Diritto PoliziaIV_MMXIIIMaurizio Taliano

Il nuovo istituto giuridico del “ritiro cautelare” di armi e munizioni e la legalizzazione del “Paintball”

di Maurizio Taliano

D.lgs. 29 settembre 2013, n. 121

Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”. Il provvedimento apporta numerosi correttivi al precedente decreto dell’ottobre 2010, di recepimento di una nuova direttiva comunitaria che aveva inserito molteplici innovazioni nelle normative nazionali che, a diverso titolo, disciplinano le armi. Il governo è stato autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive in base al disposto dell’art. 1, co. 5, della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) che aveva previsto criteri di delega al fine di recepire la direttiva europea, con specifico riferimento alla materia delle armi.

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Il decreto legislativo n. 121/2013 appena entrato in vigore, oltre che apportare “correttivi” alla precedente normativa, introduce diverse novità e modifiche nella disciplina dello specifico settore, soprattutto laddove, in passato, erano sorti numerosi dubbi interpretativi.
Riporteremo una breve descrizione di due novità introdotte, tentando una prima disamina sui riflessi che queste avranno nella realtà pratica.

1. Ritiro cautelare

È stato ampliato il contenuto dell’art. 39 del t.u.l.p.s.(1) che permette, in caso di necessità e urgenza, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza(2) di procedere all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Prefetto che, constatata la capacità di abusarne da parte della persona, può assegnare all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplodenti ritirate. È altresì previsto che, entro lo stesso termine, la persona colpita dal provvedimento debba comunicare al Prefetto l’avvenuta cessione dei materiali e, in caso di mancato adempimento, la stessa autorità di P.S. possa disporre la loro confisca, ai sensi dell’art. 6, co. 5, della legge 152/75, provvedimento che assolve a funzioni sia cautelari che sanzionatorie.

L’inserimento di questo istituto giuridico permette di colmare un vuoto normativo(3) che si verifica allorquando gli appartenenti alle Forze di polizia devono procedere al prelevamento coattivo di armi, munizioni e materie esplodenti senza che tale prelievo forzoso sia supportato da un fatto costituente reato ma che comunque siano coinvolti soggetti che, con una presunzione di carattere oggettivo, non siano più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione di questi particolari materiali e vi sia l’esigenza impellente di assumere iniziative idonee a prevenire tragici eventi. L’attività di assicurazione in esame, di carattere prettamente amministrativo-preventivo-cautelare(4), è utilizzabile quando non sia possibile eseguire il sequestro di natura penale, sia esso probatorio(5) che preventivo(6) per l’insussistenza di un reato già sufficientemente palesato o per mancanza di una condizione di procedibilità. Quindi il ritiro cautelare è utilizzabile nei casi in cui, non verificandosi i citati presupposti che conducono a fattispecie penali, sia comunque necessario spossessare, in via d’urgenza, anche temporaneamente, il detentore di particolari materiali, pur legittimamente detenuti, e dove vi sia il rischio attuale, probabile se non concreto, di abuso e quindi la necessità di prevenirlo, adottando così una misura utile e necessaria ad impedire eventuali illeciti nell’uso delle armi, munizioni e materie esplodenti(7).

La necessità dell’acquisizione forzosa delle armi deve essere incombente, connotata dai requisiti richiesti di urgenza e contingenza, non potendo attendere le decisioni e i provvedimenti definitivi dell’autorità di P.S. competente per la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo riguardante le armi(8) o il divieto della detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti imposto dal Prefetto, così come disposto in apertura dell’art. 39 del t.u.l.p.s.. Infatti l’adozione di tali provvedimenti presuppone una decisione supportata da adeguate istruttorie, un avvio del procedimento amministrativo che si concluda con un provvedimento definitivo, tutte attività che comportano comunque il trascorrere di un apprezzabile periodo di tempo e che la reale apprensione delle armi possa concretamente avvenire solo dopo alcuni giorni o settimane.

