di Giulio Mancini
Il tema della non punibilità di cui all’Art. 384 comma I c.p. nel caso di pericolo imputabile allo stesso soggetto autore del reato e la natura di illecito civile; la necessità di salvare la persona convivente da un grave e irreparabile nocumento nella libertà o nell’onore; differenze con la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.
ul tema della non punibilità e della responsabilità per illecito civile nell’ipotesi del reato di falsa testimonianza, si segnala il recente intervento della Suprema Corte di Cassazione Sezione VI Penale che – con la sentenza 14843 del 7.3.2025 – ha affrontato e chiarito punti di sicuro interesse.
La Corte si è occupata, con il provvedimento in questione, dell’ipotesi di non punibilità per chi renda falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o prossimo congiunto da grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore, ex art.384 codice penale.
La Suprema Corte ha quindi, anzitutto, affrontato il tema delle ben note divergenze ermeneutiche, sia in dottrina che negli indirizzi giurisprudenziali, circa la valenza da attribuire – ai fini dell’applicabilità dell’esimente dell’art. 384 cod. pen. – al requisito della non volontaria causazione della situazione di pericolo, contrapponendosi alla lettura della norma in chiave (soggettiva) di inesigibilità, e quindi alla configurazione della esimente come causa di esclusione della colpevolezza, l’interpretazione della stessa in termini oggettivi, quale ipotesi speciale dello stato di necessità, come tale riconducibile alla categoria delle cause di esclusione dell’antigiuridicità del fatto.
L’orientamento (Sez. 6, n. 10654 del 20/02/2009, Ranieri, Rv. 243076; Sez. 6, n. 7823 del 15/12/1998, Mocerino, Rv. 214756) che escludeva l’applicazione della causa di non punibilità in esame nei casi in cui la situazione di pericolo fosse imputabile allo stesso soggetto autore del reato di falsa testimonianza, appariva più risalente nel tempo e risulta oramai abbandonato, essendosi dato maggiore rilievo all’assenza di colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi.
La scriminante è, quindi – per la Suprema Corte – applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà e l’onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata dal teste volontariamente prodotta, in virtù del principio immanente al sistema “nemo tenetur se detegere” (Sez. 6, n. 15327 del 14/02/2019, Quaranta, Rv. 275320; Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati, Rv. 250878; Sez. 3, n. 8699 del 09/07/1996, Perrotti, Rv. 206679).
Si è infatti affermato che l’interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa: diritto e valore di rango costituzionale al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e “giusta amministrazione della giustizia” (Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati, Rv. 250878).
La Suprema Corte ricorda quindi, nel citato arresto, che non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell’art. 384 cod. pen., il testimone che ribadisca nel processo le dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie precedentemente rese, per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia (o autocalunnia) precedentemente commesso, specificando che, per quanto riguarda la calunnia, essa sola costituisce un “post factum” irrilevante, rispetto al reato già commesso (Sez. 6, n. 30830 del 16/07/2013, Vinciguerra, Rv. 256749).
Il Collegio ha ritenuto di dare seguito a tale orientamento, con la sola precisazione che il reato di falsa testimonianza commesso per sottrarsi alla responsabilità per il reato di calunnia precedentemente commesso, non costituisce evidentemente un “post factum” irrilevante, ma un reato perfettamente integrato nei suoi elementi costitutivi che rimane esente da pena solo per l’applicazione della predetta causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, cod. pen.
Una siffatta interpretazione non comporta alcuna deviazione rispetto all’obbligo di verità imposto al teste dalla norma processuale, con il pericolo di una deresponsabilizzazione del dichiarante, a scapito dell’interesse alla corretta amministrazione della giustizia, atteso che la punibilità è esclusa per il solo reato di falsa testimonianza, rimanendo ovviamente ferma la responsabilità per il delitto di calunnia e per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. (false informazioni al pubblico ministero) precedentemente commessi.
Ritiene quindi la Suprema Corte che la previsione di cui all’art. 652 cod. proc. pen. – per la quale la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio civile di danni relativamente all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una legittima facoltà – non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen., la quale, escludendo la punibilità del reato di falsa testimonianza, non ne esclude la natura di illecito civile e l’esistenza dell’obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatta.
A tale proposito, ritiene la Corte come si debba ritenere che la causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, cod. pen. ha rilevanza solo in sede penale perché è volta a tutelare la persona che rende le dichiarazioni false per scongiurare il pericolo di subire un grave nocumento alla libertà o all’onore proprio o di un prossimo congiunto, ma non esclude che tale condotta sia idonea ad arrecare al tempo stesso un danno ingiusto alla persona che già falsamente accusata subisca un processo penale con ulteriore aggravio della propria posizione per effetto della falsa testimonianza resa per confermare le false accuse oggetto della denuncia precedentemente sporta.
Lo stesso articolo 384 comma 1 c.p. è, peraltro, stato ritenuto dalla Suprema Corte applicabile analogicamente anche a «chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente “more uxorio” da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore». Si è ravvisata in tale previsione una “scusante” soggettiva che investe la colpevolezza: «definizione, questa, in cui sono ricomprese le ipotesi in cui l’agente pone in essere un fatto antigiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge, e in cui l’ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla sua volontà, sicché non si può esigere un comportamento alternativo». Nello specifico, «con riferimento all’ articolo 384,1 comma, c.p., i legami di natura affettiva, che legano l’agente con il prossimo congiunto (sia esso il genitore o il figlio o il fratello o il coniuge o lo zio o il nipote…), fanno sì che l’ordinamento sceglie di non punire i reati considerati nella disposizione citata quando siano stati realizzati per salvare la libertà o l’onore di un prossimo congiunto». Per cui, «riconosciuta all’ art. 384,1 comma, c.p. la natura di scusante soggettiva ed esclusa, di conseguenza, ogni valenza eccezionale della disposizione stessa, si è ritenuto che la sua applicazione anche alle coppie di fatto trova piena giustificazione». Nella specie, il rapporto di convivenza e la dichiarazione di una donna di essere ancora innamorata del compagno, erano circostanze sufficienti, secondo la Suprema Corte, a condurre la corte di merito ad affermare che la ricorrente, allorquando rese la testimonianza nel procedimento a carico dell’uomo, «temeva per la libertà del compagno, che avrebbe subito un inevitabile pregiudizio, se ella avesse raccontato i maltrattamenti subiti». (Cassazione penale sez. VI, 14/02/2024, n.8114).
In tema di falsa testimonianza, infine, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l’incolumità a seguito della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54, cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell’esimente di cui all’art. 384, c.p., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (Cassazione penale sez. VI, 20/06/2024, n.27411).
Per la Suprema Corte, l’esimente andrebbe più correttamente individuata nell’art. 54 cod. pen., e non nell’art. 384 cod. pen.: scusante, quest’ultima, il cui ambito applicativo coincide con il nemo tenetur se detegere e che, facendo espresso riferimento al solo pericolo di grave nocumento nella “libertà” o nell'”onore”, esclude la rimproverabilità di chi si troverebbe, dicendo il vero, ad esporre se stesso o un prossimo congiunto al rischio di un procedimento penale o addirittura di condanna (tale qualificazione si evince ora da Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), risultando, pertanto, eccentrica in casi come quelli in cui in ballo verrebbero i diversi beni della vita e della incolumità personale (vd., di recente, Sez. 6, n. 15077, del 06/03/2024, Di Paolo, non mass.). ©
Articolo disponibile in originale su EDICOLeA https://www.edicolea.com/seg-ii-del-mmxxv/





