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La banca deve fornire l’estratto conto degli ultimi 10 anni

di Pietro Errede

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza n. 27769 del 2 aprile 2019 e depositata il 30 ottobre 2019
La Cassazione riafferma il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, anche in corso di causa.


La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27769 del 30.10.2019, che si annota, riafferma il principio, invero ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per il quale il diritto del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ai sensi dell’art. 119 del TUB, può essere esercitato anche in corso di causa, senza la necessità di una preventiva richiesta in via stragiudiziale.
Nel caso di specie, in particolare, la banca, nell’impugnare la sentenza del Tribunale di Sassari con la quale le era stata ordinata la esibizione di documentazione funzionale all’accoglimento della domanda attorea di nullità di talune clausole contrattuali, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. «per avere il Tribunale disposto l’esibizione di documenti che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi tempestivamente e sulla base di una richiesta solo generica».
Nella specie, infatti, era accaduto che l’attore avesse richiesto alla banca ai sensi dell’art. 119 TUB proprio a ridosso della notifica dell’atto di citazione, la consegna di copia dei contratti e degli estratti conto oggetto di interesse. Sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari.
L’ordinanza in commento richiama i precedenti della Corte secondo cui «l’art.119 TUB riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel limite di tempo decennale fissato dalla norma, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti» (Cass., n. 11004 del 12.05.2006).

Invero, il rapporto tra l’art. 119 TUB e l’art. 210 c.p.c. non sempre è stato chiaro.
L’art. 119, comma 4, TUB, come è noto, dispone che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»; mentre l’art. 210 c.p.c. prevede che «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118, l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.], può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo».
La questione nasce dall’esigenza del cliente di ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti, per esigenze di regola connesse alla verifica della correttezza dell’operato dell’intermediario e strumentali alla proposizione di iniziative giudiziarie di vario contenuto.
Il quesito che la giurisprudenza è stata chiamata a dirimere è quello se nel corso di una controversia giudiziaria possa ritenersi ammissibile l’ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c. anche nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto da una richiesta ex art. 119, comma 4, TUB.

Sul punto, si sono formati due contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
Il primo prende le mosse dai limiti dell’ordine di esibizione, considerandolo quale strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative. Quindi, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, l’istanza di esibizione nei confronti dell’istituto bancario, ex art. 210 c.p.c., sarebbe inammissibile qualora ha ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119, comma 4, TUB, in quanto la parte avrebbe dovuto acquisirli preliminarmente in via stragiudiziale ed allegarli agli atti in causa. (cfr. Trib. Pescara del 4.10.2007; Trib. Salerno del 14.01.2011). La stessa giurisprudenza ritiene, inoltre, che ciò dovrebbe valere senz’altro nel caso in cui l’istanza ex art. 119 TUB sia formulata solo in corso di causa o contestualmente alla notifica della citazione. (cfr. Trib. Nocera del 29.01.2013). Ove, invece, il correntista abbia richiesto in via preventiva la consegna della documentazione ex art. 119 TUB e la banca si fosse dimostrata inadempiente, allora quest’ultima dovrebbe subire legittimamente l’ordine di esibizione.
L’opposto orientamento, invece, ravvisa nell’art.119, comma 4, TUB, l’espressione del principio di vicinanza della banca alla documentazione richiesta, consentendo al cliente di poterla recuperare con facilità, cosicché la banca, anche in ragione del canone della buona fede oggettiva, sarebbe tenuta a fornirla. Tale «potere di protezione consistente nel dare supporto documentale al cliente» (A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, 108) sarebbe un dovere di natura squisitamente sostanziale.

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