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LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA PAURA DI DOVER MORIRE. RISVOLTI PSICOLOGICO-GIURIDICI

di Stefano Mariani

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Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 13537 dell’11 marzo 2014 e depositata il 13 giugno 2014

Nella valutazione psicologica del danno è necessario coniugare un’accurata descrizione della personalità dal punto di vista psicologico o psicopatologico, con le conseguenze che il fatto illecito ha determinato sugli stessi equilibri psichici del soggetto esaminato. La valutazione del danno non patrimoniale, intesa quindi come una valutazione ad personam, nella sentenza in oggetto mostra particolari risvolti.

 

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Premessa

L’approccio alla quantificazione del danno non patrimoniale costituisce un ambito particolarmente delicato e complesso all’interno della riflessione psicologico-giuridica, soprattutto dal punto di vista della scienza psicologica applicata. Affrontare pertanto il concetto di trauma psichico, conseguente a un fatto illecito, e il derivante risarcimento espresso in termini di Danno Psichico, Danno Morale o Danno Esistenziale appare un terreno ancora articolato e colmo di criticità. Queste criticità riguardano essenzialmente tre aspetti: la necessità di definire più chiaramente i diversi tipi di danno; l’individuazione di quelle figure professionali che dovrebbero occuparsi della quantificazione dello stesso; l’adozione di una metodologia valida, funzionale a risarcire in modo integrale e personalizzato la vittima.

Il campo di indagine     

Possiamo brevemente ricordare che le sentenze della Corte di Cassazione n. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008 hanno tentato una diversa organizzazione della definizione di danno non patrimoniale, definendolo come un’unica voce giuridica che non può essere suddivisa a sua volta in categorie autonome come invece avveniva in precedenza. Tuttavia, la distinzione dal punto di vista psicologico-descrittivo rimane necessaria poiché la stessa differenziazione non svolge una funzione puramente descrittiva ma strutturale.

Le figure professionali coinvolte nella valutazione    

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La Sentenza della Corte di Cassazione n. 9163/2005, segna molto chiaramente il punto di convergenza esistente tra scienza psicologica e contesto giudiziario nel momento in cui, per varie ragioni, si deve procedere alla formulazione di una diagnosi di personalità dalla quale ne deriveranno delle applicazioni dal punto di vista pratico, intese nel senso delle successive e conseguenti disposizioni del Giudice. Nel nostro caso, infatti, la formulazione di un’eventuale diagnosi psicopatologica avrà delle conseguenze dirette nella determinazione e quantificazione del danno.
Nella nominata Sentenza si legge: “Nella scienza psichiatrica attuale sono presenti orientamenti che affermano un “modello integrato” della malattia mentale, in grado di spiegare il disturbo psichico sulla base di diverse ipotesi esplicative della sua natura e della sua origine […] Si è anche rilevato che – come già anticipato – nel DSM “il ‘concetto di ‘disturbo’ si colloca al di fuori di una ottica eziopatogenetica”, cioè “non si parte dall’idea che a ogni disturbo corrisponde una entità fondata su una specifica eziopatologia”, ma “si parla di disturbo solo in senso sindromico”.

“La semplice categorizzazione nosografica non appare, quindi, sufficiente in sé per descrivere e definire accuratamente le dimensioni strutturali e sovrastrutturali di personalità legate ad ipotesi eziologiche impensabili attraverso la sola categorizzazione diagnostica. Il processo attraverso il quale si giunge a una descrizione psicologica e/o psicopatologica delle linee costituenti lo sviluppo psichico e lo stato attuale di un individuo passa perciò per una descrizione integrata della personalità”. (Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona – 2012). Non potendo poggiare sul solo dato sintomatologico, l’impianto diagnostico dovrà essere strutturato con particolare attenzione.

