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La corretta valutazione di indoneità dei modelli organizzativi secondo la suprema Corte

di Simona Usai

Corte di Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 4677 del 18 dicembre 2013 e depositata il 30 gennaio 2014

Con la sentenza n. 4677 del 2014 la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva escluso la responsabilità di una società per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di aggiotaggio commesso da soggetti in posizione apicale, ha affermato (tra l’altro) che la “elusione fraudolenta” non consiste nella semplice e “frontale” violazione delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo (ossia, in un mero abuso dei poteri da parte dell’autore del reato), ma in una condotta ingannevole e subdola, cioè di aggiramento delle prescrizioni predisposte.
La Corte in questa sentenza ha stabilito alcuni “principi”, ai quali il Giudice di merito dovrà attenersi nel (ri)valutare il modello, il quale, quindi, anche se predisposto ed attuato, non verrà considerato automaticamente efficace quale esimente, per la società che lo adotta da responsabilità da reato.

 


 

Sulla responsabilità amministrativa degli enti è tornata a pronunciarsi con un’interessante sentenza la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il modello 231, anche se predisposto e adottato, non è automaticamente efficace quale esimente, per la società che lo adotta, dalle responsabilità da reato-presupposto(1). Il caso ha riguardato luna S.p.A., assolta sia dal GIP del Tribunale di Milano il 17 novembre 2009, sia dalla Corte di Appello nel 2012, per gli illeciti contemplati dall’art. 25-ter (false comunicazioni sociali e aggiotaggio) del DLgs. 231/2001, commessi dal presidente del CdA e dall’amministratore delegato, ritenendo che la società avesse predisposto e adottato un modello organizzativo reputato idoneo alla prevenzione dei suddetti reati.

I soggetti apicali, nel caso di specie, avevano diffuso notizie false per alterare il valore delle azioni ed obbligazioni e comunicato l’ingresso di un nuovo socio finanziatore. I due amministratori avevano inserito questi dati in un comunicato stampa, attuando una elusione fraudolenta del modello organizzativo. Per la Corte di Appello il modello organizzativo adottato dalla società era corretto, criminosi erano stati i comportamenti posti in essere dai soggetti apicali per violazione del codice di comportamento adottato dalla società.

Tuttavia, per il Procuratore generale, che ha proposto ricorso per Cassazione, questa ricostruzione contiene un errore: se è vero che, secondo l’art. 6 comma 1 lett. e), la società è esente da responsabilità quando il reato è stato commesso da soggetti apicali con elusione fraudolenta del modello, è altrettanto vero che, nel caso in esame, la frode certamente vi è stata, ma unicamente a danno degli operatori del mercato, ai quali furono comunicate false notizie. Nessuna frode, invece, è stata posta in essere nei confronti degli “altri operatori della procedura”, poiché, secondo il modello organizzativo adottato da quella società, i soggetti apicali coinvolti nella questione avevano il pieno controllo di ogni forma di comunicazione verso l’esterno, in particolare sulle bozze dei comunicati stampa preparate in precedenza dalle strutture interne della società. È bastato un semplice comunicato stampa per diffondere notizie non vere, aggravando la posizione degli azionisti. Nessun controllo, quindi – ha sostenuto il Procuratore – era contemplato dal modello 231 verso le facoltà di comunicazione con l’esterno dei vertici aziendali: ciò ha così lasciato aperta la possibilità alla modifica dei comunicati stampa diffusi agli operatori del mercato dalla SpA.

In sede di legittimità, i giudici della Corte di Cassazione, che hanno sposato la tesi del Procuratore generale, hanno ritenuto la società colpevole sostenendo che “l’inganno nei confronti del mercato costituisce uno degli elementi della condotta di aggiotaggio, che, nel caso in esame, è il reato presupposto; l’inganno, viceversa, di cui all’art. 6 comma primo lett. e) d.lgs 231/2001 è evidentemente diretto verso la struttura aziendale nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale di cui alla lett. a) del predetto comma primo”.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Dunque, un modello organizzativo così strutturato – secondo la Cassazione – mostra i suoi limiti, come, per esempio, quello di consentire ad organi di vertice di comunicare all’esterno senza alcun “filtro” (alias “controllo”) interno della società.
Ad onor del vero, il modello organizzativo adottato all’epoca dei fatti dalla società era quello conforme al codice di autodisciplina indicato da Borsa Italiana S.p.A., poi, approvato anche dal Ministero della Giustizia. Detto modello, però, prevedeva un organismo di vigilanza non subordinato ad altri organi, ma direttamente dipendente dal Presidente del C.d.A.

In questo modo, quindi, gli organi apicali godevano di pieni poteri di approvazione, bocciatura e modifica di qualunque forma di comunicazione verso l’esterno. Questa condotta ha costituito un abuso dei poteri di tali organi e, quindi, secondo i Giudici, una trasgressione al modello organizzativo adottato.

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