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European protection order: tutela senza confini per le vittime di stalking

di Domingo Magliocca

Decreto Legislativo n. 9 dell’11 febbraio 2015 – Attuazione della Direttiva 2011/99/UE
Con il Dlgs in commento l’Italia ha recepito la Direttiva 2011/19/UE volta ad assicurare il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle misure di protezione adottate in materia penale per proteggere le vittime da atti di stalking, di violenza domestica, o comunque da azioni penalmente rilevanti che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale.


Il 10 marzo del 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 9 dell’11 febbraio 2015, attuativo della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, recante disposizioni relative all’Ordine di Protezione Europeo.

La direttiva in questione introduce misure finalizzate alla creazione di uno specifico spazio comune di sicurezza e giustizia senza frontiere interne, rafforzando le misure di protezione già ottenute dalle vittime di reato. L’istituzione dell’Ordine di Protezione Europeo, infatti, si fonda sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nonché sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, così come sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
In particolare, lo scopo dell’E.P.O., European Protection Order, è quello di assicurare il mutuo riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate in ambito penale dalle Autorità giurisdizionali degli Stati membri; l’ordine s’inserisce all’interno di una più pregante cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nonché all’interno di un sistema di protezione “allargato” teso ad allontanare gli aggressori dalle vittime di stalking e di violenza domestica, così facilitando la libera e sicura circolazione delle persone all’interno dei paesi dell’U.E. ed ostacolando, nel contempo, gli spostamenti degli autori di reato.

In sostanza, nel caso in cui un Tribunale italiano emetta un’ordinanza del divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), in base al Decreto Legislativo n. 9/2015, gli effetti di tale decisione si estendono anche al territorio di un altro Stato membro nel quale la persona cui la misura è posta a tutela risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare.

Le disposizioni racchiuse nel Decreto Legislativo n. 9/2015, inerenti alla misura dell’Ordine di Protezione Europeo, riguardano due discipline differenti: norme riguardanti il procedimento di emissione e trasmissione all’estero dell’Ordine (artt. 4-6) e regole in merito al procedimento di riconoscimento nello stato italiano dell’ordine di protezione emesso da uno stato membro (artt. 7-10).

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