di Clarissa Taliano e Ilaria Nesci
Il contributo esamina il traffico illecito di opere d’arte come strumento di finanziamento e potere per la criminalità organizzata, analizzando le vulnerabilità del mercato dell’arte e le risposte normative, in particolare la Legge 9 marzo 2022, n. 22. Viene approfondita la nuova disciplina penale e la responsabilità degli enti, evidenziando le prime applicazioni giurisprudenziali e le sfide ancora aperte nella tutela del patrimonio culturale.
1.Il patrimonio culturale come bersaglio del crimine organizzato
L’arte è desiderio, passione, identità. Ma per alcuni diventa anche merce di scambio, oggetto di un mercato clandestino che ne tradisce il valore culturale per trasformarlo in profitto. Il traffico illecito di opere d’arte è un fenomeno diffuso e insidioso che priva intere comunità del loro patrimonio, alimentando un circuito di furti, falsificazioni e vendite illecite. Chi crea arte, chi la ammira e chi la custodisce si trova, spesso, impotente di fronte a questo commercio sommerso, dove il valore artistico cede il passo all’avidità e alla sete di potere.
Ad operare in modo illecito, spesso, sono coloro che vedono nell’arte non il concetto puro ed hegeliano di qualcosa di essenziale per l’essenza, ma un dominio del popolo, delle sue radici, della sua storia, attraverso il possesso della sua più alta espressione.
È in questo, purtroppo, che l’arte è diventata linfa vitale per la mafia, tanto che Matteo Messina Denaro scrisse su un pizzino “con il traffico di opere d’arte ci manteniamo la famiglia”, lui che prima di diventare un boss, seguendo le orme del padre Francesco Messina Denaro, noto come Don Ciccio, trafficava beni ritrovati negli scavi clandestini dell’entroterra siciliano. Tra i compaesani spicca, inoltre, Gianfranco Becchina, salito agli onori delle cronache per la sua abilità nel “ripulire” opere, per rivenderle sul mercato internazionale a musei come il Getty Museum di Malibù, il Louvre e il British Museum di Londra.
In Sicilia, come nel resto d’Italia e in molte altre regioni del mondo ricche di testimonianze storiche, il patrimonio culturale è, infatti, vulnerabile alle azioni di organizzazioni criminali che hanno la capacità di saccheggiare ed esportare illegalmente un vasto numero di opere d’arte e reperti archeologici, riuscendo a eludere i controlli. Le opere così sottratte sono trascinate prima nel mercato clandestino e, successivamente, grazie a sofisticate operazioni di riciclaggio, possono rientrare nel circuito ufficiale.
I numeri del traffico illecito di opere d’arte sono poco noti, privi di analisi sistematiche, ma sicuramente allarmanti: nel G7 Roma-Lyon Group del 2017 il delegato UNESCO Edouardu Planche affermò che il “traffico illecito nel mondo dell’arte ha un valore di 8 miliardi di dollari l’anno, con entrate annue per il traffico di beni culturali pari a 1,8-1,6 miliardi”, riportando le stime del Transnational Crime and the Developing World Report 2017 del Global Financing Integrity, anche se in realtà risulta difficile avere una stima precisa.
Ciò che è certo è che questo fenomeno rappresenta una gravissima minaccia per la conservazione del patrimonio culturale, andando gradualmente a demolire la memoria storica e le radici del nostro Paese, colpito in primis a causa, principalmente, di due fattori: l’alto numero di siti archeologici e l’alto tasso di controllo da parte delle organizzazioni criminali dei mercati particolarmente remunerativi.
2.Un mercato grigio
Il mercato dell’arte rappresenta oggi una realtà economica e culturale complessa, dinamica e fortemente internazionalizzata. Al suo interno si intrecciano logiche di collezionismo, investimento, prestigio e speculazione, rendendo il settore uno dei più affascinanti, ma anche più opachi dell’economia globale. La difficoltà di stabilire criteri oggettivi di valutazione, l’assenza di un sistema globale di tracciabilità e l’estrema frammentazione normativa ne fanno un contesto particolarmente vulnerabile alle infiltrazioni criminali e alle pratiche illecite.
