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Una specie di divieto ad indagare bene

di Giovanni Nazzaro

È in discussione in questi giorni alla Camera la proposta di legge n. 2084, già approvata dal Senato. L’approvazione è avvenuta il 9 ottobre 2024 da parte di 83 senatori che si sono espressi a favore contro 49, su un totale di 133 senatori, escludendo i 26 che erano in congedo o in missione. La proposta si compone di un unico articolo che interviene in tema di intercettazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni. Inoltre, viene inserito un periodo finale nel comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, che prevede la possibilità di derogare al limite di 45 giorni nei casi in cui l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione.
Come è prassi, sono stati auditi una serie di esperti del settore che, dato il tenore della proposta di modifica, sono stati selezionati in modo opportuno tra i vari Procuratori della Repubblica che dirigono oggi in Italia le più importanti operazioni contro la criminalità, non solo organizzata ma anche quella comune.

Fin qui nulla di particolare da segnalare, se non fosse che, occorre ricordarlo, questo tentativo di intervento legislativo si inserisce in un ambito molto più ampio in cui le intercettazioni sono state pesate e valutate come da riformare. In un contesto di naturale evoluzione della legge, sono comprensibili le azioni finalizzate a modificare l’attuale regolamentazione nell’ottica di migliorarne la sua applicazione, di prevedere l’inasprimento delle pene laddove previste e, dato che la specifica materia bene si presta al progresso tecnologico delle comunicazioni, di colmare il divario tecnico che esiste tra gli strumenti ammessi per il controllo delle comunicazioni e quelli che invece sono usati appunto per comunicare ma per fini criminali.
Sono meno comprensibili, o non lo sono affatto, le azioni proposte alla modifica della legge vigente di cui non sono sufficientemente descritte, o non lo sono del tutto, le esigenze che ne sono alla base. Lex imperat, non docet.
È certamente vero che “il legislatore non è il teorico del diritto, ma l’interprete delle esigenze collettive e delle pratiche necessità dell’aggregato sociale” ed è, proprio in tale contesto, che sfugge, e ce ne duole, l’evidenza dell’esigenza manifestata proprio dalla collettività o dalla società di ridurre a 45 giorni la durata delle intercettazioni con la clausola di salvaguardia, potremmo chiamarla così, della espressa motivazione e giustificazione a continuare.

Sono previste esclusioni di specifici reati dalla ghigliottina dei 45 giorni, ma oggi non ci sono soltanto la criminalità organizzata ed i reati ad essa collegati, il terrorismo ed il cyber crime. Nell’elenco non è ricompreso, ad esempio, il reato di traffico di sostante stupefacenti. Durante le audizioni è stato fatto questo esempio: supponiamo che si stia svolgendo un’indagine nei confronti di un trafficante di droga che sta importando cocaina tale da non configurare l’aggravante dell’ingente quantità; qualora non si acquisissero, nei 45 giorni previsti, specifici ulteriori elementi concreti che attestino l’assoluta indispensabilità delle intercettazioni, allora l’attività captativa dovrebbe essere interrotta favorendo sostanzialmente il trafficante di droga. Oggi avvengono reati altrettanto gravi in cui 45 giorni di intercettazioni in realtà non bastano, soprattutto a detta di chi tra gli auditi ha oltre quaranta anni di esperienza sul campo.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Ancora, è stato fatto osservare come sarà particolarmente difficile portare avanti le indagini in merito ad un reato commesso in concorso tra più soggetti, dato che in tal caso l’attività di intercettazione è maggiormente complessa e richiede, pertanto, tempi più lunghi non compatibili con questa nuova prospettiva definita anche intercettazione “a tappe”, in quanto ogni proroga consente l’uso di ulteriori 15 giorni di intercettazioni, quindi, con la prima richiesta, la ghigliottina si applicherebbe dopo appena due proroghe. Avremmo una mancanza di prove che potrebbe presentare non solo il pubblico ministero ma anche la difesa. Ed è proprio questo l’aspetto importante messo in evidenza nelle audizioni, ovvero che superati i soli 45 giorni si potrebbero perdere elementi probatori sia a favore dell’accusa ma anche a favore della difesa. Spesso, infatti, alcune intercettazioni raccolte nei primi mesi vengono realmente comprese sulla base di altre attività investigative o di altre intercettazioni che si raccolgono nei mesi successivi, perché vengono lette nel loro insieme, recuperandone il significato che magari inizialmente non era stato compreso in modo completo. La riforma porta con sé altre problematiche, come l’esclusione dei resti da codice rosso, l’impossibilità di avviare indagini che potrebbero portare allo Stato proventi che si ottengono tramite i sequestri e le confische, l’evidente disparità con le indagini transnazionali, tutte che ci auguriamo vengano risolte.

La prima versione della riforma comprendeva altre proposte di modifica, poi tutte soppresse, come le modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore, vietando la possibilità di sequestrare e intercettare le comunicazioni riconoscibili come intercorrenti tra questi, addirittura con l’istituzione dell’albo delle utenze telefoniche dei difensori. Le iniziali intenzioni abbinate alle difficoltà, sia verso le attività di indagine che quelle dei difensori, apportate dal testo di riforma così filtrato al Senato, potrebbero anche far ritenere che la prospettiva di riforma non sia del tutto giustificata da una volontà di limitare questo fondamentale strumento di indagine, quanto piuttosto sia attribuibile ad una maldestra o incapace abilità di migliorarla che avvalora la tesi, più volte prospettata, secondo cui le intercettazioni debbano finalmente trovare una loro collocazione di ruolo nelle istituzioni pari alla competenza che meritano.

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