ArticlesCircolazione StradaleII_MMXXVStefano Guerra

Guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di stupefacenti

 La nuova disciplina tra procedure di accertamento e questioni di legittimità costituzionale

di Stefano Guerra

La Legge n. 177/2024 ha modificato lievemente la disciplina relativa alla guida in stato di ebbrezza (art. 186, c.d.s.) e in modo massiccio quella per i conducenti di veicoli che assumono stupefacenti (art. 187, c.d.s.). Il presente contributo intende illustrare la nuova disciplina della guida in stato di ebbrezza e quella dei conducenti di veicoli che abbiano assunto stupefacenti, fornire un quadro delle relative procedure di accertamento e analizzare l’attuale stato dell’arte alla luce della sollevata questione di legittimità costituzionale.


1.Premessa

Il 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore in Italia le disposizioni della Legge n. 177/2024, che ha apportato molteplici modifiche al codice della strada e ad alcune norme contenute nel codice penale e in altre leggi, nell’ambito di un generale progetto di revisione che prevede anche l’attuazione di un’ampia delega legislativa per incrementare la sicurezza stradale. La novella ha interessato numerosi articoli del c.d.s. in diversi ambiti. Il legislatore ha mirato ad una semplificazione normativa e procedurale, attraverso l’azione sinergica di comportamenti umani corretti ed una maggiore sicurezza di infrastrutture e veicoli.
La portata, l’importanza e le novità della riforma in questione hanno già indotto lo scrivente – unitamente al Generale dei Carabinieri, Dott. Michele Lippiello – ad una analisi della richiamata legge, con riguardo alla sua struttura e al suo contenuto, nel merito delle disposizioni sostanziali e attuative, al duplice scopo di indicare e chiarire i punti in cui la stessa è intervenuta e di favorire la conoscenza del nuovo quadro normativo.
Trascorsi circa sette mesi dall’entrata in vigore della riforma, il dibattito pubblico che ne è scaturito è tuttora in corso, registrando tra i temi più caldi quello delle procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada. Infatti, con Ordinanza di rimessione alla Consulta datata 08.04.2025 il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b) nn. 1 e 2 della L. 177/2024, nella parte in cui sopprime le parole “in stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187, comma 1 e comma 1-bis, c.d.s. Successivamente, in data 11.04.2025 i Ministeri dell’Interno e della Salute hanno congiuntamente diffuso la Circolare prot. n. 11280 specificando le “procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada”. Pertanto, prima di analizzare i punti salienti dell’Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale e della Circolare ministeriale sopra citate, si rende preliminarmente opportuno fornire un quadro normativo dell’attuale disciplina di cui agli artt. 186-187, c.d.s.

2.La guida in stato di ebbrezza e la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti

A seguito della riforma de qua, le norme principali dell’art. 186 c.d.s. sono rimaste quasi totalmente invariate, salvo che per l’aggiunta di due commi finali, 9-ter (codici unionali sulla patente e alcolock) e 9-quater (aumento delle sanzioni). D’altronde, la legge di riforma ha modificato in modo decisivo la disciplina dei conducenti che assumono sostanze stupefacenti, sostituendo la vecchia rubrica dell’art. 187, c.d.s., “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, con una nuova: “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”. Sono, dunque, soppresse le parole “in stato di alterazione psico-fisica”, per cui ora è sufficiente risultare positivi ai test tossicologici (test salivari) per essere sanzionati, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione psico-fisica durante la guida, come in precedenza.

 

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