GiurisprudenzaIV_MMXIVPietro Errede

COMMETTE REATO L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CHE NON CONSEGNA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DOPO LA FINE DEL MANDATO

di Pietro Errede

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 31192 del 16 aprile 2014 e depositata il 16 luglio 2014

Con la sentenza n. 31192/2014 la Cassazione ha confermato la responsabilità di un amministratore di condominio palermitano per entrambi i reati contestati, ossia appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen.) e mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (art. 388 co. 2 cod. pen.). L’amministratore si era infatti rifiutato di restituire i documenti contabili inerenti all’amministrazione di un condominio.

 


L’esistenza delle leggi e del sistema giudiziario preordinato ad applicarle nelle fattispecie concrete non è sufficiente garanzia della esatta realizzazione dell’ordine sociale. È necessario che l’attività giudiziaria funzioni correttamente, senza ostacoli o travisamenti nel suo svolgimento. Dopodiché, quando vengono emesse le decisioni giudiziarie deve esserne garantita l’efficacia di esecuzione e, in ogni caso, l’unicità del potere giudiziario. Il Legislatore ha ritenuto di poter tutelare queste esigenze con il terzo titolo del secondo libro del Codice Penale: delitti contro l’amministrazione della giustizia. In particolare il titolo si suddivide in Delitti contro l’attività giudiziaria (artt. 361-384 bis c.p.), Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie (artt. 385-391 c.p.) e Delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p., unici rimasti in vigore dopo la L. n. 205/1999).
Il delitto previsto dall’art. 388 c.p. è inserito in questo contesto, in particolare fra quelli contro l’autorità delle decisioni giudiziarie a garanzia dell’effettiva esecuzione dei provvedimenti del Giudice. La fattispecie penalmente rilevante è la condotta fraudolenta od elusiva che porta a non concretizzare l’ordine giudiziario, non necessariamente definitivo, circa adempimenti di obblighi civili mentre l’obiettivo della norma è ripristinarne l’efficacia. In merito al comportamento elusivo, previsto dal comma 2 dell’art. 388 c.p., la tutela si riferisce a provvedimenti giudiziari che si occupano solo di alcune fattispecie di particolare rilevanza sociale: l’affidamento dei minori e degli incapaci, le misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. In ogni caso, per la configurabilità di tale delitto è richiesto il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del giudice. Il reato è procedibile a querela della persona offesa dalla condotta delittuosa. Il problema sostanziale, per la configurazione del delitto ex comma 2 dell’art. 388 c.p., è codificare il comportamento di “chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile”.

Secondo una parte di giurisprudenza “nel delitto di cui all’art. 388 c.p. il termine “elusione” deve essere inteso in senso ampio sino a comprendere qualunque comportamento positivo o negativo – che non esige scaltrezza o condotta subdole – diretto ad ostacolare l’esecuzione del provvedimento del giudice” (Cass., sez. III, 14 febbraio 1969, Soricelli, m. 111040, Cass., sez. I, 20 gennaio 1978, Righi, m. 139625, Cass., sez. III, 4 giugno 1980, Guidi, m. 146139, Cass., sez. VI, 4 giugno 1990, Piraino, m. 185810, Cass., sez. VI, 8 maggio 1996, Sapienza, m. 205078, Cass., sez. VI, 6 ottobre 1998, De Leo, m. 211739). In questo caso “il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice non presuppone a nessun effetto che l’interessato abbia previamente promosso l’esecuzione forzata del diritto riconosciutogli dal giudice, essendo sufficiente che egli abbia richiesto, anche informalmente, di adempiere” (Cass., sez. VI, 1 luglio 1997, Perri, m. 209279, Cass., sez. III, 16 marzo 1982, D’Introno, m. 154215).
Altro orientamento giurisprudenziale ha invece sostenuto che “ai fini della sussistenza del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388, comma secondo c.p., non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ma è necessario un comportamento attivo ovvero commissivo del soggetto, diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficile l’esecuzione del provvedimento giudiziale, ciò perché la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte” (Cass., sez. VI, 19 marzo 1991, Modesto, m. 187420, Cass., sez. VI, 23 marzo 2000, Valente, m. 220561; analogamente già Cass., sez. III, 17 ottobre 1968, Di Florio, m. 109706, Cass., sez. III, 16 maggio 1974, Tedeschi, m. 129207, Cass., sez. III, 31 ottobre 1979, Girola, m. 143826, Cass., sez. VI, 8 aprile 1981, Saracini, m. 090008).

Una terza tesi si basa sulla natura dell’obbligo imposto dal provvedimento giudiziale. Se è un obbligo di non fare risulterà elusivo il solo fatto della sua violazione; se è di fare, sarà rilevante solo quel comportamento volto a impedire la realizzazione dell’ordine giudiziale (Cass., sez. VI, 9 maggio 2001, Caratelli, m. 219973, Cass., sez. VI, 12 novembre 1998, Salini, m. 213909). In particolare, se si tratta della violazione di obblighi di fare, “la inazione dell’obbligato può assumere rilievo, ogni volta che l’esecuzione del provvedimento del giudice richieda la sua collaborazione” (Cass., sez. VI, 18 novembre 1999, Baragiani, m. 217332, Cass., sez. III, 22 ottobre 1971, Trio, m. 119710, Cass., sez. III, 18 maggio 1967, Palmerini, m. 104898), in particolare se si tratti di attività non fungibile (Cass., sez. III, 15 maggio 1967, Silvestro, m. 105101).

