Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato recentemente l’aggiornamento dell’elenco delle società operanti in Italia, a vario titolo, nel campo delle telecomunicazioni. Tra le oltre 7.500 società non sorprende la presenza di molte con sede all’estero. Tutte le aziende, italiane ed estere, per poter offrire al pubblico Servizi devono acquisire un’autorizzazione generale tramite una semplice autodichiarazione, con la quale si attesta l’assicurazione delle prestazioni a fini di giustizia previste dall’art. 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche. La mancanza di controlli anche a posteriori su tali adempimenti creerebbe le condizioni per una mancanza di garanzia di concorrenza leale, quindi, di fatto, costituirebbe disparità di trattamento.
1. Introduzione
Il settore delle telecomunicazioni ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nell’economia di ogni Paese in quanto, realizzando la connessione tra individui, aziende e istituzioni, permette lo scambio di dati, informazioni e così il funzionamento dei sistemi informativi (si pensi ad esempio alle transazioni economiche e alle banche), contribuendo non poco alla crescita economica. Questo è il motivo per cui le telecomunicazioni sono particolarmente attenzionate dal Governo di ogni Paese in caso di vendite di azioni societarie, acquisizioni o altro se le società in questione hanno quote importante di mercato.
In Italia, in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il Governo utilizza i c.d. poteri speciali (golden power) che permettono di dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni. Altrettanto interessante, per quanto qui rilevante, è la capacità del nostro Paese di attrarre aziende ad investire nelle telecomunicazioni. Si tratta di un mercato meno attenzionato seppur non trascurabile dell’economia complessiva, in quanto l’apertura di nuove attività commerciali nelle telecomunicazioni è di fatto una scommessa, considerando la bassa redditività del settore e la concorrenza intensa che spinge i prezzi al ribasso rispetto ad altre economie.
Di pari importanza è la capacità delle competenti autorità nazionali, come l’Autorità Giudiziaria, di far leva sulla normativa vigente affinché le società autorizzate a fornire servizi di telecomunicazioni collaborino nelle indagini delle moderne reti elettroniche, fornendo le informazioni utilizzabili nell’accertamento e nella repressione dei reati. Qui il riferimento è alle c.d. Prestazioni Obbligatorie così previste dall’art. 57 del Codice delle comunicazioni.
2. Il numero delle società di telecomunicazioni in Italia
La pubblicazione dell’elenco delle società autorizzate a fornire servizi di telecomunicazioni, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, e l’aggiornamento periodico spettano alla Divisione VIII della Direzione generale per il Digitale e le telecomunicazioni del Mimit. La recente pubblicazione degli elenchi suddivisi per tipologia di servizio e/o accesso alla rete, come di seguito elencata, ci permette di sviluppare alcune considerazioni utili ai fini di valutare l’impatto delle indagini:
- il 04/03/2025 è stato aggiornato l’Elenco delle società autorizzate a fornire servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003), per un totale di oltre 5.000 società autorizzate a fornire servizi su rete IP come Internet e VoIP;
- il 04/03/2025 è stato aggiornato l’Elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del DM 28/05/03 e dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per un totale di oltre 1.300 società autorizzate a fornire il servizio WiFi;
- l’11/03/2025 è stato aggiornato l’Elenco delle società autorizzate a fornire servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche e della Delibera n° 11/06/CIR, per un totale di oltre 80 società autorizzate alla fornitura del servizio vocale nomadico;
- il 13/05/2025 è stato aggiornato l’Elenco delle autorizzazioni generali di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, per un totale di oltre 600 società autorizzate all’installazione e alla fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e per l’espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico;
- il 20/05/2025 è stato aggiornato l’Elenco delle autorizzazioni generali e diritti d’uso delle frequenze conseguite in base al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per un totale di oltre 600 società autorizzate a fornire un servizio di accesso alla rete satellitare.
Dal precedente elenco si desume, quindi, che in talia operano a vario titolo ed in totale circa 7.500 società nel campo delle telecomunicazioni. Esaminiamo di seguito la loro tipologia.
Delle oltre 5.000 società autorizzate a fornire servizi su rete IP, il 57,7% è rappresentato da Internet Service Provider (ISP), il 40,5% da Reseller ovvero da meri rivenditori di traffico, l’1,7% da operatori di varie tipologie come fornitura di Alias per invio di SMS o affitto di circuiti, solo lo 0,1% da fornitori di servizio VoIP (fig. 1).

Di queste, una percentuale minima è rappresentata da aziende con sede all’estero pur operando in Italia con ruoli comunque afferenti alle varie tipologie esaminate (fig. 2).

Per quanto riguarda le società autorizzate all’installazione e alla fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e per l’espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico, sono oltre 400 quelle con autorizzazione alla sola fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica mentre sono oltre 200 gli operatori di rete fissa e solo 44 quelli di rete mobile. Di quest’ultime:

