Antonio DItullioGiurisprudenzaII_MMXVIII

AMMENDA DI 15.000 EURO SE SI SCATTA LA FOTO AL PROPRIO VOTO IN CABINA ELETTORALE

di Antonio Di Tullio DElisiis

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Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 9400 del 21 dicembre 2017 e depositata il 1° marzo 2018
L’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poiché la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.

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1.    Il fatto
Con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto P. L. B. colpevole del reato previsto dall’art. 1 legge n. 96 del 2008, per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli nella pena pecuniaria di euro 15.000 di ammenda.
L’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto, ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poichè la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettura della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.
La Corte territoriale aveva, invece, confermato la condanna del P. L. B. affermando che la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso.
La Corte riteneva, infine, inapplicabile il disposto dell’art. 131 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sé condotta costituente reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale appena compilata.

 

2.    I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Proponeva ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge ed il vizio della motivazione in quanto, se è vero che il primo comma della norma citata prevede la punizione di chi porta all’interno della cabina degli strumenti atti a fotografare il voto, è altrettanto vero che i commi successivi dettano gli adempimenti che il presidente del seggio deve attuare per rendere concreto tale divieto, consistenti nell’invitare l’elettore a depositare le apparecchiature prima di entrare in cabina.
Con il secondo motivo si lamentava la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto dell’art. 131 bis cod. pen. atteso che il comportamento posto in essere dall’imputato era stato del tutto occasionale e l’omissione dell’invito da parte del presidente aveva certamente diminuito il coefficiente psicologico del fatto e, quindi, la sua gravità anche perché il precedente penale ascrivibile a suo carico non era impeditivo.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria sostitutiva, non essendo possibile limitare il ragguaglio previsto dall’art. 459 comma 1 bis introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 203 al solo caso delle pene pecuniarie irrogate con il decreto penale.

 

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