 

…continua su EDICOLeA e sull’APP gratuita (iOSAndroid)

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

 


Altri articoli di Pietro Errede

  • Il bitcoin è un prodotto finanziario se acquistato con finalità d’investimento
    di Pietro Errede (n.II_MMXXII)
    Allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d'investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d'investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento. Il ricorrente contestava la valutazione operata dal Tribunale del bitcoin come strumento di investimento in quanto assimilata all'oro digitale.
  • La banca deve fornire l’estratto conto degli ultimi 10 anni
    di Pietro Errede (N. II_MMXXI)
    Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza n. 27769 del 2 aprile 2019 e depositata il 30 ottobre 2019. La Cassazione riafferma il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, anche in corso di causa.
  • Illecito trattamento per il datore di lavoro che dispone dei dati delle email dell’ex dipendente
    di Pietro Errede (N. IV_MMXV)
    Garante della Privacy - Provvedimento n. 456 del 30 luglio 2015. Il trattamento risulta illecito per violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e b), e 13 del Codice privacy per l’azienda che dispone ancora dei dati relativi alla posta elettronica già acquisiti dell’ex dipendente, pur essendo stato disattivato il suo account aziendale.
  • La pubblicazione di foto su Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici
    di Pietro Errede (N. III_MMXV)
    Tribunale di Roma, sentenza n. 12076 dell’11 maggio 2015 e depositata il 1° giugno 2015. Il caso riguarda un fotografo che realizzava un breve reportage sul fenomeno delle baby-cubiste nelle discoteche della capitale e pubblicava l’operato sulla propria pagina Facebook. Gli scatti venivano poi “rubati” dai media e diffusi. Il Tribunale ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il trasferimento di fotografie digitali sia avvenuto tramite il download da una pagina web riconducibile al titolare o nella quale siano chiaramente indicati il nome del titolare della foto e la data dello scatto, i terzi sono comunque posti nella condizione di individuare, con l’ordinaria diligenza, il nome del fotografo e la data anche se collocati in prossimità della foto stessa e non sopra.
  • Per il porto d’armi occorre avere una condotta di vita improntata all’osservanza delle norme
    di Pietro Errede (n.II_MMXV)
    Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2158/2015, ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico. Con la sentenza 1072/2015 si riafferma il principio per cui l’effetto preclusivo viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione.
  • Integra il reato di sostituzione di persona l’utilizzo di un “profilo” sul social network con l’effige di un’altra persona inconsapevole
    di Pietro Errede
    Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 25774 del 23 aprile 2014 e depositata il 16 giugno 2014: integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’effige di una persona del tutto inconsapevole.
  • È INAMMISSIBILE LA PROVA TESTIMONIALE PER DIMOSTRARE LA NON ATTENDIBILITÀ DEL CTU
    di Pietro Errede (N. II_MMXIV)
    Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 8406 dell’11 febbraio 2014 e depositata il 10 aprile 2014. È inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l’inattendibilità del CTU, venendo in rilievo l’affidabilità personale del consulente soltanto come sintomo della sua carenza di imparzialità, da far valere mediante procedimento di ricusazione.
  • INAMMISSIBILE LA PROPOSTA DELLE REGIONI DI INDIRE UN REFERENDUM CONTRO IL TAGLIO DEI TRIBUNALI
    di Pietro Errede (N. I_MMXIV)
    Corte Costituzionale, sentenza n. 12 del 15 gennaio 2014. La Consulta ha dichiarato inammissibile la proposta delle Regioni di indire un referendum contro il taglio dei tribunali previsto dalla riforma. L’abrogazione della riforma della geografia giudiziaria - chiesta da Abruzzo, Piemonte, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria, Basilicata e Calabria - “priverebbe totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale”, con “irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio”.
  • LEGGE SUL FEMMINICIDIO E REGOLE INTERPRETATIVE PER IL PM E PER LA PG
    di Pietro Errede ( n.IV_MMXIII )
    Legge n. 119 del 15 ottobre 2013. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013, dal 16 ottobre scorso è entrata in vigore la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 per il contrasto della violenza di genere. In conversione del già innovativo decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013 reca problemi interpretativi anche per diverse modifiche operate. Al fine di supportare gli operatori del diritto, Corte di Cassazione (Rel. n. III/03/2013) e Procura di Trento hanno dato alcune direttive (17 ottobre 2013).
  • IL DIRITTO ALL’OBLIO TROVA UN LIMITE NEL DIRITTO DI CRONACA SE È RINNOVATA L’ATTUALITÀ
    di Pietro Errede ( n.III_MMXIII )
    Corte di cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 16111 del 9 maggio 2013 e depositata il 26 giugno 2013. In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, in caso diverso risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza.
  • Pietro ERREDE Giudice Civile presso la Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce
  • INTEGRA IL DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE IL TENTATIVO DEL SACERDOTE DI DISSUADERE DALLA DENUNCIA PER VIOLENZA SESSUALE
    di Pietro Errede ( n.II_MMXIII )
    Corte di Cassazione, Sentenza VI Penale, sentenza n. 16391 del 21 marzo 2013 e depositata il 10 aprile 2013. La VI sezione ha ritenuto integrato il delitto di favoreggiamento personale nel tentativo di un sacerdote di dissuadere una sua parrocchiana dallo sporgere denuncia per una violenza sessuale subita dalla figlia minorenne.
  • LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA DISTRUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    di Pietro Errede ( n.I_MMXIII )
    Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 15 gennaio 2013, Udienza Pubblica del 4 dicembre 2012. La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08, e che non spettava alla stessa Procura di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell’art. 271,comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate.

Mostra di più

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio