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Sequestro dei dispositivi informatici

Documenti conclusivi di indagini conoscitive svolte dalla Seconda Commissione del Senato DOC. XVII, N. 1

L’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, deliberata dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica il 20 dicembre 2022 e conclusa il 20 settembre 2023 (9 mesi), è stata diretta ad acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno generale delle intercettazioni, anche alla luce delle modifiche normative in materia entrate in vigore nel 2020.

Sequestro dei dispositivi informatici

Nel corso dell’indagine conoscitiva, in numerose audizioni, è stato rilevato come, mentre le captazioni godono di garanzie procedimentali rilevanti e di una forte tutela della riservatezza una volta depositate nell’ADI, di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come smartphone, tablet e pc.

La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante si tratti molto spesso di contenuti comunicativi rilevanti analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare a condizioni di ammissibilità come quelle previste dall’articolo 266 c.p.p.

Allo stato esiste una disciplina molto stringente sullo stralcio delle informazioni acquisite tramite le intercettazioni mentre, nel caso di sequestro di uno smartphone, in cui è oramai contenuta la vita di una persona, tutte le informazioni vengono poi messe a disposizione delle parti, non essendo previsto il segreto a tutela della riservatezza, come invece per i dati contenuti nell’archivio digitale

Al fine di uniformare il livello delle garanzie, la soluzione prospettata dalla maggioranza degli auditi (magistrati, avvocati, professori universitari) consiste nel far confluire i dati tratti dal telefonino sequestrato nell’archivio delle intercettazioni e nell’assicurare il segreto investigativo fino al momento della selezione del materiale utile eseguita dal pubblico ministero sulla falsariga dell’articolo 268 c.p.p., secondo, dunque, il principio del contraddittorio, sia pur posticipato, davanti al giudice.

Da quanto emerso nel corso delle audizioni, atteso che ogni Procura al riguardo agisce in autonomia, appare necessaria una specifica disciplina che fissi i principi in relazione al sequestro dei dispositivi informatici, anche stabilendo i presupposti e la competenza ad emettere tale provvedimento (giudice o pubblico ministero). Questa disciplina dovrebbe prevedere che subito dopo il sequestro venga eseguita una copia forense, su cui effettuare gli accertamenti tecnici, e che vengano salvati solo i dati rilevanti, con l’ulteriore previsione che, al termine degli accertamenti, avvenga la restituzione della copia forense e la distruzione dei dati.

Relazione finale indagine sulle intercettazioni

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