Antonio CordascoGiustizia AmministrativaI_MMXVIRoberto Miccu

NEGLI ACCORDI COMMERCIALI CON LA PA, LE PARTI PRIVATE NON POSSONO ESIGERE LA RISERVATEZZA SULL’INTERO CONTENUTO NEGOZIALE

di Roberto Miccu e Antonio Cordasco

[vc_row] Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, sentenza n. 497 dell’8 aprile 2015
La nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti negoziali e le stesse dichiarazioni unilaterali dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizione in un procedimento amministrativo per una finalità di rilievo pubblicistico. Il principio di trasparenza dei documenti amministrativi, che ha fondamento nella legge, non può essere sostituito con il principio di segretezza su base negoziale. La clausola di riservatezza è quindi contra legem e inapplicabile nella parte in cui tende ad ampliare l’area della riservatezza oltre i limiti tutelati dal legislatore.

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La legge 241/90, c.d. legge sul procedimento amministrativo, nasce sotto l’auspicio di consentire un fattivo “incontro” tra la P.A. ed i cittadini. Nell’ambito di tale richiamato apparato normativo, una menzione doverosamente particolare merita il c.d. accesso ai documenti amministrativi che i privati interessati e coinvolti da un procedimento particolare possono chiedere alla Amministrazione interessata in quanto depositaria dei documenti che li riguardano.

L’accesso si inquadra, nel contesto normativo di riferimento, come esercizio di un vero e proprio diritto alla visione ed apprensione – previo pagamento dei diritti di copia – dei documenti amministrativi.
Non è un caso che per l’esercizio del diritto, il legislatore abbia utilizzato la locuzione, ovvero il termine, di documento in luogo di atto e/o provvedimento che rappresenta la manifestazione della volontà espressa dalla P.A. in quanto tale, cioè dalla P.A. che, nell’interloquire autoritativamente, volge la propria azione al perseguimento di un interesse pubblico generale.
Nell’ambito della nozione di documento amministrativo rientrano quindi, ai sensi della legge 241/90, non solo gli atti amministrativi tout court, bensì ed anche tutti quegli atti che provengono da privati ovvero qualunque atto ai sensi dell’art.22 della medesima legge.

Ciò premesso, il TAR della Lombardia, Sezione I, con la sentenza 497/2015 proprio a fronte ed in applicazione dei richiamati principi, ha ritenuto che sia ostensibile l’accesso ad un accordo commerciale tra un soggetto pubblico ed una parte privata, ritenendo invece contra legem la clausola negoziale pattuita originariamente tra le parti che esclude l’accesso al negozio oltre i limiti dettati dalla richiamata legge 241/90 in materia di riservatezza. Più in particolare, l’articolo 24 comma 6-d) della legge 241/90, sottrae all’accesso i documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza tanto delle persone fisiche quanto delle imprese volti a tutelare gli interessi industriali e commerciali di cui le imprese stesse siano titolari.

Peraltro, giova in proposito ricordare che, al fine di equilibrare l’esigenza tra la difesa, da una parte, e la tutela della riservatezza, dall’altra, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già più volte – seppure in materia di appalti – ritenuto applicabili gli artt.1, n.1 Direttiva 89/665/Cee e 15, n.2 Direttiva 93/36/Cee – ora art. 21 Direttiva 2014/24/UE-, che disciplinano la relazione tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza delle imprese, ritenendo non solo che le Amministrazioni pubbliche bensì anche gli organi giurisdizionali nazionali investiti di un ricorso, devono poter decidere di non trasmettere alle parti le informazioni acquisite giudizialmente se ciò sia necessario per garantire la tutela della leale concorrenza o degli interessi legittimi degli operatori economici (cfr. Corte di Giustizia Sezione 3, sentenza 14 febbraio 2008, C-450/06, Varec).

 

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