Il ritiro cautelare si presenta così come una forma atipica del sequestro amministrativo(9); quest’ultimo, dalla più attenta dottrina(10), si ritiene correttamente non poter operare in quanto applicabile solo ove siano previste, per il comportamento illecito, unicamente sanzioni amministrative pecuniarie e su quelle cose per le quali, al termine del procedimento amministrativo, può essere disposta la confisca.
Il sequestro amministrativo è quindi utilizzabile per l’attività di assicurazione delle armi/strumenti con modesta capacità offensiva ad aria e gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, disciplinati dal d.m. 9 agosto 2001, n. 362 che prevede, all’art. 16, sanzioni amministrative. Un ulteriore caso di previsione di sanzione amministrativa pecuniaria (e di conseguente operatività del sequestro amministrativo) è costituito dalla violazione degli artt. 35, co. 10 e 42, co. 2, t.u.l.p.s. che puniscono chi ha ottenuto il nulla osta all’acquisto o la licenza di porto d’arma ed abbia omesso la comunicazione ai conviventi maggiorenni.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Un’ultima considerazione sulla definizione di “arma” da poter sottoporre al ritiro cautelare; in altre parole, quali strumenti possono essere prelevati coattivamente? Sicuramente possono essere sottoposti alla misura cautelare tutte le armi proprie la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Rientrano in tale definizione le:

  • ­armi da sparo che lanciano proiettili utilizzando sia l’azione di esplosivi (da fuoco(11)) che l’aria o i gas compressi con energia superiore a 7,5 joule (non da fuoco);
  • armi non da sparo, denominate anche “armi bianche”, che richiedono l’energia dell’uomo, quali pugnali, spade, baionette, stiletti, bastoni animati, coltelli a scatto (mollette) che vanno comunque denunciate ai sensi dell’art. 38 t.u.l.p.s. e, quindi, rientrano pienamente nel campo di operatività del nuovo istituto del ritiro cautelare.

Vengono invece esclusi gli strumenti atti ad offendere, denominati anche “armi improprie”, che non solo non debbono essere denunciati ma non possono neanche essere determinati quantitativamente in quanto comprendenti oggetti che, pur non avendo come destinazione naturale l’offesa alla persona, talvolta possono essere usati a questo scopo come gli innumerevoli strumenti da punta e da taglio, fucili da caccia subacquea, cavatappi acuminati, punte di trapano, martelli, scure, roncole ecc..
Ulteriore problema sollevato è quello relativo alla convalida del provvedimento e, più in generale, la corretta individuazione di idonei strumenti di tutela processuale(12) e delle persone alle quali viene sottratta la disponibilità delle armi, munizioni o materie esplodenti. Per avere chiarezza occorrerà che il Ministero dell’interno fornisca precise indicazioni e la giurisprudenza si pronunci, in riferimento alla tempistica della presentazione al Prefetto del verbale di ritiro cautelare, il termine per la convalida e le possibilità, procedure e tempistica per l’eventuale ricorso/opposizione.

Inoltre l’introduzione della procedura di confisca delle armi(13), qualora il privato non ottemperi all’ordine di cessione a terzi impartito dal Prefetto, permetterà una procedura di dismissione delle armi che consentirà un celere smaltimento di quelle non reclamate dai proprietari anche al fine di non far gravare sugli uffici delle Forze di polizia gli oneri e le rilevanti criticità sotto il profilo della custodia, del loro smaltimento e, più in generale, della sicurezza. La tempistica certa per la conclusione del procedimento di confisca eviterà che tali materiali restino per lungo tempo in deposito negli uffici di polizia.

2. Legalizzazione dell’attività sportiva denominata “paintball”

Si è finalmente affrontato il problema della regolamentazione di un’attività sportiva che, pur riconosciuta in ambito internazionale ed anche dal CONI, a rigor di legge sembrava vietata. Negli ultimi anni si è avuto un proliferare di numerose associazioni che promuovono tali attività, in costante aumento per diffusione e popolarità, e campi strutturati dove viene regolarmente svolta questa pratica ludico-sportiva, sia in forma amatoriale che agonistica. Nello specifico gioco di squadra vengono utilizzati attrezzi in grado di lanciare capsule/palline di gelatina, riempite di vernice vivacemente colorata: il regime degli strumenti utilizzati e della relativa attività sembravano alquanto ambigui se non illegali.

Infatti i dubbi riguardavano:

  1. l’utilizzo di strumenti ad aria o gas compressi con potenza, al vivo di volata, superiore a 7,5 joule e, quindi, assimilabili alle armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 2, co. 3, l. 18 aprile 1975, n. 110(14);
  2. il divieto di utilizzo, nelle armi comuni da sparo e in quelle assimilate, di munizioni “tossiche”(15), sempre contenuto nell’art. 2, co. 4, l. 110/75;
  3. l’esplicita prescrizione, per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, di essere “… destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali”(16).

Il decreto dispone che non vengano considerate armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili. Quindi gli strumenti utilizzati per la pratica sportiva o gioco di simulazione bellica denominata “paintball”, attrezzi che, in gergo, vengono denominati “marcatori”, “lanciatori” o “markers”, non sono più classificati come armi.

La normativa, appena entrata in vigore, stabilisce che:

  1. le capsule non possano contenere sostanze o preparati pericolosi(17);
  2. ­gli strumenti eroghino un’energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri;
  3. ­il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (BS) proceda, a spese dell’interessato, a verifica di conformità dei prototipi;
  4. ­gli strumenti che erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule possano essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica: si crea così una distinzione tra attività amatoriale ed agonistica/professionale incentrata sulla potenza dello strumento utilizzato(18);
  5. ­si applichi, in caso di inosservanza delle nuove disposizioni, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, prevista dall’art. 17-bis, co. 1, del t.u.l.p.s.;
  6. ­siano definite, con decreto del Ministro dell’interno, le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per quella agonistica. In merito a tale punto non è stata specificata la tempistica col quale il suddetto ministero dovrà adempiere.

Nel contempo è stato espressamente prescritto, nell’art. 2, co. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110, il divieto di utilizzo di ogni tipologia di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite per i cosiddetti “paintball”.
In conclusione è fissato che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, gli strumenti ad aria compressa o gas compresso, attualmente già destinati e utilizzati per il lancio di capsule sferiche marcatrici, debbano essere sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità e punzonatura da parte del Banco nazionale di prova. ©

NOTE

  1. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
  2. Il potere è stato esteso, rispetto alla proposta “Pioletti” presentata al Ministero dell’interno (si veda al riguardo http://www.earmi.it/varie/pioletti.htm), anche agli agenti di P.S. e, quindi, agli appartenenti di tutte le Forze di polizia e delle Polizie locali che rivestono tale qualifica, che spesso si trovano ad affrontare situazioni in cui è opportuno procedere al ritiro immediato delle armi.
  3. Vuoto normativo che la più autorevole dottrina ha tentato, negli ultimi anni, di colmare ipotizzando l’adozione di: misure cautelari ritenute indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 38, co. 3 del t.u.l.p.s. (cfr. Calesini G., Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi, ed. XXIII, Laurus Robuffo, Roma, 2013, pag. 260); provvedimenti cautelari necessari per il soddisfacimento dell’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 7, co. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Iovino P.F., “Il ritiro cautelativo delle armi: un istituto in cerca di autore” in Rivista di Polizia, fascicolo XI, novembre 2012, pagg. 831 – 854); dove comunque emergeva la difficoltà di individuare correttamente l’autorità o il pubblico ufficiale che potesse adottare il provvedimento.
  4. Tale attività è fondata su motivi di ordine e sicurezza pubblica, a tutela della collettività, ed è preordinata alla salvaguardia dell’incolumità delle persone.
  5. Artt. 253 – 263, 352 – 356 c.p.p., come mezzo di ricerca della prova. L’esempio può essere riferito al sequestro di una pistola utilizzata per commettere un omicidio: si assicura così al procedimento penale una delle possibili prove del reato, anche al fine di una sua acquisizione al dibattimento.
  6. Artt. 321 – 323 c.p.p.; artt. 91, 104 e 104 bis, norme di attuazione. Si utilizza questo strumento nel caso in cui venga presentata una circostanziata denuncia querela per minacce nella quale sia anche indicato il pericolo o il grave rischio dell’eventuale utilizzo di armi, regolarmente detenute, per corroborare l’intimidazione o avallare la provocazione: in questo caso si impedisce che il libero utilizzo delle armi possa agevolare la commissione di ulteriori e più gravi reati e quindi a prevenire probabili e futuri effetti lesivi.
  7. Un esempio dell’utilizzo dell’istituto del ritiro cautelare è quello riferito all’intervento di appartenenti alle Forze di polizia, su richiesta telefonica al numero di emergenza, in soccorso di cittadino che asserisce di essere stato minacciato ma che, in seguito, non intenda sporgere alcuna denuncia querela. Ulteriore esemplificazione potrebbe essere quella di una persona che, pur detenendo regolarmente armi, risulti affetta da malattie psichiatriche o gravi stati depressivi, riscontrati anche da referti medici, e si possa concretamente evidenziare un rischio attuale e probabile di abuso, con gravi effetti per la sua e l’altrui incolumità. Un altro caso potrebbe essere quello in cui decede l’individuo che detiene regolarmente le armi e tra i suoi eredi non vi siano persone abili al maneggio delle armi ed, anzi, che nella sua abitazione sia presente un convivente capace di abusarne, ad esempio, per gravi pregiudizi penali caratterizzati da violenza, o perché incapace, intossicato o colpito da grave infermità mentale.
  8. Come nei casi di abuso di autorizzazione di polizia da parte del titolare del provvedimento o che questo non dia affidamento di non abusare delle armi (artt. 10 e 43, co. 2, t.u.l.p.s.), o nella più recente ipotesi nella quale il questore deve obbligatoriamente adottare, a seguito di ammonimento orale, provvedimenti restrittivi in materia di possesso o detenzione di armi e munizioni nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di condotte lesive (artt. 581 e 582, co. 2, c.p.) riconducibili a fenomeni di violenza domestica o atti persecutori (art. 8, co. 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, comma modificato dall’art. 1, co. 4, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 ed art. 3, co. 2, stesso d.l. 93/2013). Ulteriore possibilità di revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione di armi, come sanzione accessoria, è previsto negli artt. 35, co. 10 e 42, co. 2, t.u.l.p.s. per chi abbia omesso di comunicare ai conviventi maggiorenni l’ottenimento di queste autorizzazioni. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 4 aprile 2010, n. 58, il Prefetto competente per territorio può, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l’uso illecito di detto materiale.
  9. Artt. 13 e 18, l. 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
  10. Calesini G., Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi, ed. XXIII, Laurus Robuffo, Roma, 2013, pag. 258.
  11. Quindi le armi comuni da sparo, quelle ad uso sportivo e venatorio, regolarmente detenibili e denunciabili.
  12. Cfr. http://www.earmi.it/diritto/leggi/D.to%20L.vo%2029%20settembre%202013,%20n.121.pdf dove il dott. Mori, in nota all’art. 39 t.u.l.p.s., ha evidenziato tali lacune.
  13. Le armi non consegnate, a seguito di ordine di consegna imposto dal Prefetto, diventano detenute illegalmente e perciò solo andranno confiscate. L’inottemperanza all’ordine prefettizio sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 c.p..
  14. “…sono armi comuni da sparo … le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule …”.
  15. Sono considerate tossiche: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche ai sensi dell’art. 2, co. 2, let. g) del d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52. Tali potevano essere considerate le sfere contenenti vernici, coloranti, tinture o liquidi macchianti, utilizzate per lo svolgimento di queste pratiche sportive.
  16. Divieto previsto dall’art. 1, co. 2, d.m. 9 agosto 2001, n. 362.
  17. Le sostanze ed i preparati considerati pericolosi sono elencati e descritti nell’art. 2, co. 2, del citato d.lgs. 52/97.
  18. Numerose perplessità sono evidenziate nel già citato articolo del dott. Mori, in nota alle modifiche apportate all’art. 2 della l. 110/75, sulla concreta possibilità di individuare e differenziare le attività amatoriali da quelle agonistiche.

 

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