di Paolo Reale
Il braccialetto elettronico è uno strumento centrale nel sistema di monitoraggio delle misure cautelari, impiegato in Italia anche per la protezione delle vittime di stalking. Grazie all’evoluzione tecnologica, il dispositivo consente il controllo a distanza di soggetti sottoposti a restrizioni giudiziarie, attraverso sistemi di tracciamento GPS, allarmi automatici e comunicazioni in tempo reale con le forze dell’ordine. Il sistema si articola in diverse modalità operative, tra cui il tracciamento di prossimità, che prevede dispositivi anche per la vittima.
1. Introduzione
Il “braccialetto elettronico” è un dispositivo ampiamente utilizzato nel mondo con successo da molti anni, come anche in Italia. Inizialmente introdotto per consentire il monitoraggio della persona sottoposta alle misure cautelari come gli arresti domiciliari, in modo da segnalare eventuali violazioni degli spazi di movimento concessi, grazie all’evoluzione tecnologica e la disponibilità di strumenti più avanzati, le sue modalità di funzionamento sono state ampliate, fino ad arrivare al suo utilizzo anche nei contesti in cui deve essere tutelata la “vittima” di uno “stalker”.
Questo utilizzo ha peraltro comportato un notevole aumento nell’adozione del “braccialetto” in risposta alla normativa attualmente in vigore, che impone l’adozione di tale misura nei casi codificati. Tuttavia, a fronte di questo utilizzo sempre più frequente, non altrettanto si può dire in merito all’effettiva conoscenza dei meccanismi e della tecnologia alla base del suo funzionamento, e quindi una migliore comprensione delle sue potenzialità e anche dei suoi limiti.
Capita, infatti, di leggere nelle notizie di cronaca che “il braccialetto non ha funzionato”, o affermazioni analoghe, attribuendo al singolo strumento una responsabilità ben più ampia rispetto al tipo di “protezione” che può fornire: la sua affidabilità ed efficacia deve essere compresa e valutata nel contesto della complessiva misura, in cui lo strumento è solamente uno dei tasselli. Lo strumento, infatti, non costituisce di per sé un elemento di protezione attiva, ma è parte essenziale di un processo di rilevazione e segnalazione di situazioni di potenziale pericolo.
Risulta quindi utile un approfondimento specifico, tramite una complessiva descrizione del sistema, con un particolare approfondimento in relazione al suo utilizzo per la protezione delle vittime di stalking.
2. Il sistema complessivo
Per la descrizione dell’intero sistema risulta essere certamente un riferimento importante il documento disponibile online del Capitolato Tecnico, elaborato dal Ministero dell’Interno per l’affidamento di un servizio di monitoraggio elettronico a distanza di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (A.G.). Questo capitolato descrive i requisiti e le modalità operative per l’implementazione e la gestione del servizio.
Il braccialetto elettronico è uno strumento utilizzato per il monitoraggio di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, come ad esempio la detenzione domiciliare o misure cautelari come arresti domiciliari, allontanamento dalla casa familiare, o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Lo scopo è garantire un monitoraggio efficace, riducendo l’impegno diretto delle Forze di Polizia (FF.PP.) nel controllo fisico dei soggetti interessati.
Il servizio descritto nel capitolato prevede la gestione centralizzata delle attività di monitoraggio, attivazione e disattivazione dei dispositivi elettronici applicati ai soggetti monitorati. Il servizio comprende anche l’inoltro tempestivo di informazioni e allarmi alle sale operative delle Forze di Polizia. I dispositivi elettronici utilizzati devono essere in grado di rilevare movimenti non autorizzati, manomissioni o violazioni delle condizioni imposte dall’A.G.
Il sistema permette di controllare che i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi rispettino le condizioni imposte, senza la necessità di un controllo fisico costante da parte delle autorità, rendendo il monitoraggio più efficiente e meno gravoso.
Il servizio è applicabile in diversi scenari di monitoraggio e sorveglianza, che si differenziano in base alla natura delle misure cautelari o alternative imposte dall’A.G.:
- Monitoraggio: si tratta del controllo del soggetto all’interno di un luogo predefinito (ad esempio il proprio domicilio), con segnalazione automatica al Centro Elettronico di Monitoraggio (C.E.M.) nel caso di allontanamenti non autorizzati o manomissione del dispositivo.
