I_MMXIVLeggi e NormeMauro VaglioSimone Covino

LA VOLUNTARY DISCLOSURE FISCALE PER I CAPITALI ILLECITAMENTE DETENUTI ALL’ESTERO

di Mauro Vaglio e Simone Covino

Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4

Dopo la Legge europea per il 2013, che ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all’estero, il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014 ha poi previsto la riduzione delle sanzioni per la violazione di detta disciplina, ove il contribuente acceda alla apposita procedura di autodenuncia dei capitali detenuti all’estero (voluntary disclosure). È forse l’ultima chance per mettersi in regola, prima che entrino in vigore gli accordi tra Stati sullo scambio di informazioni.

 


 

1. Introduzione
Il 31 luglio 2013 il Parlamento italiano ha approvato le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, c.d. Legge europea per il 2013, che ha apportato significative modifiche alla disciplina relativa al monitoraggio fiscale di investimenti esteri ed attività finanziarie detenute all’estero. In particolare, l’articolo 10 della Legge europea: (i) ha esteso l’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale ai “titolari effettivi” degli investimenti ed attività finanziarie esteri, nell’ipotesi di interposizione di enti ed istituti giuridici (quali società, trust, fondazioni, ecc.); (ii) ha modificato la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale; (iii) ha eliminato l’obbligo per i contribuenti italiani di riportare, nel quadro RW del Modello Unico, i trasferimenti da e verso l’estero; (iv) ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina relativa alla presunzione di fruttuosità di detti investimenti ed attività finanziarie; (v) ha modificato gli obblighi di dichiarazione e di sostituzione gravanti sugli intermediari finanziari.

Successivamente, il 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 38/E nella quale ha chiarito i principali dubbi interpretativi concernenti la nuova disciplina del monitoraggio. Infine il Decreto legge disciplinante la procedura di voluntary disclosure, licenziato dal Governo Letta il 24 gennaio u.s., ha previsto la riduzione delle sanzioni per la violazione della disciplina sul monitoraggio nei casi in cui il contribuente acceda alla procedura di regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all’estero. Le persone fisiche e le società semplici ed equiparate (nonché gli enti non commerciali, compresi i trust residenti in Italia)(1) avranno quindi tempo fino al 30 settembre 2015 per autodenunciare al Fisco l’illecita detenzione di capitali all’estero. Lo strumento è rivolto a coloro che hanno ereditato denaro, titoli o immobili all’estero e non li hanno dichiarati, ovvero a quei contribuenti che in anni più o meno lontani hanno trasferito all’estero delle somme di denaro senza però averle dichiarate negli apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Gli effetti dell’autodenuncia consistono, come diremo, nella non perseguibilità penale dei reati di infedele od omessa dichiarazione, e nella diminuzione della pena per i reati di frode fiscale. In secondo luogo è prevista la riduzione alla metà del minimo delle sanzioni previste per la mancata indicazione delle attività estere nel quadro RW nei periodi di imposta ancora oggetto di accertamento. Non si tratta però di un condono, dato che deve essere integralmente assolto il debito relativo alle imposte (e relativi interessi e sanzioni) non pagate negli anni oggetto della procedura. Non siamo neppure di fronte ad un nuovo “scudo fiscale”, poiché la procedura non è più anonima: il contribuente deve infatti presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza nominativa indicando l’esatta consistenza dei propri redditi e del proprio patrimonio ed esibendo la relativa documentazione che dimostri quanto dichiarato. Novità di rilievo è la circostanza che i patrimoni oggetto di autodenuncia potranno essere mantenuti direttamente presso le banche estere (senza la necessità di un “rimpatrio giuridico”) a condizione che il cliente autorizzi la banca allo scambio di informazioni con le Autorità italiane.

2. Come funzionerà
Nello specifico, il D.L. prevede l’introduzione di quattro nuovi articoli nel D.L. n. 167/1990, rinviando però ad un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di presentazione dell’istanza ed altre tecnicalità. I quattro articoli sono: 5-quater (Collaborazione volontaria); 5-quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria); 5-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria); 5-septies (Esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non rispondenti al vero).
Alla base della procedura c’è dunque una violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 4, comma 1 D.L. n. 167/1990, commessi fino al 31 dicembre 2013 da uno dei soggetti destinatari della normativa sul monitoraggio fiscale.

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