Pertanto, la predisposizione di uno strumento che poggi proprio sulla possibilità di definire nel particolare diverse aree e contesti in cui l’individuo agisce e instaura le proprie relazioni, è necessaria allo scopo. E poiché lo studio della personalità appare prendere forma in un ambito clinico riservato alla psicologia (Sentenza n. 767 del 5 giugno 2005 – Corte di Cassazione: “Ogni operazione funzionale a valutare caratteristiche psicologiche e/o psicoattitudinali degli individui e che si perfezioni in affermazioni, profili o decisioni basati su tali caratteristiche è riservata esclusivamente allo psicologo iscritto all’Ordine professionale”), appare evidente che gli strumenti messi a disposizione in materia dalla comunità scientifica degli psicologi possano essere quelli coerentemente utilizzati per procedere nella valutazione. Una metodologia che offra la possibilità di identificare al meglio gli aspetti descrittivi dell’assetto personologico, in relazione all’ipotesi di danno, favorirà l’emergere di una specifica relazione con i fatti, presunti all’origine di un eventuale disagio psichico.
Inoltre, a sostegno indiretto del ruolo dello psicologo in questi ambiti le sentenze di Cassazione già menzionate (n. 26972, 26973, 26974, 26975) precisano come nella valutazione del Danno Biologico di Natura Psichica, la norma “non eleva a strumento esclusivo e necessario” l’accertamento medico-legale.
La figura dello psicologo chiamato, in assenza di lesioni organiche, a valutare e quantificare il danno non patrimoniale appare pertanto una figura di rilevanza centrale, sia nel caso di nomina come CTU o in collegiale, poiché procede con una descrizione in termini strutturali e sovrastrutturali dell’apparato psichico e con una definizione dei quei fattori coinvolti in eventuali evoluzioni normali e psicopatologiche della personalità.

La traduzione in percentuali del danno     

Certamente le varie Tabelle di riferimento esistenti, e identificabili come strumento per la quantificazione percentuale del Danno Psichico, intendono perseguire l’obiettivo di costruire uno strumento generale e uniforme dal punto di vista valutativo. Resta in ogni caso il carattere orientativo e non vincolante di qualsiasi ipotesi tabellare, vista anche la proliferazione non unitaria di numerose ipotesi in questo senso. D’altronde un’ipotesi di tabellazione deve costituire uno strumento necessariamente flessibile essendo il danno psichico, anche se traducibile in percentuale, esposto a una intrinseca variabilità individuale, apparendo ogni singola valutazione soggettiva ed effettuata ad personam. In questo senso le Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona (2012), deliberate dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, costituiscono un tentativo di conciliare l’esigenza appena descritta con quella di una traduzione, in termini percentuali, della riduzione della preesistente integrità.

In ogni caso un’implicazione appare inevitabile: il danno non patrimoniale non può più essere quantificato a seguito di una sterile e automatica applicazione del parametro tabellare corrispondente a una categoria diagnostica, ma deve rappresentare il frutto di una valutazione del soggetto nella sua totalità, sia nel caso in cui la sofferenza di quest’ultimo assuma il profilo di un danno morale o esistenziale, sia nel caso in cui degeneri in un danno biologico di natura psichica. Ogni evento-trauma pertanto agisce differentemente su ogni soggetto, generando alterazioni differenti secondo il modo di funzionare del soggetto stesso che lo subisce. Se da una parte la scienza psicologica si muove alla ricerca di strumenti d’indagine sempre più caratterizzati da validità e attendibilità metodologica, è inevitabile che nella valutazione in ambito giuridico ogni misurazione e osservazione dovrà necessariamente tradursi in termini soggettivi, poiché il fatto che genera un procedimento andrà posto in stretta e specifica relazione con gli elementi costitutivi la personalità, nella prospettiva più ampia della risposta ai quesiti posti dal Giudice.

