Eugenia MottolaI_MMXVIIILeggi e Norme

LE NUOVE NORME DEL WHISTLEBLOWING PER I DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

di Eugenia Mottola

[vc_row] Legge 30 novembre 2017, n. 179 (GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2017)
Introdotta per la prima volta in Italia mediante la legge n. 190/2012, la tutela del whistleblower è stata oggetto di un importante e recente intervento di riforma tramite la legge n. 179/2017, la quale, oltre ad ampliare e specificare le garanzie per il “soffiatore di fischietto” nel settore pubblico, ha anche esteso le stesse al dipendente di imprese private dotate di modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

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 “Whistleblower è il nome inglese del dipendente che, dall’interno del proprio ente di appartenenza (pubblico o privato), segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell’interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo”.
Già a partire dal 2001, con la vanificazione del brocardo societas delinquere non potest ad opera del d.lgs. n. 231, si è intrapresa la via della collaborazione attiva tra privato ed Autorità giudiziaria, la quale sfrutta positivamente il contributo del singolo consociato al fine di perseguire – e, prima ancora, prevenire – reati commessi all’interno di un ente di cui questi faccia parte.

Tuttavia, solo recentemente – e non senza un certo ritardo -, sulla scia della più evoluta legislazione straniera, è intervenuta la presa di coscienza rispetto alla mancanza nell’ordinamento italiano di “un’adeguata ed organica disciplina in materia di prevenzione della corruzione nel settore pubblico”, che confortasse la constatazione che “la politica di contrasto della corruzione, se certo non può fare a meno di un adeguato, efficace e comunque dissuasivo sistema di repressione dei singoli e personali episodi di malaffare, va anche adeguatamente mirata sulla prevenzione del fenomeno, dovendo essere diretta ad incidere, in modo razionale, organico e determinato, sulle ragioni ed occasioni delle prassi corruttive”.

In risposta a tali dati di fatto, è stato introdotto nel sistema italiano, mediante la Legge Severino (l. 190/2012), l’art. 54bis del d.lgs. 165/2001, che ha delineato una prima embrionale forma di “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. La norma, per come formulata, conduceva a non poche critiche, legate essenzialmente al paradosso per cui quella che voleva essere una forma di protezione per il privato dipendente della pubblica amministrazione “soffiatore di fischietto” in realtà finiva per tutelarlo in minima misura.
A risolvere le aporie alimentate dalla l. 190/2012 è intervenuta la recentissima riforma della disciplina del whistleblowing attuata mediante la legge n. 179/2017. Nell’ambito dei suoi tre articoli, la legge da ultimo citata contiene una più ampia disciplina del whistleblowing nel settore pubblico, nonché l’importante estensione delle tutele anche ai lavoratori nel settore privato, introducendo poi all’art. 3 una valida norma di equilibrio che, con uno sguardo all’intero contesto ordinamentale, priva dell’antigiuridicità, a determinate condizioni, la condotta di rivelazione del segreto da parte del whistleblower.

 

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