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La riforma Cartabia illustrata in modo “semplice e schematico”: uno sguardo d’insieme alle principali modifiche

di Alessandro Ippoliti

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L’obiettivo di tale lavoro è quello di offrire un quadro esemplificativo e conciso atto a semplificare e velocizzare l’aggiornamento e l’acquisizione delle nuove modifiche apportate dalla nuova riforma Cartabia. Questa infatti, contenuta nel D. Lgs. 150/2022, ha modificato circa duecento articoli del Codice di procedura penale, oltre ad alcune decine di articoli presenti nel Codice penale e in leggi varie. Di seguito i concetti salienti, per i quali si è ritenuto opportuno seguire l’ iter proprio del procedimento penale, partendo dalla Notizia di Reato, sino all’ Esecuzione della Pena.


Importanti e profondi cambiamenti riguardano le Indagini Preliminari. Cambia l’art. 335 c.p.p., in forza del quale il PM deve iscrivere la notitia criminis che contenga un fatto determinato e non inverosimile. Il nome dell’indagato deve essere aggiunto, immediatamente o successivamente, se sussistono indizi a suo carico. L’indagato, durante l’identificazione della P.G. ex art. 349 c.p.p. sarà tenuto a dichiarare anche il recapito telefonico di casa, lavoro, dimora/domicilio, eventuale pec. La P.G. potrà assumere le sommarie informazioni (con il consenso dell’indagato e la richiesta al PM) anche a distanza. Ai sensi del riformato 357 c.p.p. la P.G., nell’assumere le sommarie informazioni, dovrà audioregistrare la deposizione (solo per i reati del 407, comma 2 c.p.p. o a richiesta dell’imputato). Nel caso in cui le dichiarazioni siano rilasciate da minori, infermi di mente o persone vulnerabili, queste devono essere sempre videoregistrate, pena l’inutilizzabilità. La stessa disciplina si applica anche alle dichiarazioni rese al difensore durante le investigazioni difensive. Anche per l’incidente probatorio, viene aggiunto l’obbligo di documentare le prove. In tema di perquisizioni viene modificato il 352 cpp; dopo la trasmissione, entro 48 ore, del verbale. Il PM deve convalidare nelle successive 48 ore con decreto motivato; aggiunto in oltre il comma 4bis all’articolo, che permette al sottoposto a perquisizione di poter fare, entro 10 giorni dalla convalida, opposizione al giudice (che ben potrebbe quindi disporre l’annullamento della convalida). Di estrema importanza, la modifica apportata all’art. 405 c.p.p. in relazione ai termini per la conclusione delle indagini; essi sono, nella norma, 12 mesi dal momento dell’iscrizione del reato nel registro delle notizie di reato, 6 mesi per le contravvenzioni e 18 mesi per i reati del 407 comma 2 cpp. E’ possibile, solo per la complessità delle indagini (e non più per giusta causa), che il PM possa chiedere al GIP una sola proroga (altro nuovo limite) di massimo 6 mesi. Dalla conclusione delle indagini, il PM, disponendo sempre dello spatium deliberandi, deve esercitare l’azione in giudizio entro 3 mesi; i mesi sono 9 (e non più 15) per i reati ex 407 comma 2 cpp. Se, viceversa, il PM volesse chiedere l’archiviazione, deve eccepire l’impossibilità degli elementi acquisiti di consentire una ragionevole previsione di condanna (muta quindi il vecchio criterio della infondatezza della notizia di reato e quindi l’impossibilità di sorreggere l’accusa in giudizio). Su tali basi, il PM deve chiedere l’archiviazione solo quando non c’è una ragionevole previsione di condanna.