Il mercato di opere d’arte viene considerato come un “transnational grey market”, un mercato dove il legale e l’illegale coesistono. I reperti che vi circolano, infatti, possono essere distinti in tre categorie:
Le white antiquities, provenienti da scavi autorizzati e regolarmente documentati, difficilmente soggette a circolazione internazionale (in molti ordinamenti, in effetti, tali reperti appartengono di diritto allo Stato, in base a principi di indisponibilità e inalienabilità garantendo, così, una difficile entrata nel circuito commerciale);
Le grey antiquities, prive di documentazione chiara e, quindi, ambigue dal punto di vista giuridico, spesso considerate lecite solo per il decorso del tempo, pur senza trovare indizi sulla reale identità. Questo tipo di reperti alimenta un commercio apparentemente legale, ma in realtà vulnerabile alla strumentalizzazione da parte di operatori senza scrupoli.
Le dark antiquities, che costituiscono la parte più oscura, ma anche la più redditizia, del traffico illecito. Sono beni provenienti da scavi clandestini, furti in siti archeologici, musei o collezioni, che spesso vengono estratti in modo violento, distruggendo il contesto stratigrafico e compromettendo irrimediabilmente il valore scientifico del reperto. Dopo il saccheggio, questi oggetti vengono “ripuliti” attraverso una falsa documentazione di provenienza o un passaggio attraverso mercanti compiacenti, per poi essere reinseriti nel circuito commerciale, spesso mediante aste internazionali o vendite online.
Queste tre categorie costituiscono tutte un problema per la salvaguardia del patrimonio culturale, ma occorre evidenziare la fragilità dell’ultima categoria: è proprio su di essa che si concentrano le attività delle cosiddette archeomafie, ossia quelle articolazioni della criminalità organizzata che hanno saputo cogliere il valore economico e simbolico dei beni culturali, trasformandoli in strumenti di potere, finanziamento e legittimazione sociale.
3.La risposta normativa: la Legge 9 marzo 2022 n. 22
È proprio in risposta a queste dinamiche che il legislatore italiano ha sentito l’urgenza di intervenire in modo più deciso: la Legge 9 marzo 2022 n. 22 nasce anche dalla consapevolezza di un patrimonio culturale minacciato non solo dall’incuria o dal caso, ma da vere e proprie strategie criminali che ne fanno oggetto di profitto e potere.
Si è così inserita una svolta significativa nella protezione del patrimonio culturale, intitolata “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, che prevede nel Codice penale l’introduzione del nuovo Titolo VIII-bis configurando un corpus organico e autonomo rispetto ai reati contro il patrimonio previsti dal Titolo XIII.
Le nuove disposizioni includono un’ampia gamma di fattispecie penali: tra queste, la ricettazione (art. 518-quater), il riciclaggio e l’autoriciclaggio (artt. 518-sexies e 518-septies). Sono state, inoltre, previste circostanze aggravanti e attenuanti, una confisca obbligatoria (art. 518-duodevicies) nonché l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Il principale aspetto positivo della riforma risiede nella riconfigurazione del bene culturale quale bene giuridico primario e autonomo, meritevole di una tutela penalistica specifica e rafforzata, coerente con l’art. 9 comma 2 della Costituzione. Oltretutto, la legge ha rappresentato il primo intervento normativo interno di attuazione della Convenzione di Nicosia, risalente al 2017, elevando il sistema penale italiano all’avanguardia in ambito europeo per la criminalizzazione delle condotte illecite in danno al patrimonio culturale.
Tuttavia, non sono mancate critiche rilevanti. Una delle principali criticità riguarda l’assenza di una definizione penale univoca del “bene culturale” , che resta affidata a norme extra-penali e comporta rischi interpretativi e applicativi, specie in relazione al principio di tipicità. Alcuni studiosi hanno, poi, evidenziato una certa “proliferazione ipertrofica” delle fattispecie, che comporta il rischio di sovrapposizioni con reati comuni (furto, ricettazione, ecc.) generando, di conseguenza, incertezze in sede di qualificazione giuridica dei fatti.
Altri rilievi critici si concentrano sull’eccessivo inasprimento delle pene, che rischierebbe di compromettere il principio di proporzionalità e razionalità della risposta punitiva, in assenza di strumenti investigativi e risorse adeguate a garantirne l’efficacia sul piano operativo.
Sul piano applicativo, i primi anni di attuazione hanno mostrato luci e ombre. Se da un lato la nuova sistemazione normativa ha permesso un miglior inquadramento delle condotte criminali e una maggiore sinergia con gli strumenti di cooperazione internazionale, dall’altro permane una disomogeneità nell’applicazione delle nuove norme da parte degli operatori del diritto, non sempre adeguatamente formati in materia di beni culturali.
Accanto al profilo sanzionatorio, la riforma si distingue anche per il rafforzamento degli strumenti investigativi: viene, difatti, estesa la possibilità di ricorrere alle intercettazioni, all’arresto in flagranza, al fermo di indiziato di delitto, nonché all’utilizzo delle operazioni sotto copertura. Tali strumenti risultavano inapplicabili sotto il regime precedente, a causa della minore gravità delle pene previste mentre adesso il legislatore riconosce l’elevata offensività delle condotte in questione e ne consente un più incisivo contrasto in sede investigativa.
4.La responsabilità degli enti e la normativa 231
Una delle innovazioni più significative introdotte dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 è rappresentata dall’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche ai reati contro il patrimonio culturale. L’inserimento dei nuovi delitti nel novero dei reati presupposto costituisce un passaggio fondamentale: il traffico illecito di beni culturali, il danneggiamento o la detenzione illecita di reperti non sono più percepiti come reati esclusivamente individuali, ma come condotte che possono coinvolgere soggetti collettivi, tra cui fondazioni, gallerie, case d’asta o società operanti nel mercato dell’arte. La norma risponde all’esigenza, già emersa in dottrina e giurisprudenza, di affrontare il fenomeno in modo sistemico, riconoscendo che il mercato dell’arte, specie nei segmenti opachi, può rappresentare un terreno fertile per la commissione di reati strumentali all’arricchimento illecito.
In questo senso, l’estensione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 assume un rilievo cruciale anche in chiave di contrasto al fenomeno delle cosiddette archeomafie. Queste ultime, come accertato da numerose indagini giudiziarie e inchieste giornalistiche, si avvalgono proprio di reti commerciali e soggetti giuridici formalmente legittimi per “ripulire” beni culturali illecitamente acquisiti e reinserirli nel circuito economico legale. La possibilità di colpire non solo i soggetti fisici, ma anche gli enti coinvolti nella catena del traffico illecito rappresenta, quindi, uno strumento potenzialmente efficace per interrompere le filiere criminali, colpendo i beneficiari economici finali del delitto.
In particolare, l’art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001 prevede ora l’applicabilità di sanzioni pecuniarie e interdittive agli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso uno dei delitti contro il patrimonio culturale contemplati dal nuovo Titolo VIII-bis del Codice penale. Ciò implica un ampliamento significativo dell’ambito applicativo della responsabilità amministrativa, che ora si estende a comportamenti illeciti tipici del settore culturale, precedentemente rimasti ai margini della normativa 231.