- 30 sono ESP o Enhanced Service Providers, che forniscono il servizio di telefonia mobile, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario, non possedendo numerazione propria o carte SIM;
- 9 sono MVNO o Mobile Virtual Network Operators, che offrono il servizio di telefonia mobile utilizzando proprie strutture di rete mobile, non possedendo risorse frequenziali;
- 5 sono gli MNO o Mobile Network Operators (WINDTRE, TIM, VODAFONE, ILIAD, FASTWEB) che in più agli MNVO sono titolari di licenza che assegna loro frequenze su banda radiomobile e che, quindi, godono di una propria rete di accesso costituita dalle antenne radiomobili.
Occorre precisare che gli elenchi pubblicati dal Mimit possono contenere errori, informazioni parziali o duplicate, possono anche non essere completi: per questo è precisato al loro interno che la finalità ha mero carattere informativo.
3. Aspetti regolatori per l’apertura di una società di telecomunicazioni in Italia
Non bisogna sorprendersi se in Italia operano società con sede all’estero. Per aprire una società di telecomunicazioni, è necessario seguire un iter burocratico che prevede l’apertura di una partita IVA, l’iscrizione al Registro delle Imprese, la segnalazione di inizio attività al Comune e l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.). Il requisito più importante e fondamentale è, tuttavia, l’acquisizione dell’autorizzazione generale ad offrire servizi di comunicazione elettronica rilasciata ai sensi del Decreto legislativo 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche. L’art 11 del Codice prevede che l’autorizzazione generale consegue alla presentazione di una semplice dichiarazione (di cui al comma 4 dello stesso articolo), resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata anche di inizio attività. Le informazioni da fornire nella dichiarazione comprendono l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l’autorizzazione generale, nonché alla fornitura dell’ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.
Le autorizzazioni generali hanno una durata pari a quella richiesta nella notifica e comunque non superiore a 20 anni, e possono essere ceduta a terzi (comma 10, art. 11), anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione.
L’art. 13 del Codice prevede che l’autorizzazione generale è assoggettata alle condizioni elencate nell’allegato 1 dello stesso Codice, tra cui l’assicurazione delle prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’articolo 57, sin dall’inizio dell’attività (comma 11) ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l’Autorità giudiziaria (comma 11-ter).
È previsto dall’art. 6 del Codice che lo stesso Ministero vigili sull’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, irrogando le sanzioni se previsto. Scorrendo le competenze delle varie Divisioni del Ministero, così come riportato sul sito istituzionale, verso nessuna di queste si può riscontrare l’assegnazione della verifica, anche a posteriori, della reale garanzia dell’assicurazione delle prestazioni obbligatorie previste dall’art. 57 del Codice. Da qui emerge la considerazione, concretamente plausibile, che vi possa essere una percentuale non trascurabile di società che abbia fornito l’autodichiarazione utile all’ottenimento dell’autorizzazione generale ma senza effettivamente possedere consapevolezza di cosa significhi erogare le prestazioni obbligatorie per fini di magistratura, così come indicato dallo stesso Codice. In tale ipotesi, tra queste società occorrerebbe fare distinzione tra quelle che non pongono alcuna attività a copertura di tali obblighi e quelle che, in autonomia o tramite un supporto esterno non competente nella specifica materia delle prestazioni obbligatorie, adottano soluzioni non a norma. Tra le prime potremmo annoverare, ad esempio, le società che non pongono alcuna attività utile all’identificazione degli utenti che accedono alla propria rete, come per le reti WiFi disponibili presso stazioni, aerei, autobus, aeroporti, centri commerciali, facilmente riscontrabile da chiunque, tra le seconde potremmo considerare le società con sede all’estero che conservano i dati storici per finalità di accertamento e repressione dei reati al di fuori del territorio italiano oppure in cloud annullando così la loro validità.
4. Due pesi e due misure
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche da parte di alcune o molte società penalizzerebbe gravemente non solo le indagini ma creerebbe le condizioni per una mancanza di garanzia di concorrenza leale, quindi, di fatto, costituirebbe disparità di trattamento. Si pensi a due operatori economici dei quali sono uno dei due investisse economicamente per adeguarsi e per ottemperare alle prestazioni obbligatorie: il secondo, avendo minori costi operativi, potrebbe offrire i medesimi servizi del primo ad un costo inferiore.
La metafora dei “due pesi e due misure” sintetizza bene questa situazione, che potremmo anche estendere ad un piano ancor più alto, relativo all’affidamento dei servizi con cui sono declinate le prestazioni obbligatorie, che altro non sono che le intercettazioni telefoniche e/o telematiche, i tabulati di traffico storico, le localizzazioni delle utenze mobili, ecc. Tali servizi sono di fatto in comune, seppure con qualche sfumatura, con quelli che acquisterebbe una Procura della Repubblica. Semplicemente effettuando una ricerca sui principali motori di ricerca con i termini “Procura+Bando+Intercettazioni”, visualizzeremmo una serie di documenti pubblicati da altrettante Procure delle Repubblica nell’ambito dell’affidamento a società terze dei servizi di intercettazione.
In tali bandi sono elencati i requisiti che tali società devono possedere, tra le quali spiccano: non essere riconducibili a società terze o società fiduciarie di diritto estero anche con quote minoritarie, non essere controllate da operatori di telecomunicazioni, non essere in qualche modo riconducibili ad operatori di polizia giudiziaria o a personale appartenente a forze di Polizia, non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, offrire un sistema informatico di tipo proprietario, progettato, sviluppato e costantemente aggiornato dalla stessa società italiana.
Essendo la materia davvero delicata, in cui il bilanciamento tra privacy e sicurezza è cruciale, tali requisiti mirano a verificare se sia possibile stabilire un reale mandato fiduciario, che invece non sembra rilevante per le società di telecomunicazioni. In tale contesto, infatti, si possono riscontrare le più diversificate procedure di affidamento. In ordine di interesse crescente possiamo trovare il subappalto, l’affidamento ad Associazioni temporanee di imprese dove ognuna offre una frazione del servizio, l’affidamento a società che a vario titolo ed anche in modo indiretto sono legate ad altre società con cui vengono forniti i medesimi servizi alle Procure, fino ad arrivare all’affidamento del servizio a società controllate in modo maggioritario o totalitario da altre società estere, rappresentando un problema di sicurezza nazionale. ©





