CanonicoFaustino DeGregorioIII_MMXIII

BREVE RIFLESSIONE SULLA TUTELA PENALE DEL FENOMENO RELIGIOSO

di Faustino De Gregorio

Abstract

Qual è il motivo per il quale, alle soglie del terzo millennio, il sentimento religioso continua ad essere tutelato con leggi dedicate. Basti pensare, per sgombrare il campo da facili fraintendimenti, che nel tempo il sentimento religioso in un primo momento viene inteso come bene giuridico di interesse collettivo, per poi mutare in bene giuridico di natura individuale ed, infine, come corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa. La breve riflessione cerca di fare luce su questo controverso punto.

[dropcaps style=”fancy”]A[/dropcaps]vevo in animo di scrivere un brevissimo pensiero sul binomio etica e diritto ma poi alcune recenti dispute dottrinarie in ordine al tema della tutela penale del fenomeno religioso ha fatto sì che ripensassi a ciò che avevo sostenuto in un convegno di ecclesiasticisti svolto a Ferrara non molto tempo fa.

Una corretta impostazione storico – giuridica della questione ricorda come la libertà religiosa, già tutelata dal vecchio codice Zanardelli, che è stato il primo codice penale del Regno d’Italia entrato in vigore il primo gennaio 1890, fosse garantita dallo Stato egualmente e indifferentemente per tutti i culti praticati purché non contrastassero con l’ordine pubblico e il buon costume.

Un primo punto risulta chiaro: tutti i culti ammessi quindi, cattolici e non cattolici, erano tutelati in egual modo.

Rifletto sulla circostanza che la legislazione penale, soprattutto in materia di religione, ha sempre costituito una importante cartina di tornasole nelle inclinazioni del legislatore, non essendo il diritto penale avulso dalle concezioni storicamente dominanti, bensì “riflettore” del tipo di rapporto che nelle varie epoche si instaura tra lo Stato e i cittadini in tema di religione. Ed ecco, allora, che se il codice Zanardelli è stato una chiara espressione del rapporto sussistente tra un moderno Stato liberale e i suoi cittadini, nel codice penale Rocco datato 1930 invece, mutato il contesto storico e culturale, è stata fin da subito ravvisata la chiara manifestazione di uno Stato autoritario e, diciamolo, confessionale dove, la religione cattolica professata dalla maggioranza dei cittadini italiani, rappresentava il sentimento religioso collettivo più diffuso nel nostro Paese e di conseguenza un importante fattore di unità morale della Nazione, della quale lo Stato, all’epoca quello fascista, era espressione e – al contempo – garante, predisponendone dunque, una tutela penale più ampia e più forte rispetto a quella, residuale, assegnata agli altri culti esistenti.

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