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L’ADESIONE SPONTANEA ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI INTERESSATI, EX ART.149 DEL CODICE PRIVACY, NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI

di Angela Gabriele

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 19534 del 10 luglio 2014 e depositata il 17 settembre 2014

La statuizione di non luogo a provvedere assunta dal Garante della Privacy ex art. 149 secondo comma d.lgs n. 196 del 2003, derivante dall’adesione spontanea da parte del titolare del trattamento alla cancellazione e non utilizzazione di dati personali così come richiesto dagli interessati, non impedisce l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, né tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante.

 


Dopo oltre dieci anni di operatività si può ritenere che il decreto legislativo n. 196 del 2003, noto come Codice sulla privacy, sia ancora completo e organico da ogni punto di vista, anche sotto il profilo della tutela amministrativa e giurisdizionale. Infatti il Titolo I della Parte III del codice (Tutela dell’interessato e sanzioni), nonostante le novità procedurali degli ultimi anni, risulta pressoché integralmente applicabile e in armonia con l’ordinamento giuridico. Tale disciplina è notevolmente incentrata sui poteri dell’Autorità della privacy.
Basilare l’art. 141 del D.Lgs. n. 196/03 che istituisce tre diverse procedure amministrative: “L’interessato può rivolgersi al Garante: a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali; b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima; c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo”.

Fra i primi due strumenti e il terzo ci sono sostanziali differenze. Il reclamo e la segnalazione sono procedimenti, il primo più dettagliato, il secondo più generico, attraverso i quali potranno essere fatte valere tutte le violazioni di qualsiasi disciplina rilevante nell’ambito della tutela dei dati personali, pertanto non solo quelle codificate nel D.Lgs. 196/03. Questo Codice infatti ha inteso prevedere e rinviare ad altre discipline sul tema dei dati personali, così come evincibile dalla promozione che effettua in riferimento alle nuove fonti normative non legislative costituite dai codici deontologici, in particolare quello dei giornalisti. A seguito di reclamo o segnalazione il Garante potrà adottare dal semplice invito al blocco dei dati, sino alla prescrizione di misure di varia intensità con divieto totale o parziale del trattamento dei dati qualora esso risulti illecito, non corretto o pericoloso per il verificarsi di un pregiudizio rilevante (artt. 143 e 144).
Invece il ricorso attiene strettamente alla tutela di quanto disciplinato dall’art. 7 D. Lgs. N. 196/03. Questo stesso articolo prevede che l’interessato possa prima rivolgersi al titolare del trattamento dei dati per ottenere il rispetto di quanto ivi previsto (ad es. informazioni sulle origini, sulle finalità o sul responsabile, la rettificazione o la cancellazione dei dati). È sufficiente un’istanza presentata senza particolari formalità, addirittura anche oralmente. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è scaricabile un modello che facilita la redazione di tale istanza. Il riscontro del titolare deve pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o al massimo 30 giorni, se le operazioni necessarie sono di particolare complessità oppure ricorra altro giustificato motivo. L’interpello preventivo è anche condizione di procedibilità del ricorso. Se il riscontro manchi o non sia soddisfacente, potrà appunto procedersi con il ricorso.

Altra differenza: mentre nelle azioni di reclamo e di segnalazione il contraddittorio è solo eventuale, rimesso alla discrezione del Garante, nella procedura del ricorso è espressamente previsto il diritto di entrambe le parti di essere sentite, di presentare memorie e documenti anche con l’utilizzo di tecniche audiovisive proprio al fine di agevolare il contraddittorio. Ancora un segno di lungimiranza di questa legge del 2003, quando attualmente nella giustizia ordinaria il processo telematico è agli albori e sono pressoché inesistenti le udienze in teleconferenza. Inoltre, se il ricorso viene incardinato innanzi al Garante la medesima controversia non potrà essere azionata davanti al Giudice ordinario e viceversa (art. 145). A seguito però di rigetto da parte del Garante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, lo si potrà impugnare in Tribunale.

La disciplina relativa al ricorso dinanzi al Garante è dettagliatamente codificata dagli artt. 147 e s.s. sino al 151 del D. Lgs. N. 196/03. Di particolare interesse il primo comma dell’art. 149 che prevede da parte del Garante l’invito al Titolare del trattamento dei dati ad esercitare entro dieci giorni la propria eventuale adesione spontanea alla richiesta del ricorrente-interessato e il conseguente comma 2 precisa che “In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere”. Si potrebbe definire una procedura conciliativa che realizza subito l’istanza dell’interessato. Il Garante potrà anche stabilire sulle spese del procedimento ma alcuna norma del Codice gli attribuisce la competenza di accertare, e ove esistente, quantificare il danno conseguente alla illiceità del trattamento dati. Infatti l’art. 15 del Codice sulla privacy statuisce chiaramente: “1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile”. E’ evidente che la valutazione ex art. 2050 c.c. è devoluta esclusivamente al Giudice ordinario”. Dunque, per la richiesta di risarcimento danni e/o per l’impugnazione del provvedimento di rigetto del Garante ci si deve rivolgere necessariamente alla autorità giudiziaria.

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