Giovanni FrancoliniGiurisprudenzaI_MMXVI

La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso postula l’effettivo impego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo

di Giovanni Francolini

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 47588 del 30 aprile 2015, depositata il 2 dicembre 2015
La configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, nella forma del «metodo mafioso», è subordinata alla sussistenza nel caso concreto di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta unicamente dalla peculiare carica di intimidazione connessa allo strumento prescelto dal reo (nel caso di specie, la condotta degli agenti si era sostanziata nell’attentato ai danni dei mezzi operativi presenti nel cantiere della persona offesa)”.

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1.     Introduzione

La pronuncia in commento è stata resa a seguito dell’impugnazione di una sentenza con la quale la Corte di appello di Genova – per quel che qui rileva – aveva affermato la penale responsabilità di due soggetti in concorso per i delitti di incendio e danneggiamento seguito da incendio.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, contestando la ritenuta aggravante dell’aver agito utilizzando il metodo mafioso, contemplata dall’art. 7 D.L. 152/1991 conv. con L. 203/1991, ed osservando come nella specie non vi fosse stato alcun riferimento a comportamenti intimidatori, tali da alludere a un’associazione mafiosa della cui esistenza non vi era traccia ovvero al fatto che essi avessero agito al fine di agevolare un’associazione mafiosa (ipotesi, quest’ultima, non in contestazione).

2.     L’aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 152/1991
L’art. 7 D.L. 152/1991 prevede un aggravamento della pena per i delitti:
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416bis c.p., che – com’è noto – incrimina le associazioni di tipo mafioso anche straniere;
ovvero commessi al fine di agevolare l’attività delle medesime associazioni.

La norma in esame contempla, dunque, due ipotesi distinte sebbene logicamente connesse:
“la prima, a carattere oggettivo, ricorre quando l’agente o gli agenti delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica, anche su un numero indeterminato di persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata”; “in tal caso non è necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l’esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso”;
“la seconda […], di tipo soggettivo, si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo che, postulando dunque che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, implica […] necessariamente l’esistenza reale e non […] supposta di questa” (così, per tutte, Cass., I, 18 marzo 1994, n. 1327; Id., S.U., 28 marzo 2001, n. 10; Id., II, 14 ottobre 2015, n. 45321; si veda pure, però, Id., II, 13 marzo 2014, n. 17879, secondo cui la configurabilità dell’aggravante “non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l’utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all’attività di un’associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall’art. 416bis c.p.”).

L’aggravante – ad effetto speciale, poiché in forza di essa la pena è aumentata da un terzo alla metà – è configurabile rispetto ad ogni delitto, non punito con l’ergastolo, realizzato attraverso una condotta che ricolleghi l’atto alla forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso, indipendentemente dal fatto che il soggetto agente faccia parte o meno del sodalizio mafioso (Cass., I, 5 marzo 2004, n. 22629).
Essa, in entrambe le forme testé indicate, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (per tutte, cfr. Cass., n. 10/2001, cit.; Id., II, 18 settembre 2007, n. 9167; Id., VI, 26 febbraio 2009, n. 15843) e anche quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all’art. 416bis c.p.; “ed invero una cosa è partecipare ad un’associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l’attività dell’associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell’azione criminosa; da ciò consegue ulteriormente che l’aggravante de qua non può ritenersi sussistente, per la concreta assenza dei suoi presupposti di fatto, qualora l’associato commetta un reato, pur rientrante nel programma comune, non utilizzando il metodo mafioso ovvero non agendo al fine di agevolare l’associazione” (Cass., II, 4 marzo 1998, n. 1631). D’altra parte, l’associato ad organizzazione mafiosa “non deve, sempre e necessariamente, avvalersi della forza intimidatrice del vincolo mafioso, ovvero agire per fini propri dell’organizzazione”, non essendovi pertanto tra l’appartenenza ad associazione mafiosa e l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991, quella necessaria coincidenza che possa giustificare l’assorbimento dell’ambito di operatività di detta norma in quello dell’art. 416bis c.p. (Cass., I, 12 ottobre 1998, n. 2128; Id., I, 18 novembre 1998, n. 5711).

3.     Il metodo mafioso
Nel caso in esame, per quel che si evince dalla sentenza di legittimità, era in contestazione l’aggravante di tipo oggettivo dell’aver agito utilizzando il metodo mafioso. Occorre, allora, esporre in cosa esso consista.
Invero, un’organizzazione può qualificarsi di tipo mafioso allorché “coloro che ne fanno parte si avvalg[a]no della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva” (art. 416bis, comma 3, c.p.) per perseguire le finalità contemplate dal medesimo comma. È questo, per l’appunto, il metodo mafioso.

Esso si caratterizza:

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  • da una parte (dal lato attivo), per l’utilizzazione della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo (la “forza d’intimidazione”), ossia della capacità – che promana dal sodalizio nel suo complesso o discende dalla temibilità di alcuni suoi membri – di incutere timore nel contesto di riferimento, nel quale è avvertita come concreta la possibilità del ricorso, da parte degli appartenenti alla societas, a ritorsioni, rappresaglie o atti di coercizione fisica;
  • dall’altra (dal lato passivo), per la “condizione di assoggettamento e di omertà” che da tale forza intimidatrice deriva (cfr. Cass., VI, 31 gennaio 1996, n. 7627; Id., VI, 11 gennaio 2000, n. 1612).

