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La tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della nostra Costituzione

del Col. Michele Lippiello e della dott.ssa Valentina Vattani

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
La proposta di legge costituzionale A.C. 3156-B in materia di tutela dell’ambiente è stata approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva, in seconda deliberazione, nella seduta dell’8 febbraio 2022. La legge costituzionale inserisce nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione. In particolare, integrando l’articolo 9 della Costituzione, la legge in esame introduce tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Inoltre, il nuovo articolo 41 della Costituzione prevede che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.

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Con la legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1 la tutela dell’ambiente è stata inserita nei Principi fondamentali della Carta costituzionale della Repubblica italiana. Se pur vero siamo stati tra gli ultimi Paesi degli Stati Membri dell’Unione europea ad aver menzionato la tutela dell’ambiente nella propria Costituzione, l’attuale riforma consente che i nostri principi costituzionali risultino ora essere i più completi in merito a questa tematica.

Va rammentato che nel 1948, quando entra in vigore la nostra Costituzione, l’ambiente inteso come equilibrio ecologico è un concetto ancora non ben delineato e tematizzato, pertanto nel secondo comma dell’art. 9 si fa riferimento solo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. A partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, con l’emergere della “questione ambientale”, si assiste ad una evoluzione nell’interpretazione del dettato costituzionale per cui il paesaggio non è più inteso solo come “panorama” ma esso arriva a coincidere con “l’ambiente”. La Corte costituzionale, attraverso una nutrita giurisprudenza, riconosce l’ambiente come un valore costituzionalmente garantito e protetto collegandolo sia al paesaggio citato (art. 9 Costituzione) sia facendo riferimento al diritto alla salute (art. 32 Costituzione) e, dunque, un ambiente da proteggere in quanto strumentale alla salute dell’uomo.

Con l’attuale riforma, invece, non solo l’ambiente viene esplicitamente nominato tra i principi fondamentali della Costituzione, ma assume un rilievo autonomo nel momento in cui si individua come oggetto della tutela l’insieme delle risorse e il loro equilibrio, indipendentemente da un riferimento all’essere umano. Pertanto, l’ambiente come valore costituzionalmente protetto e come entità organica complessa fuoriesce, dunque, da una visione esclusivamente antropocentrica. Si dà inoltre seguito e sviluppo agli orientamenti più recenti della Corte costituzionale, per cui l’ambiente è inteso nel suo significato più esteso e sistemico, quale: ambiente, ecosistema e biodiversità.
Nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli 9 e 41 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 1/2022, che consta di tre articoli:

– L’articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all’articolo 9 della Costituzione che già riconosceva al secondo comma, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico quale compito della Repubblica, Il nuovo terzo comma inserisce nell’ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione, uno specifico principio di salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. L’ambiente è, dunque, inteso nella sua accezione più estesa e sistemica. Peraltro, con una espressione assolutamente innovativa nel testo costituzionale, si fa espresso riferimento alle “future generazioni”, nel cui interesse deve essere garantita la difesa dell’ambiente. Nel contesto di questa ampia prospettiva si pone anche il riferimento alla “tutela degli animali”, prevedendo che una legge statale ne definisca le forme e i modi.
– L’articolo 2 modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Vengono, pertanto, aggiunti questi due ulteriori vincoli accanto a quelli già vigenti, ossia: la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica, invece, prevede che la legge determini i programmi e i controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata non solo a fini sociali ma anche ambientali.
– L’articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio della tutela degli animali, prevedendo quanto segue: “La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.

Oltre al valore strettamente culturale e simbolico di questa riforma, vi è comunque un importante riflesso giuridico. Infatti, l’aver inserito nella nostra Costituzione un pieno ed esplicito riferimento alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi comporta che qualsiasi norma in contrasto con questi principi possa essere dichiarata illegittima in quanto incostituzionale.
Il legislatore nella statuizione dei precetti è, perciò, chiamato a ricercare e individuare un vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, tra i quali ora sono chiaramente annoverati anche i principi di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi che, pertanto, non dovrebbero essere sacrificati ad altri interessi. ©

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