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PERQUISIZIONE DI SISTEMA INFORMATICO PER LE PRENOTAZIONI DEI VOLI ONLINE: I DATI DEVONO ESSERE GIÀ PRESENTI

di Fabrizio Corona

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Corte di cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 19618 depositata il 24 maggio 2012

La perquisizione, ai sensi dell’art. 247 c.p.p., comma 2, (introdotto dalla L. n. 48 del 2008), è consentita “quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza”.  Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell’eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini.

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La IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di ipotesi di reato non è legittimato, neppure per ragioni di sicurezza, il sequestro delle liste online dei passeggeri di Volo. I Supremi Giudici hanno osservato come sia da “escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema in attesa dell’eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini, perche si verrebbe ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione, che nulla a che fare con la perquisizione”.

La vicenda in esame ha ad oggetto il Ricorso per Cassazione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso l’Ordinanza proposta in data 23/09/2011 del Tribunale del riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta di una compagnia aerea e conseguentemente annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line, motivato dall’esigenza di poter identificare per tempo, in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli ( soprattutto eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall’arrivo), i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti, i c.d. “Ovulatori”.
Il Tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più notitiae criminis determinate quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per il suo tramite all’accertamento di reati non ancora commessi, ma dai quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti ancora da individuarsi e negava che la parola “banche” contenuta nel novellato disposto dall’art. 248,2° comma c.p.p., si potesse riferire anche alle “banche-dati”e non già solo agli “istituti di credito”.
Il P.M. ricorrente, contestava entrambe le suddette argomentazioni del Tribunale, dolendosi dell’inosservanza della disciplina processuale di cui all’art. 248,2° comma c.p.p. e dell’erronea applicazione della disciplina processuale indicata nell’articolo 247,1° comma c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n° 19618/2012, emessa dalla IV Sezione Penale, ha ritenuto che il ricorso è infondato ed andava respinto. A sostegno della propria decisione, i Supremi Giudici hanno osservato che la perquisizione, ai sensi dell’art. 247,2° comma c.p.p., introdotto dalla L.48/2008, è consentita “quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza”. Emerge, quindi, chiaramente, già dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono già essere presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on fine non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in radice, logicamente ritenere “pertinenti al reato”, laddove, per giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per vaghi tratti delineato. Infatti, “l’ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l’esistenza di una “notitia criminis” e l’avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Coerentemente con tale collocazione, per l’emissione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l’indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato…”, come disciplinato dalla Cassazione Penale Sezione 6, n. 2473 del 17.6.1997, e successive conformi. Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell’eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione.

La Suprema Corte di Cassazione, nel medesimo provvedimento, ha ritenuto che, correttamente, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell’interpretazione offerta dalla Pubblica Accusa del nuovo testo dell’articolo 248 c.p.p., comma 2, a giustificazione del provvedimento censurato.

 

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