Modifiche alla Procedibilità di numerosi reati. La ragione di tale modifica è sempre nell’ottica di migliorare l’efficacia e l’efficienza del processo penale. Si amplia il novero delle fattispecie procedibili a querela e, in relazione ad altre per le quali già era prevista tale procedibilità, si modificano semplicemente i dettati normativi specificando, dove non fosse presente, la necessità della querela. Viene disposta la procedibilità a querela (salvo eccezioni poste dagli artt. stessi) per:

lesioni personali (582 cp), anche stradali (590bis cp); il sequestro di persona (605 cp); la violenza privata (610 cp); la minaccia (612 cp); violazione di domicilio (614 cp); il furto (624 cp); il danneggiamento (635 cp); la truffa (640 cp); la frode informatica (640ter cp); le molestie (660 cp). Tale modifica presenta, altresì, una disciplina transitoria: nel caso in cui non sia già stato avviato un procedimento penale per quei reati procedibili d’ufficio, ma sottratti adesso all’ambito di tale procedibilità, il termine, entro il quale la persona offesa deve necessariamente presentare querela, inizia a decorrere dal 31 di Dicembre del 2022. Viene prevista la “remissione tacita di querela” nel caso in cui il querelante, chiamato in qualità di testimone, non compaia in udienza senza giustificazione (art 152 cp).

Per quanta riguarda le Misure Cautelari troviamo: l’aggiunta della lettera i-bis) all’art 293 c.p.p. (adempimenti esecutivi), recante la possibilità del sottoposto a misura cautelare di poter accedere ai programmi di Giustizia Riparativa (la stessa facoltà deve essere comunicata anche negli avvisi di garanzia ex 369 cpp, e nei confronti del fermato/arrestato ex 386 cpp) . Prevista inoltre la facoltà, in capo a difensore ed assistito, e dopo autorizzazione del Giudice, di poter svolgere l’interrogatorio di garanzia (ex art 294 c.p.p.) da remoto. Se così si dispone, “dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva”. L’interrogatorio a distanza diviene anche un limite all’applicazione dell’interrogatorio “per rogatoria” (da assumere, cioè, nella circoscrizione di altro Tribunale, demandato ad altro Giudice); in forza di ciò, l’interrogatorio per rogatoria sarà possibile solo nel caso in cui, oltre all’impossibilità del Giudice di procedere personalmente, sia impossibile anche l’interrogatorio da remoto. Aggiunte nuove ipotesi di estinzione delle misure cautelari a quelle già presenti ex art 300 c.p.p. quali la pronuncia in giudizio, all’interno di sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se non esecutive), della sanzione dei lavori di pubblica utilità sostitutiva, della pena pecuniaria sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva; tali pronunce sono da considerare incompatibili solo con la custodia cautelare (in carcere o domiciliare) che pertanto deve cadere; nulla vieta al Giudice di applicare comunque delle misure cautelari diverse e più lievi. Vengono eliminate, nell’art. 320 c.p.p. (in materia di sequestro conservativo), le parole “diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria”, sottoponendo quindi, la trasformazione del sequestro conservativo in pignoramento solo quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato (e l’eventuale responsabile civile) al risarcimento del danno alla parte civile.

La nuova disciplina del Processo Penale Telematico. La modifica ha interessato: l’art 110
c.p.p. (da adesso in poi rubricato “forma degli atti”), impone come regola l’atto in forma digitale. Va bene qualsiasi soluzione o supporto, purché sia digitale, e purché rispetti i principi di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità e segretezza. La forma digitale diviene quindi la regola (al comma 3 sarà presente comunque una deroga volutamente molto ampia, recante la possibilità di procedere nella maniera tradizionale). Tutti gli atti presentati in forma di documento analogico, dovranno essere convertiti in copia informatica ed inseriti nel fascicolo penale digitale. L’art. 111 c.p.p. estende la disciplina della data e sottoscrizione anche agli atti digitali. L’art. 172 c.p.p. aggiunge una nuova presunzione: l’atto telematico si considera depositato nei termini se viene accettato dal sistema informatico entro le ore 24 dell’ultimo giorno. Sono stati introdotti, ex novo, tre ulteriori articoli al c.p.p., il 111bis e ter e il 175bis. Il primo di questi (deposito telematico) dispone l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti e documenti. Due deroghe permettono il deposito tradizionale: atti che per natura o specifiche esigenze non possono essere acquisiti in forma digitale; e atti compiuti personalmente dalle parti (tra le quali non sono annoverati i difensori