- Tracciamento: questo scenario implica il monitoraggio degli spostamenti del soggetto attraverso il rilevamento GPS. Se il soggetto entra in “zone di esclusione” (aree in cui è vietato l’accesso) o esce dalle “zone di inclusione” (aree dove è autorizzato a trovarsi), viene generato un allarme.
- Monitoraggio con tracciamento: in questo caso, viene monitorato sia il rispetto del domicilio sia gli spostamenti del soggetto. Si genera un allarme sia per violazioni delle zone geografiche imposte che per la mancata permanenza nel luogo indicato.
- Tracciamento di prossimità: oltre al tracciamento del soggetto, in questo scenario viene monitorata anche la potenziale vittima di un’aggressione. La vittima è dotata di un dispositivo che rileva la presenza dell’aggressore nelle vicinanze, generando gli opportuni allarmi alle FFOO preposte al monitoraggio.
Il sistema di monitoraggio tramite braccialetto elettronico include diverse componenti fondamentali:
- Centro Elettronico di Monitoraggio (C.E.M.): è la struttura centrale da cui vengono gestiti tutti i dispositivi di sorveglianza, le attività operative e le comunicazioni con le Forze di Polizia. Il C.E.M. è equipaggiato con infrastrutture ridondate per garantire la continuità del servizio h24, sette giorni su sette.
- Dispositivi di sorveglianza: questi dispositivi elettronici includono braccialetti RF (radiofrequenza) per il monitoraggio domestico e braccialetti con GPS per il tracciamento degli spostamenti. I dispositivi devono essere ergonomici, certificati IP68 (impermeabili), dotati di batterie di lunga durata, e in grado di segnalare manomissioni o tentativi di rimozione.
- Connettività e gestione degli allarmi: le comunicazioni tra dispositivi e il C.E.M. avvengono tramite rete mobile o, se necessario, tramite linee telefoniche fisse. Gli allarmi generati dai dispositivi vengono inviati in tempo reale alle Forze di Polizia competenti.
La gestione operativa del sistema è affidata alla società che fornisce il servizio. Questa è responsabile dell’installazione e della disattivazione dei dispositivi presso i domicili dei soggetti interessati, della verifica della copertura radiomobile e della manutenzione periodica dei dispositivi. È garantita l’assistenza tecnica continua, con un sistema di “trouble ticketing” per risolvere eventuali problematiche e ridurre al minimo i falsi allarmi.
Un aspetto fondamentale del capitolato riguarda la sicurezza e la protezione dei dati personali. Il sistema deve rispettare elevati standard di riservatezza e sicurezza delle informazioni, garantendo che i dati sensibili trattati siano gestiti in conformità con la normativa vigente. Ad esempio, tutte le comunicazioni tra i dispositivi e il C.E.M. devono essere crittografate con chiavi di almeno 128 bit.
3. Il tracciamento di prossimità, o funzione “anti-stalking”
In tale scenario, il sistema si avvale, come apparati:
Per lo “stalker”:
- Un terminale utente è di fatto un cellulare commerciale di piccole dimensioni, su cui è preinstallata un’applicazione che limita le funzioni per l’utente alla sola possibilità di ricevere chiamate e messaggi su rete mobile;
- Un dispositivo elettronico definito “Braccialetto”, che non presenta elementi fisici di input o output bensì appare compatto ed ermetico, che viene indossato dalla persona in libertà vigilata o dallo ‘stalker’, e che, nel nomale funzionamento, deve trovarsi a breve distanza dal terminale utente;
Per la “vittima”: un terminale utente, del tutto identico come apparato a quello utilizzato dallo stalker, in uso alla persona da proteggere, su cui è stata installata un’applicazione che limita fortemente le funzioni utente lasciando solo la possibilità di ricevere chiamate e messaggi su rete mobile e di inoltrare un allarme di SOS.
I dispositivi hanno il compito di segnalare la posizione di stalker e vittima, tramite la trasmissione delle coordinate GPS, oppure tramite triangolazione delle celle agganciate dai dispositivi, in modo che il sistema possa rilevare eventuali violazioni nei termini di distanza inferiore a parametri definiti, tra i soggetti che hanno con sé detti terminali. I dati di geolocalizzazione, trasmessi attraverso la connettività mobile, vengono raccolti centralmente al CEM e, in base al calcolo della distanza tra le posizioni GPS, se questa è inferiore alla misura indicata dal Giudice nel provvedimento, viene generato un allarme alle forze dell’ordine così da rendere nota la situazione di potenziale pericolo, legato all’ipotetico avvicinamento dello stalker alla persona offesa.