Tale innovazione comporta conseguenze rilevanti: gli operatori economici devono dotarsi di modelli organizzativi adeguati che prevedano misure di prevenzione specificamente tarate per il settore artistico-culturale. Si pensi, ad esempio, all’obbligo di verificare sistematicamente la provenienza delle opere, alla tracciabilità delle transazioni, alla formazione del personale e all’adozione di codici etici interni. L’approccio è ispirato al principio di prevenzione e mira a colmare il gap tra responsabilità individuale e responsabilità organizzativa, promuovendo un modello di “buona governance” anche nel mercato dell’arte.
Tuttavia, non mancano profili di criticità: in primo luogo, si segnala un’incertezza interpretativa nei criteri di imputazione dell’interesse o vantaggio dell’ente, specie nei contesti in cui il reato sia commesso da soggetti terzi o in assenza di un’organizzazione strutturata; inoltre, la qualificazione dei beni culturali come oggetto di attività d’impresa pone tensioni con il principio di libertà economica e con la buona fede degli operatori, specie nei casi in cui la provenienza del bene risulti opaca non per dolo, ma per carenze nei sistemi di documentazione o per prassi consolidate del settore; per ultimo si evidenzia come l’efficacia dell’intervento normativo dipenderà anche dall’atteggiamento giurisprudenziale.
Sarà fondamentale comprendere in che misura i giudici sapranno interpretare estensivamente la responsabilità degli enti in relazione ai nuovi reati culturali, promuovendo un’applicazione concreta ed effettiva delle misure previste dalla legge. Solo così sarà possibile consolidare un paradigma di tutela che non si limiti alla repressione post-delictum, ma che incentivi comportamenti virtuosi e responsabilità diffusa.
5.Tra opportunità e limiti: prime applicazioni giurisprudenziali
Sul piano applicativo, una delle prime sentenze significative è la n. 29524/2023 della Corte di cassazione, III sezione penale, che ha riconosciuto la configurabilità dell’art. 518-quater anche in capo a collezionisti professionisti, richiamando il dovere di diligenza nella verifica della provenienza. In senso analogo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 7 marzo 2023, ha disposto una confisca per equivalente su una collezione non registrata, valorizzando il dolo generico e l’inserimento in circuiti opachi di compravendita internazionale.
Recentemente, il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31 marzo 2025 n. 2661) ha offerto un’interpretazione illuminante del concetto di “bene culturale”. Secondo la Corte, non conta soltanto l’oggetto materiale, ma soprattutto la sua funzione sociale: il valore culturale si manifesta nella capacità del bene di costruire l’identità collettiva e promuovere lo sviluppo intellettuale della comunità. Un segnale della crescente attenzione istituzionale al ruolo dei beni culturali che ha chiarito come la tutela del patrimonio non riguarda solo la conservazione fisica dell’oggetto, ma anche la sua funzione sociale, simbolica e comunitaria. Un’impostazione che rafforza indirettamente il senso della riforma penale del 2022, confermando che il contrasto alle archeomafie non può limitarsi alla repressione, ma deve passare anche per la protezione del significato culturale del bene.
La lotta al traffico illecito di beni culturali e alle archeomafie non si vince solo nei tribunali, ma nelle pieghe della società e delle sue istituzioni. L’arte è identità, è memoria, è futuro: ogni opera sottratta, ogni reperto saccheggiato è un frammento di civiltà che ci viene strappato. La riforma del 2022, pur con i suoi limiti, ha avuto il merito di riportare il tema al centro del dibattito giuridico, spingendo il diritto penale oltre la mera punizione e verso una dimensione di tutela sistemica. Ma la vera sfida è culturale: costruire un ecosistema in cui la legalità sia parte integrante della filiera artistica e in cui il mercato dell’arte non sia più il rifugio opaco dell’illegalità bensì un presidio attivo della responsabilità. Solo allora, forse, potremo dire di aver veramente restituito l’arte alla sua funzione originaria: non oggetto di scambio, ma testimonianza viva di un’eredità comune.©
Articolo disponibile in originale su EDICOLeA https://www.edicolea.com/seg-ii-del-mmxxv/





