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SULLE NUOVE FRONTIERE DELLA FECONDAZIONE ASSISTITA

di Faustino De Gregorio

Con sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40. In particolare l’articolo 4 comma 3 stabiliva per la coppia il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 4 settembre 2014, ha approvato un documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito di questa sentenza. È stato concordato di definire, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, un accordo interregionale che verrà recepito dalle singole Regioni e PP.AA., il quale avrà valenza transitoria, ma che permetterà comunque alle coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla fecondazione eterologa.


 

Per l’innegabile profilo etico, coscienziale e ovviamente giuridico che suscita la questione, proprio non si riesce a restare in silenzio quando su ogni mezzo di comunicazione, cartaceo e televisivo, imperversa più che mai il problema, se di problema si tratta, della fecondazione eterologa.

La legge sulla procreazione medicalmente assistita, votata a larga maggioranza dal Parlamento italiano il 19 febbraio 2004, sopravvissuta al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2005, recentemente è stata ulteriormente oggetto di diversi provvedimenti giudiziari che, di fatto, sono intervenuti sul divieto giuridico di impiego della diagnosi genetica pre-impianto, contemplato all’art. 13, ribadito dalle Linee Guida ministeriali del 22 luglio 2004, emanate ai sensi dell’art. 7 della legge de qua, le quali stabilivano originariamente che “ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art. 14 comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale”, escludendo quindi le tecniche di diagnosi pre-impianto, che vanno al di là di una mera osservazione al microscopio, essendo eseguite mediante tecniche invasive che presuppongono il prelievo di cellule.

Con la sentenza n. 398 del 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha invece dichiarato illegittime per eccesso di potere le suddette Linee Guida nella parte che vietano la diagnosi pre-impianto. Altresì ha sollevato anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 commi 2 e 3 della legge in esame, nella parte in cui prevede per il medico la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l’obbligo del contemporaneo impianto. Una norma che risulterebbe in contrasto sia con l’articolo 3 che con l’ articolo 32 della Costituzione, in quanto a fronte di una tutela dell’embrione relativa, il bilanciamento degli interessi espresso dalla norma non sarebbe proporzionale perché non terrebbe conto delle variabili quali la salute della donna, l’età, le esigenze sanitarie nel caso concreto, le specifiche cause della sterilità della coppia, anche se, a parere di chi scrive, i rilievi del Tribunale laziale avrebbero meritato argomenti ‘più robusti’.

Se andiamo a vedere cosa succede negli altri Paesi, molto velocemente, ci rediamo conto che le regole in materie sono molte diverse e, così, avremo che nel Regno Unito è permessa, esclusivamente a titolo gratuito, la donazione dei gameti, così come in Spagna previo rimborso spese per la donatrice e/o donatore, come pure in Belgio dove la donazione è permessa sia per le coppie come per i singoli, ed anche in Francia è consentita purché la coppia però sia convivente da oltre due anni. In Norvegia è autorizzata la donazione del seme maschile solo in casi di acclarata malattia genetica ed anche per sterilità, ed inoltre, è ammessa la selezione preventiva del sesso in caso di trasmissibilità femminile; anche in Grecia è possibile la donazione dei gameti e per i donatori è garantito l’anonimato con l’eccezione che la persona nata in caso di necessità ha facoltà di accedere ai dati riservati. In Svizzera la donazione dei gameti è consentita alla sola coppia regolarmente sposata ed i dati del donatore non sono coperti da anonimato così da essere conosciuti con il compimento della maggiore età. Anche in Danimarca è consentita la donazione di gameti e l’accesso ai dati è possibile sono in presenza di gravi malattie genetiche trasmissibili oppure per problemi che non consentono la nascita di un figlio; mentre in Svezia è ammessa la donazione di gameti a condizione che la coppia sia regolarmente sposata e convivente e, comunque, ci si deve sempre rivolgere ad una struttura pubblica e nel caso di procreazione artificiale eterologa è necessario il consenso espresso del compagno.

 

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

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