E’ utile anche chiarire come questo allarme, come anche molti altri previsti dal sistema (dal tentativo di manomissione del braccialetto, alla batteria scarica, etc.), non vengano evidenziati o segnalati dai dispositivi in uso ai soggetti, sia stalker che vittima.
Il terminale utilizzato dallo “stalker”, il TRAK, non è previsto che fornisca alcuna indicazione relativa alla posizione della “vittima”: detto terminale, infatti, non ‘squilla’ né produce alcun tipo di segnalazione sia in fase di avvicinamento alla “vittima” che quando è in prossimità della stessa.
Questo comportamento è stato definito a livello di processo al fine di impedire allo “stalker” di comprendere di essere vicino alla “vittima”.
Il dispositivo in uso alla “vittima”, invece, è in grado di segnalare la prossimità dello “stalker”, ma solo quando questo si trova a distanza molto ravvicinata, dell’ordine di poche decine di metri (variabile in relazione alle condizioni ambientali come -ad esempio- spazio aperto piuttosto che area con ostacoli): solo in questo caso il dispositivo emette un segnale sia acustico che un avviso di pericolo sul display.
Tutte le altre casistiche di allarme di prossimità (violazione delle distanze, tipicamente 500 metri) generano le relative segnalazioni alla centrale, la cui gestione è demandata alle forze dell’Ordine designate alla tutela della “vittima”.
4. I dati tracciati per finalità giudiziarie
Il sistema, ovviamente, oltre ad utilizzare le informazioni per il monitoraggio dei soggetti, mantiene tutte queste informazioni per tutte le eventuali esigenze di verifica, indagine o altro.
Dietro richiesta formale, autorizzata dal Giudice se ne sussistono le condizioni, è possibile anche fare richiesta di queste informazioni, che comprendono:
- La data e l’ora di registrazione della posizione GPS;
- Il numero di sequenza;
- Le coordinate GPS sotto forma di latitudine e longitudine;
- Alcune informazioni aggiuntive come la velocità e la direzione di marcia.
Vengono anche tracciati i dati relativi agli allarmi generati dal sistema (p.es. violazione delle distanze, spegnimento dell’apparato, etc.), che comprendono:
- L’identificativo dell’allarme;
- La sua tipologia;
- La gravità (priorità);
- Il momento dell’attivazione.
Queste informazioni consentono quindi, a posteriori, di poter analizzare ogni eventuale “incidente” o “segnalazione” del sistema, in modo da poter confermare o meno l’esistenza di effettive violazioni delle disposizioni. E’ possibile, infatti, che in base al contesto geografico, alla posizione dei luoghi abitualmente frequentati, alle distanze reali in gioco, e alle necessità di spostamento di ogni soggetto, possano verificarsi situazioni di avvicinamento, al di sotto delle soglie indicate, per ragioni anche del tutto casuali.
Se, da un lato, la segnalazione di allarme consente comunque in tempo reale di valutare un effettivo grado di rischio, dall’altro la disponibilità di queste informazioni consente di poter ricostruire in modo piuttosto preciso quanto realmente avvenuto.
5. Conclusioni
Il sistema di monitoraggio elettronico tramite “braccialetto” rappresenta oggi uno strumento fondamentale nella gestione delle misure cautelari e, in particolare, nella protezione delle vittime di reati come lo stalking. La tecnologia impiegata consente un controllo puntuale dei soggetti sottoposti a limitazioni giudiziarie, con modalità sempre più raffinate e integrate in un’architettura centralizzata di sorveglianza.
Tuttavia, l’efficacia del braccialetto elettronico come dispositivo elettronico non va valutata isolatamente, ma come parte di un insieme articolato di strumenti tecnici, giuridici e organizzativi. È essenziale che gli operatori, le autorità e l’opinione pubblica comprendano le potenzialità e i limiti del sistema, al fine di evitarne interpretazioni distorte e aspettative eccessive.
Un uso consapevole e informato di questi dispositivi, supportato da una gestione tecnica e operativa efficiente, rappresenta la chiave per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e l’efficacia dell’intervento giudiziario. ©