e la parte pubblica, per i quali non troverebbe spazio questa deroga). L’art 111ter prevede la formazione digitale del fascicolo. Con questo si vuole cercare di velocizzarne la formazione e agevolarne la consultazione (possibile in maniera telematica); la possibilità di accedere in maniera semplice e veloce al fascicolo non fa che garantire maggiormente il diritto di difesa. Importante rilevare che il fascicolo resterà unico ma sarà ammessa la composizione mista (essendo possibile la presenza di atti non digitali). L’ultimo articolo inserito, il 175bis, si preoccupa di disciplinare anche eventuali patologie del modello telematico. Un malfunzionamento nel sistema, potrebbe arrecare certamente un danno alle parti, incorrendo per esempio in una decadenza. Ebbene, con tale articolo si prevede una speciale restituzione in termini in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, che può essere tanto generale (tutti i domini del Min. Giustizia) quanto specifico (relativo ad un solo ufficio giudiziario).

In tema di Notificazioni, la riforma prevede come regola la notificazione con modalità telematica, e il susseguente obbligo del destinatario di munirsi di un domicilio digitale (tale obbligo, però, non presenta una sanzione; nell’ipotesi in cui sia assente un domicilio digitale si procederà, in via sussidiaria, con le modalità tradizionali). Viene introdotta una nuova distinzione in disciplina, tra notifica di atti introduttivi e notificazioni successive. Nelle prime, se l’imputato non ha ancora eletto domicilio, la notificazione va eseguita mediante consegna di copia alla persona. Per le notifiche successive, invece, si richiede sempre la consegna di copia al difensore (di fiducia o d’ufficio). La cancelleria o segreteria è tenuta a dare comunicazione di cortesia (telefonicamente o per pec) all’indagato/imputato se la notificazione viene fatta a persona diversa dal destinatario (art 63bis c.p.p.). Le modifiche non valgono per l’imputato detenuto, nei confronti del quale si continuerà con la notifica a mano, nel luogo di detenzione, tanto per l’atto introduttivo, quanto per le notifiche successive. Imposto, inoltre, l’obbligo in capo alla persona offesa di eleggere domicilio digitale in sede di querela (art 153bis c.p.p.).

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Per l’Udienza Preliminare, cambia il metro di giudizio che deve guidare il Gup nella pronuncia di sentenza di non luogo a procedere; la sentenza dovrà intervenire “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. Abrogato inoltre il comma 2bis del 416 cpp (obbligo del PM di formulare il rinvio a giudizio entro 30 giorni per alcuni reati). Aggiunto il comma 1bis al 421, in base al quale il Gup, se rileva problematiche nella richiesta di rinvio a giudizio relative a enunciazione del fatto, circostanze aggravanti o sugli articoli, ordina al PM la riformulazione dell’imputazione; se non avviene, il rinvio a giudizio è nullo.

Sono stati modificati, per meglio disciplinare l’Assenza dell’Imputato, gli artt 420, 420bis e 420ter cpp (costituzione delle parti in udienza preliminare). A mio avviso, la modifica nulla di nuovo aggiunge, se non una disposizione più organica e lineare dell’istituto. Si potrà procedere in assenza dell’imputato tutte le volte che si ha la certezza che conosca il procedimento, e che quindi abbia rinunciato a partecipare o si sia allontanato dall’udienza una volta presentatosi. La stessa disciplina si applica anche per il dibattimento. Importante modifica nell’art. 489 cpp, dove si evince, nell’ipotesi in cui si sia proceduto in udienza preliminare in assenza dell’imputato senza i presupposti, che il Giudice del dibattimento restituisca gli atti al Gup, dichiarando nullo il rinvio a giudizio. Se l’imputato, nonostante la regolarità della notificazione, non sia presente (e nemmeno reperibile), il Giudice lo dichiara con sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo; in questo caso, il Giudice dispone di ricercare l’imputato entro i termini di prescrizione del reato. Se viene rintracciato, verrà revocata la sentenza, altrimenti diventerà definitiva e si chiuderà il procedimento.