La Sentenza n. 13537 del 13 giugno 2014  

Da quanto premesso si può comprendere come, la sentenza in oggetto, contenga in sé sviluppi particolari, che mostrano ancora una volta la specificità e complessità del campo della valutazione del danno legato alla sfera psichica dal momento che, nella stessa sentenza, vengono introdotti degli elementi che determinano un riconoscimento del diritto al risarcimento secondo il principio dello jure successionis. Il caso di specie trae origine dal decesso di un uomo avvenuto per arresto cardiaco giorni dopo aver subito una contusione sternale a causa di una caduta sofferta all’interno di un autobus dove era trasportato e, per la quale, era già stato dimesso dall’ospedale. La sentenza nega il risarcimento per la paura di dover morire, poiché la vittima non attese lucidamente la propria morte dato che non era in grado di prevederla, anche se la stessa contusione dovesse essere posta all’origine del suo decesso.
Solo la paura di dover morire in un soggetto capace di intendere e di volere, che realizza l’avvicinarsi della sua morte, costituisce un danno risarcibile. Non sarebbe concepibile l’esistenza del danno, al contrario, in assenza della stessa consapevolezza. L’esistenza e la coscienza di tale timore, quindi, devono essere accertate e non supposte. La dimostrazione della capacità di intendere quanto accade in un preciso momento, però, deve essere desunta da elementi che non possono, per forza di cose, essere sempre verificati a posteriori.

Nel nostro caso, quello che emerge dal dibattito scientifico degli ultimi anni, trova perciò un’applicazione meno lineare e diretta. Da un punto di vista strettamente psicologico, l’esperto che procede col valutare l’esistenza della paura sperimentata dalla vittima nella consapevolezza di dover morire si troverà di fronte a un doppio risvolto.  Da una parte all’angoscia sperimentata dalla vittima, dall’altra a quella sperimentata dalle persone che saranno poi risarcite. Lo specifico risarcimento risulta complesso da quantificare in termini soggettivi perché se da una parte per i familiari della vittima sarà possibile valutare quanto questa paura, in aggiunta al trauma della perdita, abbia costituito un fattore più o meno destabilizzante per il loro equilibrio psichico, dal punto di vista della vittima tale valutazione ad personam non può essere effettuata a meno che non esista documentazione valida e attendibile che permetta di costruire delle ipotesi precise in merito al rapporto esistente tra la lucida agonia di morire e la stessa struttura della personalità della vittima.La valutazione del risarcimento, quindi, considerato dalla prospettiva della vittima e per jure successionis tramesso agli stretti congiunti, non potrà in questo caso essere pienamente effettuata tenendo conto delle evoluzioni che il concetto di risarcimento ad personam porta in sé coerentemente con i recenti sviluppi del parere giuridico e della scienza psicologica.

Si può aggiungere di più. Considerando per un attimo non separati gli oggetti di valutazione (la vittima e i congiunti coinvolti), e osservando la situazione come un unico sistema di relazioni affettive, potremmo anche assumere una diversa prospettiva di lettura e osservazione clinica di questa situazione. Nel caso dell’impossibilità a considerare l’oggetto di valutazione nella sua interezza a causa del decesso della vittima, avremmo ancora da osservare le condizioni psichiche dei congiunti, cercando di analizzare il legame e la sovrapposizione esistente tra i vissuti legati alla loro sofferenza personale, con i vissuti di angoscia della persona scomparsa. Si tratterebbe pertanto di una valutazione in merito a ciò che, nel sistema relazionale dei congiunti, rimane del vissuto della vittima. L’angoscia in attesa della morte, vissuta dalla vittima stessa, si potrebbe così tradurre in specifiche immagini di angoscia osservabili nei congiunti sopravvissuti. Immagini pertanto non più legate alla personale angoscia per la perdita dell’altro che comunque resta presente.  L’angoscia della vittima per la morte imminente si aggiunge, infatti, come un elemento ulteriore che, in attesa della fine, ha dovuto comunque essere gestito dal sistema dei congiunti.

Le immagini residue, successive all’evento luttuoso, riguardano lo stesso processo di lutto, sia che esso segua un andamento di futura elaborazione positiva, sia che appaia bloccato. Ciò significa che qualsiasi condizione si sia frapposta alla ricerca di un senso, e alla conseguente accettazione dell’evento, andrebbe vista come una componente ulteriore che non facilita, ma rende più complesso il processo di elaborazione del lutto. Pensare che il congiunto abbia sofferto l’angoscia della propria morte rappresenta un elemento che andrebbe letto in questa direzione. ©

 


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