GiurisprudenzaIV_MMXIIISimona Usai

Il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e i suoi rapporti con la concussione (art. 317 c.p.)

di Simona Usai

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, udienza del 24 ottobre 2013 – informazione provvisoria

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – dall’informazione provvisoria diffusa a seguito dell’udienza del 24 ottobre 2013 – la fattispecie di induzione indebita di cui all’art. 319-quater cod. pen. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio, mentre nel reato di concussione ai sensi dell’art. 317 cod. pen., si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.


La legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata nella G.U. del 13 novembre 2012 ed  entrata in vigore dal successivo 28 novembre), intitolata “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, più conosciuta come legge “anti-corruzione”, ha previsto una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Secondo la relazione illustrativa(1) la legge contiene “misure per la prevenzione del fenomeno corruzione, frutto di un cambiamento culturale, prima ancora che giuridico, e che riflette un approccio multi disciplinare, nel quale i tradizionali strumenti sanzionatori rappresentano solamente alcuni dei diversi fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa. In questo modo si risponde (…) alla necessità di adeguare l’ordinamento giuridico agli standard internazionali riducendo, così, il livello di corruzione nel nostro Paese”(2).

Il legislatore ha riformato il reato di concussione, sdoppiandolo in due fattispecie distinte: l’art. 317 c.p. novellato e il nuovo art. 319-quater c.p.
Se il precedente reato di concussione (art. 317 c.p.) puniva “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità”, l’attuale norma, invece, punisce “il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità”, tra l’altro, con un carico sanzionatorio più leggero (oggi da sei a dodici anni di reclusione, ieri da quattro a dodici). Il neointrodotto articolo 319-quater, primo comma, c. p.  rubricato “induzione indebita a dare o promettere utilità” punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Risultano evidenti le differenze tra le due norme. La struttura dell’art. 317 c.p. è mutata: sotto il profilo soggettivo il reato di concussione può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, e non più da un incaricato di pubblico servizio, mentre sotto il profilo oggettivo la condotta viene configurata soltanto attraverso la “costrizione” e non più anche attraverso l’”induzione” (confluita nel nuovo art. 319-quater c.p.). All’apparenza sembra una norma più “snella”, in realtà, capace di generare non pochi problemi interpretativi.
La nuova fattispecie dell’articolo 319-quater c.p., invece, può essere realizzata sia da un pubblico ufficiale che da un incaricato di pubblico servizio e la condotta viene configurata attraverso l’induzione. Ad una analisi più profonda non sembra si sia trattato di un semplice sdoppiamento di norme, quanto piuttosto di una operazione strutturale finalizzata ad estendere la punibilità anche al soggetto indotto (la c.d. vittima)(3).
Infatti, la vera novità sta nell’inserimento del comma 2 nell’art. 319 quater c.p., che recita: “nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni”. Dunque, anche la vittima viene sanzionata. La punibilità del soggetto indotto nell’art. 319-quater cod. pen. vorrebbe, nelle intenzioni del legislatore, fungere da norma propulsiva di un nuovo modo di porsi del privato nel rapporto con la pubblica amministrazione; costui non può più cedere nei confronti di una blanda spinta a pagare, se non vuole essere coinvolto nella responsabilità penale(4).

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