IV_MMXIIILeggi e NormePietro Errede

LEGGE SUL FEMMINICIDIO E REGOLE INTERPRETATIVE PER IL PM E PER LA PG

di Pietro Errede

Legge n. 119 del 15 ottobre 2013

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013, dal 16 ottobre scorso è entrata in vigore la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 per il contrasto della violenza di genere. In conversione del già innovativo decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013 reca problemi interpretativi anche per diverse modifiche operate. Al fine di supportare gli operatori del diritto, Corte di Cassazione (Rel. n. III/03/2013) e Procura di Trento hanno dato alcune direttive (17 ottobre 2013).


 

La cosiddetta legge sul “femminicidio”, più precisamente sulla “violenza di genere”, (n. 119 del 15 ottobre 2013) è innovativa ma anche di non facile interpretazione sia per modifiche discordanti apportate al decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, di cui ne è la conversione, sia per una imprecisa armonizzazione con il resto dell’ordinamento. Per le prime applicazioni saranno di supporto le relazioni della Corte di Cassazione (n. III/01/2013 sul decreto-legge e n. III/03/2013 sulla legge di conversione) nonché la circolare della Procura di Trento che ha ritenuto di indicare “alcune regole interpretative che possano consentire di guidare l’agire del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nell’applicazione di una disciplina innovativa e di non facile lettura” (nota del 17/10/2013).

Fin dalla prima relazione della Cassazione si comprende l’ampia normativa con cui il decreto-legge doveva coordinarsi: “A quattro anni dall’introduzione nel codice penale della fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) ed a pochi mesi dalle modifiche apportate a quella di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) dalla l. n. 172/2012 per l’attuazione della Convenzione di Lanzarote (si v. in proposito la Rel. III/10/2012 di questo Ufficio), il legislatore ha dunque ritenuto necessario un nuovo potenziamento degli strumenti per la prevenzione e la repressione della violenza di genere, soprattutto nella sua ambientazione domestica, intercettando il crescente allarme sociale determinato dall’inarrestabile aumento in Italia dei reati che possono essere ricondotti a tale categoria criminologica e soprattutto di quelli commessi ai danni delle donne … La necessità di assicurare maggior effettività alle misure adottate negli ultimi anni è poi in qualche modo seguito anche alla recente ratifica da parte del Parlamento della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (l. 27 giugno 2013, n. 77). In realtà il d.l. n. 93/2013 non menziona la Convenzione nel suo incipit e non costituisce formalmente l’atto normativo finalizzato a darvi attuazione – né avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che la stessa non è ancora in vigore non essendo stata finora ratificata da un numero sufficiente di Stati – ma non v’è dubbio che diverse delle nuove disposizioni si ispirino alle norme della Convenzione medesima”.

Nel merito, la prima novità evidente del decreto è stata l’aggravante della c.d. “violenza assistita”, intesa come “il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza domestica e soprattutto a quelli di cui è vittima la madre”. La stessa Corte da tempo con proprie pronunce aveva riconosciuto che “integra il delitto di cui all’art. 572 c.p. anche l’esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare (v. ad es. Sez. 5, n. 41142 del 22 ottobre 2010, C., Rv. 248904 e Sez. 6, n. 8592/10 del 21 dicembre 2009, Z. e altri, Rv. 246028)”. Previsione specificata anche nell’art. 46 d) della Convenzione di Istanbul. Il decreto aveva previsto tale aggravante anche nel caso di rapina commessa dinanzi al minore (n. 3 sexies del terzo comma dell’art. 628 c.p.).

A tal proposito, la legge di conversione ha apportato modifiche esaminate dalla Cassazione nella relazione n. III/03/2013. La Corte, ricordando le proprie perplessità sul decreto circa la circoscrizione di pochi e definiti reati per la configurabilità dell’aggravante della “violenza assistita”, rileva che “la legge di conversione ha soppresso sia il secondo comma dell’art. 572, che il citato n. 3 sexies del terzo comma dell’art. 628 ed ha invece provveduto a configurare una nuova aggravante comune – collocata nell’inedito n. 11 quinquies dell’art. 61 c.p. – per il caso che i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti vengano commessi «in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»”. A tal proposito la circolare emanata dalla procura di Trento pone la problematica sotto il versante psicologico del minore che assiste, nel senso di accertare la “consapevole percezione” del fatto incriminato da parte del minore. “In altri termini, l’aggravante non potrà obiettivamente ravvisarsi nei confronti di un minore in così tenera età da non essere stato in grado di apprezzare il fatto incriminato”.

