Come è noto, l’articolo 132 del Codice Privacy disciplina i termini e le modalità di conservazione e acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati. Ad oggi ci sono, in esame al Parlamento, due atti che incidono su tale articolo:
- il Disegno di Legge n. AS 1588 (approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato);
- e lo Schema di decreto legislativo n. 303/2025, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2023/1543 (“E-Evidence”).
Entrambe le disposizioni intervengono sull’art. 132, ma con obiettivi diversi. Infatti il DDL è incentrato sulla tutela della vita e all’integrità fisica delle persone scomparse o in pericolo, lo Schema interviene per adeguare il Regolamento e-Evidence all’ordinamento nazionale.
Vediamo ora di che si tratta.
Il DDL 1588 aggiunge il comma 3-bis.1 all’articolo 132, prevedendo che, oltre ai casi di acquisizione dei dati nell’ambito di un procedimento penale, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, possano essere acquisiti qualora ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del (solo) soggetto interessato.
L’acquisizione avviene:
- su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari (GIP), su richiesta del pubblico ministero (PM);
- in caso d’urgenza, direttamente dal PM con successiva convalida entro 48 ore;
- e, negli stessi casi di urgenza prima dell’intervento del PM, possono essere acquisiti dai questori o dai comandanti provinciali dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Vigili del Fuoco, con successiva comunicazione al pubblico ministero e convalida giudiziale entro 48 ore richiesta al GIP.
Ritengo che quanto previsto dal DDL, viene (verrà) a colmare una fattispecie oggi non prevista dal 132, in quanto è indubbia la valenza del tabulato di traffico storico per i casi previsti dal Disegno di legge. Nella modifica non viene purtroppo indicato un periodo massimo entro il quale i dati di traffico possono essere richiesti.
L’assenza di un termine esplicito potrebbe, infatti, consentire richieste di dati di traffico su un arco temporale molto ampio (ad esempio fino a 24 mesi ma anche oltre), risultando non del tutto coerenti con le finalità della modifica normativa e con i principi di tutela della privacy, come ad esempio quello della minimizzazione dei dati.
Lo schema di decreto legislativo n. 303/2025 mira ad adeguare l’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2023/1543, che istituisce gli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali transfrontalieri.
Tra le varie disposizioni, l’art. 9 dello schema modifica l’art. 132 del Codice Privacy perseguendo tre finalità principali:
- Estendere le ipotesi di acquisizione dei dati di traffico anche per agevolare la ricerca dei latitanti;
- Introdurre un nuovo potere di “conservazione domestica” dei dati da parte del pubblico ministero (nuovo comma 3-bis.1), per un periodo massimo di 90 giorni prorogabili fino a sei mesi;
- Chiarire la disciplina dei dati di anagrafica degli abbonati, distinguendoli dai dati di traffico e dai contenuti delle comunicazioni.
In particolare per il punto 3, lo schema precisa che i dati di anagrafica (ossia quelli relativi all’identità dell’utente o dell’abbonato) possono essere acquisiti senza provvedimento giudiziario, in linea con la prassi e con l’art. 55 c.p.p., trattandosi di informazioni non coperte da riserva di giurisdizione.
Il Garante Privacy, nel suo parere del 25 settembre 2025, ha espresso valutazioni sostanzialmente favorevoli sullo schema n. 303, rilevando come:
- le modifiche introdotte riequilibrano la coerenza della “conservazione domestica” del traffico estendendo quindi l’oggetto della conservazione anche al traffico telefonico e chiamate senza risposta (oltre a quello telematico esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni), superando così l’incongruenza che si sarebbe creata tra la disciplina nazionale e quella europea in materia di prove elettroniche (Vedi Fonti n. 3);
- con le modifiche ai commi 3 e 3 bis, si legittima l’acquisizione dei dati di traffico anche per l’agevolazione delle ricerche di latitante, in coerenza con la disciplina del Regolamento.
- i commi 3-bis.2 e 3-bis.3, legittimano l’acquisizione dei dati di anagrafica alla polizia giudiziaria su sua iniziativa (ex art. 55 C.P.P.) o su delega (ex art. 348 c.p.p.).
Impatti lato funzioni TELCO che gestiscono le prestazioni di giustizia
- Sul DDL 1588
Un’accortezza che suggerisco è quella che per i casi in cui la richiesta di traffico perviene dagli organi di polizia, dopo aver ovviamente fornito il tabulato, è quella di farsi inviare la convalida del Giudice soprattutto se sono richiesti periodi lunghi (a mio avviso è anche sufficiente farsi dare quantomeno copia della comunicazione che gli organi di polizia hanno inviato al PM), anche se sulla modifica del DDL nulla è previsto al riguardo.
Altro suggerimento riguarda l’ottemperanza all’art. 4 del decreto c.d. Frattini (Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109), ove al comma 2 prevede:
… Omissis …
- I fornitori di servizi di cui al presente decreto entro il 30 giugno, inviano annualmente al Ministero della giustizia, per il successivo inoltro alla Commissione europea, le informazioni relative:
- a) al numero complessivo dei casi in cui sono state forniti i dati relativi al traffico telefonico o telematico alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
… Omissis …
Per tale tipologia di dati di traffico prevista dalla modifica (per la tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato), il totale delle richieste è consigliabile indicarlo separatamente rispetto a quelli per finalità di accertamento e repressione dei reati.
I sistemi interni di gestione delle prestazioni obbligatorie utilizzati dagli operatori di telecomunicazioni, dovranno prevedere la possibilità di caratterizzare la tipologia di tabulato di traffico richiesto per “esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica”, al fine di garantirne una specifica evidenza, utile anche per finalità di monitoraggio e analisi statistica come ad esempio, quelle sopra indicata.
- Sullo Schema di decreto legislativo n. 303/2025
Una osservazione riguarda l’introduzione nell’art. 132 Codice Privacy, del comma 3.bis.2. e 3.bis.3. che prevedono:
“3.bis.2 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all’acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all’abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: a) l’identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l’indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall’abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell’attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell’uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall’utente o creati a sua richiesta.”
“3.bis.3. All’acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 348 del codice di procedura penale.”
Considerato che, con la modifica, viene specificato cosa si intende per dati relativi agli abbonati, suggerisco attenzione nell’esporre le informazioni sui dati di anagrafica da fornire all’Autorità Giudiziaria e/o Polizia Giudiziaria e che questi non eccedano da quanto disciplinato nel citato comma per non violare i principi di minimizzazione dei dati.
Alcune osservazioni conclusive
A mio avviso, se il DDL 1588 colma giustamente un vuoto operativo in materia di tutela della vita e dell’integrità fisica dei soggetti interessati, pecca per l’assenza di un limite temporale alla richiesta dei dati di traffico come ho sopra evidenziato.
Quanto allo schema n. 303, la sua impostazione è più sistematica e coerente con il diritto europeo. Tuttavia, la parte relativa ai dati di anagrafica avrebbe trovato, a mio avviso, una più corretta collocazione nell’art. 98-undetricies del Codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina le “anagrafiche”. Ovviamente trovo comunque corretta la precisazione introdotta, in quanto manca una chiara definizione normativa di quali informazioni rientrassero nella categoria dei dati di anagrafica.
I due testi si dovranno ovviamente coordinare con i commi che introducono, per evitare sovrapposizioni (vedi 3.bis.1 previsti in ambo i testi).
Attendiamo comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due atti.
FONTI
Tabulati di traffico storico. Disciplina ordinaria e “regimi speciali”





