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I kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche: aspetti giuridici ed operativi (II parte)

del Ten.Col. Maurizio Taliano e del Mar. Emanuele Lanzetta

I kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche, in questi ultimi anni, hanno avuto un notevole successo commerciale che ha generato un incremento delle vendite e un’evoluzione del mercato di riferimento. Il loro utilizzo, che avveniva perlopiù all’interno dei poligoni da parte degli sportivi che si dedicano alle varie discipline del tiro dinamico e tattico-operativo, si è esteso anche in ambiti istituzionali e professionali. Verranno analizzate le normative, oggi in vigore, e riportate le tesi, contrapposte, riferite alla liceità o meno dell’uso di questi strumenti, con un approfondimento del loro utilizzo da parte degli agenti delle polizie locali e delle guardie particolari giurate.
Nel precedente numero: 1. Introduzione: le funzioni e l’utilizzo dei kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche; 2. Ipotesi n. 1: usare i kit di conversione di armi corte semiautomatiche è lecito. In questo numero: 3. Ipotesi n. 2: usare i kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, è illegale; 4. L’utilizzo dei kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, da parte degli agenti delle polizie locali; 5. L’utilizzo dei kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, da parte delle guardie particolari giurate; 6. Conclusioni.


3. Ipotesi n. 2: usare i kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, è illegale

Nella prima parte di questo contributo sono state riportate le interpretazioni ed i commenti di studiosi del diritto delle armi ed appassionati di tiro sportivo che sostengono, con adeguate argomentazioni, che i kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, possano essere utilizzati liberamente.
Come abbiamo visto, tali dissertazioni, riportate sulle riviste di settore e siti di rifermento del mondo armiero, si fondano prevalentemente, se non unicamente, sul concetto che tali strumenti non siano da considerarsi “parti di arma” o, secondo la recente terminologia voluta dal legislatore europeo, “componenti essenziali”.
Proviamo ora a considerare la tematica in argomento secondo un diverso punto di vista, ovvero se l’utilizzo dei kit di conversione possa costituire un’alterazione dell’arma.
Occorre innanzitutto ricordare che i kit di conversione non costituiscono esclusivamente “calciatura” in riferimento a quanto detto sopra, anche nelle citate sentenze della Suprema Corte. I moduli tattici attuali sono realizzati in polimeri plastici e leghe leggere in linea con il trend tecnologico del settore armiero. Trattasi di sistemi ben più complessi e tecnologicamente evoluti che, oltre a fornire il cosiddetto “calcio” (telescopico, pieghevole, amovibile o regolabile in estensione), arricchiscono l’arma di ben altre funzionalità, come detto precedentemente.

Prendiamo in esame le diverse condotte che costituiscono l’alterazione di un’arma.
L’art. 3 “Alterazione di armi” della legge 18 aprile 1975, n. 110 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi” così recita: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065”.
Il termine “alterare” ha un significato esteso, quello di rendere diverso, cambiare, snaturare o mutare la sostanza, l’aspetto, la funzione, la consistenza di qualcosa. Quindi, prendendo in riferimento l’alterazione delle “caratteristiche meccaniche” di un’arma occorre rammentare sommariamente il funzionamento di un kit di conversione di un’arma corta semiautomatica. Questo avvolge quasi interamente l’arma (il telaio o castello), lasciando libera solo l’impugnatura (il ponticello o guardamano e il calcio). Anche il caricamento avviene non più manovrando sulla parte, solitamente zigrinata, del carrello, bensì, poiché questo risulta fissato in vario modo alla struttura portante del kit, l’armamento ed eventuali successive manovre (espulsione di munizionamento non esploso, “colpo di prova” ecc.) avvengono agendo sulla struttura del kit, comprensiva di “manetta d’armamento”, che diventa il nuovo punto di manovra per le suddette operazioni. Il kit di conversione, inoltre, sostituisce interamente il sistema di mira originario che rimane “occluso” all’interno della struttura.

Per quanto riguarda le “dimensioni di un’arma”, la pistola semiautomatica, a seguito di inserimento nella nuova struttura, potrebbe diventare “arma lunga”, così come ci ricorda la citata definizione anglofona Pistol Caliber Carbine (armi lunghe che utilizzano munizionamento per arma corta). Occorre ricordare che nel nostro ordinamento la definizione di arma corta o lunga è riportata nell’allegato I della Direttiva 24 marzo 2021, n. 2021/555 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” atto di codificazione in corso di recepimento. Al punto IV, in analogia delle definizioni già riportate nelle precedenti direttive, già citate e ora abrogate, viene definita:
“arma da fuoco corta”: un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm. oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm.;
“arma da fuoco lunga”: qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.
Nel caso in esame, rimanendo invariata la lunghezza della canna della pistola, l’unica variazione può verificarsi nella lunghezza totale dell’arma, mutando la classificazione, quando questa supera i 60 cm. In merito a tale modifica si ricorda che tali strumenti riportano calci non solo fissi ma, talvolta, anche telescopici, pieghevoli, regolabili in estensione se non amovibili. Da un punto di vista giuridico la nozione di arma lunga o corta assume fondamentale importanza non solo per la classificazione dell’arma stessa ma anche in relazione ai titoli abilitativi necessari per l’acquisto, la detenzione ed il porto. Inoltre, per la trasformazione da arma corta in arma lunga e viceversa, si ipotizza anche il reato di alterazione d’arma, di cui si dirà ancora in seguito.

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