Angela GabrieleDiritto InternetIV_MMXV

UN PORTALE COMMERCIALE DI NEWS RISPONDE DI DIFFAMAZIONE SE NON RIMUOVE LE OFFESE DI TERZI

di Angela Gabriele

[vc_row]

Corte europea dei diritti dell’Uomo, Grande Camera, sentenza del 16 giugno 2015 (ricorso n. 64569/09)

La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di una società estone, che gestisce un portale di informazione, pubblicando articoli e notizie e consentendo l’aggiunta di commenti, senza moderazione e senza registrazione obbligatoria. Il manager di una società di traghetti era stato vittima di commenti offensivi e ne aveva chiesto la rimozione, avvenuta dopo 6 settimane. Di qui l’azione giudiziaria e la condanna del portale a una sanzione pecuniaria di 320 euro.

[/vc_row]

 

 

Da quasi 60 anni la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), divenuta organo permanente dal 1998 con sede a Strasburgo, è l’estremo ma anche il supremo baluardo della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo siglata originariamente nel 1950. In essa è stata istituita la CEDU (art. 19 Convenzione) e ad essa vi aderiscono praticamente tutti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. Il loro intento va oltre quello basilarmente economico della UE e, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha l’obiettivo di realizzare un’unione più stretta tra i membri attraverso la promozione e difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ciò per affermare un profondo attaccamento a tali principi ritenendoli base della giustizia e della pace nel mondo, “il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui essi si valgono” (Premessa della Convenzione – Roma, 4.XI.1950).

Dunque le pronunce della Corte Europea possono contribuire ad armonizzare la normativa degli Stati europei impegnatisi ad applicare i diritti umani fondamentali sanciti dalla Convenzione. Infatti “la competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione” (art. 32) e “può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli” (art. 34).

In effetti la sentenza del 16 giugno 2015 è conseguente ad un ricorso (n. 64569/09) presentato alla Corte di Strasburgo contro la Repubblica di Estonia da una società che gestisce un portale di news su internet, lamentando che la libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione, era stata violata per il fatto di essere stata ritenuta responsabile della presenza nel proprio portale di commenti offensivi pubblicati da terzi. In particolare, a seguito della pubblicazione di una notizia circa una compagnia di traghetti, alla fine del corpo delle news, nei campi per i commenti, sono state inserite da anonimi frasi denigratorie e minacciose dirette alla suddetta compagnia. Quest’ultima pur avendo richiesto la rimozione immediata di tali commenti, li ha visti concretamente eliminati solo dopo sei settimane. Per questo, rivoltasi alla giustizia estone, ha ottenuto la dichiarazione di responsabilità della società di diffusione di notizie via internet. I Giudici estoni non hanno ritenuto sufficiente come esimente il fatto che la società del portale informi espressamente gli utenti che i commenti non riflettono la propria opinione e che gli autori degli stessi sono responsabili del loro contenuto, pubblicando tra l’altro un regolamento con suggerimenti per evitare espressioni sconvenienti e ingiuriose. La società veniva quindi condannata al pagamento di una sanzione seppure esigua (€ 320,00).

La Corte Europea respinge la richiesta di declaratoria di violazione, confermando la validità della sentenza estone dopo un’ampia analisi delle circostanze di fatto e delle norme dello Stato coinvolto, tutto tenuto conto dell’art. 10 della Convenzione secondo cui “ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. … 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

 

…continua su EDICOLeA e sull’APP gratuita (iOSAndroid)


 

Altri articoli di Angela Gabriele

FALSO PROFILO SU FACEBOOK PER CONTROLLARE IL LAVORATORE COSTITUISCE CONTROLLO DIFENSIVO
di Angela Gabriele (N. III_MMXV)
Corte di Cassazione, Sezione IV Lavoro, sentenza n. 10955 del 17 dicembre 2014 e depositata il 27 maggio 2015. La creazione, da parte di preposto aziendale e per conto del datore di lavoro, di un falso profilo Facebook, al fine di effettuare un controllo sull’attività del lavoratore, già in precedenza allontanatosi dalla postazione lavorativa per parlare al cellulare, esula dal divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di controllo difensivo, volto alla tutela dei beni aziendali, insuscettibile di violare gli obblighi di buona fede e correttezza in quanto mera modalità di accertamento dell’illecito comportamento del dipendente.
LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER PROFILAZIONE ONLINE
di Angela Gabriele (n.II_MMXV)
Il Garante privacy, con il provvedimento n. 161/2015, ha deliberato l’adozione di specifiche “Linee guida” per garantire il rispetto dei principi per la protezione dei dati personali nell’espletamento delle attività dei soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica.
LE VITTIME DI STALKING NON DEVONO DIMOSTRARE LA NATURA DEL DISAGIO PSICHICO
di Angela Gabriele (n.I_MMXV)
Corte di Cassazione - sentenza n. 20531/2014. Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini di vita costituiscono “eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 - bis cod. pen.”; dall’altro, ai fini della integrazione del reato de quo “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori [...] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”.
L’ADESIONE SPONTANEA ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI INTERESSATI, EX ART.149 DEL CODICE PRIVACY, NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI
di Angela Gabriele
Con la sentenza n. 19534/2014 la Cassazione ha confermato che la statuizione di non luogo a provvedere assunta dal Garante della Privacy ex art. 149 secondo comma d.lgs n. 196 del 2003 non impedisce l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, né tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante.
PUÓ ESSERE LEGITTIMA LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DELLA FOTOGRAFIA DI PERSONA IN COINCIDENZA DEL SUO ARRESTO
di Angela Gabriele
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 12834 del 21 marzo 2014 e depositata il 6 giugno 2014: la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolare cautele imposte a tutela della dignità della persona dal codice deontologico dei giornalisti.
Parere del Consiglio di Stato sulla ripartizione delle spese per le intercettazioni di Angela Gabriele (n.I_MMXIV) Il recupero delle spese sostenute nelle indagini per le intercettazioni telefoniche si divide in parti uguali tra tutti i condannati. A precisarlo, lo schema di decreto del ministero della giustizia sul recupero delle spese del processo penale, che ha avuto parere favorevole del Consiglio di Stato (n. 421/2014 del 4/02/2014). Il provvedimento, che sostituirà il vigente decreto ministeriale 111/2013, chiarisce alcuni dubbi interpretativi.
IN ARRIVO NUOVE REGOLE PER LE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI DEL SETTORE POSTALE
di Angela Gabriele ( n.I_MMXIII )
AGCOM, delibera 586/12/CONS del 29/11/2012 (G. U. n. 295 del 19/12/2012). L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, con la delibera 586/12/CONS, una “consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”. Lo schema, approvato dal Consiglio, introduce un valido strumento di tutela per gli utenti dei servizi postali, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Mostra di più

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio