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INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

di Giuseppe Cammaroto

Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 (GU n.92 del 19-4-2013)

Il Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della legge Severino (L. n. 190/2012) in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, entrate in vigore il 4 maggio 2013, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 .

 


 

1- Inquadramento generale
Il D.Lgs. n. 39/2013, che disciplina le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità negli incarichi nelle PP.AA., è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 4 maggio 2013. Il provvedimento ci permette di proseguire l’analisi dell’articolato quadro normativo del sistema “anticorruzione”, iniziato nel precedente numero di questa rivista, così come delineato dalla L. n.190/2012 e dai provvedimenti attuativi o comunque connessi. Il tema delle incompatibilità e, più in generale, della disciplina di tutte le situazioni soggettive che costituiscono cause ostative all’attribuzione di un incarico o all’esercizio di una funzione pubblica, non è nuovo nel nostro ordinamento ed ha subito, nel tempo, differenti interventi che hanno prodotto una non sempre armonica e coerente produzione normativa.

In primis ci sono le norme penale che disciplinano l’applicabilità dell’interdizione dai pubblici uffici (perpetua o temporanea) quale pena accessoria che deriva dalla condanna a uno dei reati richiamati dagli art.28 e seguenti del codice penale. Per quanto di più stretto interesse, rileva innanzitutto l’art.53 del D.Lgs. n.165/2001, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. La prescrizione è risalente, nella sua prima formulazione, già al 1993.

2- I concetti di “inconferibilità” e di “incompatibilità”
Storicamente più diffuso il termine “incompatibilità”; relativamente più nuovo appare l’uso del termine “inconferibilità” per individuare una situazione che, come si avrà modo di constatare, rappresenta una sorta di unione del più noto requisito dell’onorabilità, arricchita dalla previsione di specifiche cause ostative che tengono conto di situazioni soggettive pregresse.
Il D.Lgs. n.39/2013 definisce, infatti, inconferibilità la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che:

  • abbiano riportato condanne penali per uno dei reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
  • abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
  • siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

La situazione d’inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
Sono previste disposizioni specifiche per ambiti particolarmente a rischio quali, ad esempio, le aziende sanitarie locali per cui si prevede che “gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.
Diversamente definita è l’incompatibilità che attiene all’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra:

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  • la permanenza nell’incarico (che ricopre);
  • l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico;
  • lo svolgimento di attività professionali;
  • l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Pur essendo rilevanti in una valutazione attuale della posizione soggettiva del pubblico dipendente, può sinteticamente affermarsi che il concetto d’inconferibilità attiene all’apprezzamento della sua condizione soggettiva pregressa mentre quello di incompatibilità a quello della sua condizione soggettiva attuale e futura.

3- Ambito di applicazione oggettivo
Il D.Lgs. n.39/2013 prevede un’articolata serie di categorie e situazioni nell’ambito delle quali si prevedono modalità applicative specifiche. In estrema sintesi, si può dire che i contesti in cui si applica la disciplina dell’inconferibilità attiene all’attribuzione dei seguenti incarichi:

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