La condizione di assoggettamento si sostanzia in quello stato di soggezione, di coartazione psicologica che, per la convinzione di essere esposti ad un concreto pericolo, induce gli estranei a sottostare ai voleri dell’associazione e convince gli associati dell’impossibilità di recedere dal vincolo, pena gravissimi atti di punizione.
L’omertà, a sua volta, è:
la reticenza, la tacita connivenza o la solidarietà che l’organizzazione mafiosa determina nell’ambiente sociale nel quale esercita la propria influenza (c.d. omertà esterna), che dà luogo al rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato nella diffusa convinzione che tale collaborazione non impedirà ritorsioni in ragione della ramificazione dell’associazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di recare pregiudizio a chi ha osato contrapporsi (Cass., n. 1612/2000, cit.);
l’atteggiamento di massima cautela adottato dagli adepti nel chiedere spiegazioni su determinati eventi concernenti le dinamiche interne dell’organizzazione criminale, nel subire le direttive ed eseguire remissivamente i compiti assegnati dai capi, nonché la reticenza a divulgare tra gli stessi affiliati notizie rilevanti per l’organizzazione (c.d. omertà interna).

4.     La decisione
Nel caso in esame, è stato ritenuto fondato il riferito motivo di impugnazione.
Il Giudice di legittimità:

  • richiamando precedenti arresti (Cass., V, 13 ottobre 2014, n. 42818; Id., II, 8 luglio 2013, n. 28861), ha posto, quale premessa maggiore del proprio ragionamento, il principio secondo il quale la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p. può sussistere solo se il reato in contestazione “sia realizzato tramite l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè tramite l’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo” (così la pronuncia in commento);
  • ha osservato come la Corte territoriale abbia “estrapola[to] l’adozione” del metodo mafioso, nella esecuzione dei reati contestati agli imputati in concorso, esclusivamente dalla “peculiare carica di intimidazione connessa allo strumento prescelto”, ossia l’aver cagionato danni ai mezzi presenti nel cantiere dell’offeso;
  • ha ritenuto che, di tal guisa, abbia avuto luogo “una inammissibile equazione in forza della quale ogni ipotesi di intimidazione che sia connessa allo svolgimento di un’attività imprenditoriale, laddove sia volta a dissuadere l’intimidito, indirizzandosi materialmente sui suoi strumenti aziendali, dallo svolgimento della propria attività, integrerebbe gli estremi del metodo mafioso”;
  • e ha ravvisato, pertanto, “una inammissibile estensione della aggravante in questione di fatto ad ogni ipotesi di condotta illecita volta a comprimere, in relazione ad atti connessi allo svolgimento della propria professione, la volontà di un soggetto esercente attività imprenditoriale” (ivi).

A sostegno del proprio decisum, la Corte:

  • ha rimarcato come lo stesso Giudice di seconde cure avesse “escluso – in assenza di comunicazioni, verbali o non verbali, dirette o indirette – che a carico dei prevenuti fosse ravvisabile anche la commissione del reato di estorsione”;
  • e ne ha inferito che, “in assenza sia della peculiare caratura criminale degli agenti, non identificabili come strutturalmente e notoriamente compartecipi di sodalizi criminosi caratterizzati dalla forza intimidatrice del gruppo, sia di forme inequivoche di trasmissione, ancorché silenti, del predetto messaggio intimidatorio […], appar[isse] difficilmente ipotizzabile […] la ricorrenza della predetta circostanza aggravante”.

Dunque, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza gravata con riferimento alla sussistenza a carico dei due prevenuti della aggravante de qua.

5.     Conclusioni
La pronuncia si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale, più volte espresso dalla Corte di Cassazione anche di recente, secondo il quale:

  • ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991, è necessario l’effettivo ricorso al metodo mafioso in relazione allo specifico fatto delittuoso oggetto di giudizio;
  • tale metodo consiste in un “comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata” (Cass., n. 45321/2015, cit.), in una condotta “specificamente evocativ[a] della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo” la quale, anche “quando il delitto si consum[i] in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all’art. 416bis c.p.”, non può “essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri” (Cass., n. 42818/2014, cit.).

In tale orizzonte ermeneutico – nel presupposto, di cui si è già dato conto, che l’aggravante in discorso possa accedere a un delitto commesso anche da un soggetto estraneo a una organizzazione di tipo mafioso – è stato pure osservato che:

  • l’accertamento dell’effettivo impiego del metodo mafioso “deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l’azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall’art. 416bis c.p., espressamente richiamato dal citato art. 7”;
  • e quando sia sub iudice “il fatto di soggetti non inseriti in tali organizzazioni, è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l’unico presupposto che giustifica l’aggravamento sanzionatorio, del tutto svincolato dalla esistenza di una associazione” (così Cass., n. 45321/2015, cit.). ©

 

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