per Goethe, Bontempelli per Chateaubriand, Bacchelli per Voltaire, Vittorini per Hemingway).
2. Lingua e diritto. Un parallelo di partenza
Il parallelo tra lingua e diritto non è una novità: già nella metà del XIX secolo Federigo Carlo di Savigny affermava che “Il diritto di un popolo, a somiglianza della sua lingua, non può avere un carattere fisso”. Nell’Italia degli anni ’40 del Novecento emblematici sono i lavori di G. Devoto e G. Nencioni, dai quali emerse l’endiadi diritto/lingua intesa o come un vero e proprio organismo naturale (Devoto) o come un’istituzione umana, storica e sociale (Nencioni).
Anche il diritto, secondo una certa lettura post-moderna o di ‘neo-realismo giuridico’, s’esprime non più solo nei precetti astrattamente pre-visti dal legislatore ma trova altri canali di rilevanza attraverso strumentali trasformatori dei fatti-valore, a cominciare dalla tecnica che lo stesso legislatore ha ormai adottato grazie alla codificazione dei princìpi giuridici, per passare poi alla fertile attività di giudici, studiosi del diritto, funzionari.
3. Codificazione dei princìpi giuridici
È allora un circuito vivo e vivificante quello esistente fra attività e istituzione, fondato sull’immagine di ordinamento non più da intendersi “come un tutto ordinato”, in cui le norme sono le uniche che, dall’alto, posseggano la capacità di leggere i fatti e di trasformarli in casi attraverso gli schemi (adminicula li definivano nel medioevo del diritto) pre-visti all’interno di un sistema chiuso e senza lacune; bensì, un ordinamento da vedere “come ordinantesi”, sorto dai processi storici della società, dai suoi valori che, dal basso, i princìpi raccolgono per proiettare il cono di luce nel quale leggere le disposizioni esistenti ovvero, per essere applicati direttamente se le regole non esistano o siano in contrasto con essi. D’altra parte, è la stessa legge che spesso dà la forza ai princìpi e ordina la lettura del sistema come espressione di questi, e non viceversa.
È il caso del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), nel quale trovano coesistenza giuridica norme, princìpi, soluzioni tecnologiche, inclusa l’intelligenza artificiale. Si parta dall’art. 1, rubricato ‘principio del risultato’: è noto che il Consiglio di Stato nella Relazione d’accompagnamento alla bozza del Codice ha qualificato tale principio come ‘valoriale’, riguardando esso l’affidamento del contratto e la sua esecuzione e consistendo nella massima tempestività dell’azione amministrativa e nel migliore rapporto qualità-prezzo. Ovviamente, i principi di legalità, trasparenza e concorrenza sono satellitari a quello del risultato, il quale deve essere riferimento prioritario anche nel procedimento amministrativo per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto (art. 1, comma 4). Il successivo art. 4 dà poi respiro all’interno della sfera codicistica, la cui materia va si interpretata e applicata in base ai princìpi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
La celerità, equilibrata e ragionevole, che il ciclo della vita dei contratti pubblici è chiamata a rispettare come uno dei cardini su cui poggia l’intera riforma, trova utile ed efficace strumento nelle espresse possibilità riconosciute alla stazione appaltante per migliorare e conseguire quegli obiettivi: provvedere ad automatizzare le proprie attività ricorrendo anche all’uso dell’intelligenza artificiale (art. 30 del Codice). Rimangono fermi, però, dei limiti giuridici che non si vedono discendere da astratte, dettagliate, particolari disposizioni ma da altrettanti neo-princìpi, in rafforzamento al basilare principio del risultato e validi nell’ambito d’uso della tecnologia informatica.
4. Intelligenza artificiale e diritto amministrativo
Anche l’argomento ‘intelligenza artificiale e diritto amministrativo’ non costituisce certo una novità. Innanzitutto, per entrambi s’assiste a un’espansione della loro applicazione. Per l’intelligenza artificiale la considerazione è fin troppo evidente; per il diritto amministrativo vale l’osservazione di Zeno-Zencovich secondo cui “il diritto amministrativo si è espanso a dismisura” fino a divenire “la forma con cui si esprime il diritto dell’Unione Europea”, che non è perciò nè civil law né common law. Oltre alla normativa europea (Regolamento UE Artificial Intelligence Act, pubblicato il 12 luglio 2024 e da allora in regime di vacatio per due anni) e nazionale (al momento, le modifiche intervenute al CAD, d.lgs. n. 82/2005), più volte il rapporto fra IA e diritto pubblico è stato al centro di pronunce del giudice amministrativo e della dottrina che ha esaminato quell’intreccio da diversi versanti.
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