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Nuovo delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico

Nuovo art. 434-bis Codice penale

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 31 ottobre 2022, su proposta dei ministri Nordio e Piantedosi, un decreto-legge che, tra l’altro, introduce il reato di invasione di terreni o edifici allo scopo di organizzare raduni, di oltre 50 persone, pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

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La nuova fattispecie prevede la reclusione da 3 a 6 anni, una multa da 1.000 a 10.000 euro e la sanzione accessoria della confisca degli strumenti e dei mezzi utilizzati per organizzare il raduno illegale.

Il nuovo reato entra in vigore lo stesso giorno, senza un periodo di vacatio legis e pertanto di conoscibilità della legge penale. Il testo del nuovo art. 434-bis c.p. è il seguente:

L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione“.

Prevedendo pene superiori ai cinque anni per gli organizzatori, di fatto l’articolo 434 bis del codice penale consente di usare intercettazioni telefoniche.

Una modifica al codice antimafia rende infine applicabili le misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434 -bis c.p.

 

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