…continua su EDICOLeA

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

 


Altri articoli di Pietro Errede

Il bitcoin è un prodotto finanziario se acquistato con finalità d’investimento
di Pietro Errede (n.II_MMXXII)
Allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d'investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d'investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento. Il ricorrente contestava la valutazione operata dal Tribunale del bitcoin come strumento di investimento in quanto assimilata all'oro digitale.
La banca deve fornire l’estratto conto degli ultimi 10 anni
di Pietro Errede (N. II_MMXXI)
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza n. 27769 del 2 aprile 2019 e depositata il 30 ottobre 2019. La Cassazione riafferma il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, anche in corso di causa.
Illecito trattamento per il datore di lavoro che dispone dei dati delle email dell’ex dipendente
di Pietro Errede (N. IV_MMXV)
Garante della Privacy - Provvedimento n. 456 del 30 luglio 2015. Il trattamento risulta illecito per violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e b), e 13 del Codice privacy per l’azienda che dispone ancora dei dati relativi alla posta elettronica già acquisiti dell’ex dipendente, pur essendo stato disattivato il suo account aziendale.
La pubblicazione di foto su Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici
di Pietro Errede (N. III_MMXV)
Tribunale di Roma, sentenza n. 12076 dell’11 maggio 2015 e depositata il 1° giugno 2015. Il caso riguarda un fotografo che realizzava un breve reportage sul fenomeno delle baby-cubiste nelle discoteche della capitale e pubblicava l’operato sulla propria pagina Facebook. Gli scatti venivano poi “rubati” dai media e diffusi. Il Tribunale ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il trasferimento di fotografie digitali sia avvenuto tramite il download da una pagina web riconducibile al titolare o nella quale siano chiaramente indicati il nome del titolare della foto e la data dello scatto, i terzi sono comunque posti nella condizione di individuare, con l’ordinaria diligenza, il nome del fotografo e la data anche se collocati in prossimità della foto stessa e non sopra.
Per il porto d’armi occorre avere una condotta di vita improntata all’osservanza delle norme
di Pietro Errede (n.II_MMXV)
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2158/2015, ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico. Con la sentenza 1072/2015 si riafferma il principio per cui l’effetto preclusivo viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione.
COMMETTE REATO L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CHE NON CONSEGNA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DOPO LA FINE DEL MANDATO
di Pietro Errede (n.IV_MMXIV)
Con la sentenza n. 31192/2014 la Cassazione ha confermato la responsabilità di un amministratore di condominio palermitano, per i reati di appropriazione indebita aggravata e mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. L’amministratore si era infatti rifiutato di restituire i documenti contabili inerenti all’amministrazione di un condominio.
Integra il reato di sostituzione di persona l’utilizzo di un “profilo” sul social network con l’effige di un’altra persona inconsapevole
di Pietro Errede
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 25774 del 23 aprile 2014 e depositata il 16 giugno 2014: integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’effige di una persona del tutto inconsapevole.
È INAMMISSIBILE LA PROVA TESTIMONIALE PER DIMOSTRARE LA NON ATTENDIBILITÀ DEL CTU
di Pietro Errede (N. II_MMXIV)
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 8406 dell’11 febbraio 2014 e depositata il 10 aprile 2014. È inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l’inattendibilità del CTU, venendo in rilievo l’affidabilità personale del consulente soltanto come sintomo della sua carenza di imparzialità, da far valere mediante procedimento di ricusazione.
INAMMISSIBILE LA PROPOSTA DELLE REGIONI DI INDIRE UN REFERENDUM CONTRO IL TAGLIO DEI TRIBUNALI
di Pietro Errede (N. I_MMXIV)
Corte Costituzionale, sentenza n. 12 del 15 gennaio 2014. La Consulta ha dichiarato inammissibile la proposta delle Regioni di indire un referendum contro il taglio dei tribunali previsto dalla riforma. L’abrogazione della riforma della geografia giudiziaria - chiesta da Abruzzo, Piemonte, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria, Basilicata e Calabria - “priverebbe totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale”, con “irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio”.
IL DIRITTO ALL’OBLIO TROVA UN LIMITE NEL DIRITTO DI CRONACA SE È RINNOVATA L’ATTUALITÀ
di Pietro Errede ( n.III_MMXIII )
Corte di cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 16111 del 9 maggio 2013 e depositata il 26 giugno 2013. In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, in caso diverso risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza.
Pietro ERREDE Giudice Civile presso la Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce
INTEGRA IL DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE IL TENTATIVO DEL SACERDOTE DI DISSUADERE DALLA DENUNCIA PER VIOLENZA SESSUALE
di Pietro Errede ( n.II_MMXIII )
Corte di Cassazione, Sentenza VI Penale, sentenza n. 16391 del 21 marzo 2013 e depositata il 10 aprile 2013. La VI sezione ha ritenuto integrato il delitto di favoreggiamento personale nel tentativo di un sacerdote di dissuadere una sua parrocchiana dallo sporgere denuncia per una violenza sessuale subita dalla figlia minorenne.
LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA DISTRUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
di Pietro Errede ( n.I_MMXIII )
Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 15 gennaio 2013, Udienza Pubblica del 4 dicembre 2012. La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08, e che non spettava alla stessa Procura di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell’art. 271,comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate.

 

Mostra di più

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio