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Scambio elettroale politico-mafioso: introdotte nuove fattispecie incriminatrici

di Roberto Miraglia

Legge n. 62 del 17 aprile 2014

La promulgazione della legge 17 aprile 2014, n. 62 (Gazz. Uff. 17 aprile 2014, n. 90), entrata in vigore il 18 aprile 2014, ha costituito l’approdo di un travagliato iter di riforma che ha riguardato il delitto di scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.).
Il presente commento offre una ricognizione delle ragioni che hanno portato alla nascita della fattispecie in oggetto e delle motivazioni che hanno reso necessaria una sostanziale riscrittura della norma incriminatrice al fine di liberarla dall’ambito meramente ideologico-culturale cui era stata, per troppo tempo, relegata.
Successivamente vengono esaminate le nuove fattispecie introdotte dall’art. 416 ter primo e secondo comma raffrontandole con l’art. 416 ter vecchia formulazione, al fine di cogliere i principali miglioramenti apportati dalla novella del 2014.

 


 

1. L’art. 416 ter c.p.: dalla vecchia alla nuova formulazione. Le ragioni delle modifiche introdotte dalla L. 62/2014.
Con l’art. 11 ter del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla L. 7.8.1992 n.356, il legislatore introdusse, nel codice penale, l’art. 416 ter al fine di reprimere il c.d. “scambio elettorale politico – mafioso”.

La fattispecie in oggetto fu creata per stigmatizzare penalmente il fenomeno degli intrecci tra politica e mafia attuati sul terreno elettorale, in un momento storico nel quale le stragi di Capaci e via D’Amelio avevano dimostrato chiaramente come la consorteria mafiosa, storicamente operante sul territorio nazionale, potesse sferrare attacchi diretti e mortali al cuore istituzionale dello Stato.
Nella sua primigenia formulazione, la disposizione era costituita attraverso un doppio richiamo testuale all’art. 416 bis c.p., stabilendosi infatti che la pena prevista dal co.1 di tale norma si applicasse anche a chi avesse ottenuto, in cambio della erogazione di denaro, la promessa di voti di cui al co. 3 del citato art. 416 bis.

Da subito, tuttavia, il delitto apparve inadeguato dal punto di vista politico – criminale; ed infatti la limitazione al solo denaro dell’oggetto dello scambio con la promessa di voti, riduceva di gran lunga la latitudine applicativa della fattispecie incriminatrice, lasciando fuori dall’ambito punitivo tutte quelle pur possibili forme di collusione elettorale tra politica e associazioni mafiose.
Dunque alla nuova fattispecie non fu tanto affidato il compito di estirpare ogni tipologia di accordi elettorali tra mafia e rappresentanza politica, onde salvaguardarne l’identità democratica rispetto ai pur possibili condizionamenti operati dalla consorteria mafiosa, quanto piuttosto quello di testimonianza, di risposta simbolica allo stato emergenziale in cui si trovava il nostro Paese nel momento in cui fu emanato il D.L. 306.

I limiti di applicabilità del reato sono emersi nitidamente nel ventennio di vigenza della norma la quale sarebbe rimasta nel buio se la giurisprudenza, al fine di darne la giusta rilevanza, non avesse effettuato interpretazioni estensive seppur al limite del rispetto del principio di legalità.
In questo contesto si inserisce la L. 17 aprile 2014, n.62, la quale, approvata dopo un complesso iter parlamentare, ha, da un lato, innovato la fattispecie in oggetto sotto il profilo della condotta di chi accetta la promessa di voti da parte dell’organizzazione criminale, e, dall’altro, ha introdotto una nuova figura di illecito penale con riferimento alla condotta di chi promette di procurare voti con le modalità mafiose.

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