Per la Parte Civile, cambia il termine ultimo entro il quale potersi costituire in giudizio. Il vecchio disposto dell’art. 79 c.p.p. permetteva alla parte civile di potersi costituire in giudizio fino agli adempimenti preliminari previsti dall’art 484 c.p.p., dunque fino agli atti preliminari del dibattimento. Con la nuova riforma, bisogna distinguere a seconda che sia presente o meno l’udienza preliminare. Se questa è prevista, la parte civile potrà costituirsi fino agli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti in udienza preliminare ex art. 420 cpp (non più, quindi, fino al dibattimento); viceversa, se non prevista, rimane come termine ultimo gli adempimenti previsti dal 484 c.p.p. o del 554bis c.p.p. (udienza predibattimentale di nuova applicazione). I termini sono comunque posti a pena di decadenza. Sempre in tema di costituzione di parte civile, sono cambiate anche alcune disposizione relative all’esercizio di tale diritto. Tra i contenuti essenziali che, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di costituzione deve contenere, viene modificata la let. d dell’art. 79 c.p.p. La nuova lettera così recita: “l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili”. Con l’aggiunto inciso “agli effetti civili”, il legislatore ha voluto dare regolamentazione normativa ad una prassi già fortemente diffusa in giurisprudenza anche prima di quanto disposto da tale riforma. Il danneggiato deve dimostrare la Causa Petendi, e cioè il collegamento esistente tra il danno subito e l’azione dell’imputato. A tale articolo, tale riforma aggiunge, tramite il comma 1bis, anche la facoltà che il difensore, munito di procura speciale (ex art. 100 c.p.p.) e di quella per la costituzione di parte civile (ex art. 122 c.p.p.), ha di delegare il proprio sostituto a sottoscrivere e depositare la dichiarazione, salvo ovviamente volontà contraria della parte.

Relativamente al Giudizio Abbreviato, due nuove considerazioni. Prima, la richiesta subordinata ad integrazione probatoria, dovrà essere accolta quando “il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”. Seconda, allo sconto di pena di 1/3 (1/2 se il reato è contravvenzionale), si applicherà un ulteriore sconto di 1/6 se l’imputato rinuncia a proporre impugnazione (art 442 cpp).

All’interno del procedimento dinanzi al giudice monocratico e con citazione diretta (per il quale, la modifica intervenuta sul 550 cpp, ne ha aumentato i casi ), è stato introdotto l’art 554bis. Esso ha inserito la nuova Udienza Predibattimentale dinanzi al Giudice Monocratico (con cit. diretta, di regola per i reati puniti fino a 4 anni). Un’udienza filtro, in camera di consiglio, dinanzi a giudice diverso da quello del dibattimento che potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Si garantisce così un controllo giurisdizionale (sull’operato del PM) anche in tale procedimento.

Seguenti modifiche nel Dibattimento: calendarizzazione delle udienze con le relative attività svolte; possibilità di partecipare da remoto (con il consenso delle parti); le parti, nel richiedere l’ammissione di prove ex 493 cpp, devono illustrarne esclusivamente i profili di ammissibilità; deposito preventivo (7 giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame) delle relazioni scritte delle perizie, ctu e ctp; registrazione audiovisiva durante l’assunzione dei mezzi di prova.

Per quanto riguarda la Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova, due importanti modifiche: innalzamento del massimo sanzionatorio per accedere al rito speciale (diventato di 6 anni, non più 4), e la possibilità del PM di poter formulare richiesta di MAP, al termine delle indagini preliminari, che l’indagato potrà accettare entro 20 giorni.

Il Procedimento per Decreto può essere richiesto dal PM entro 12 mesi (e non più 6 mesi) dall’inizio delle indagini; nel caso di pena pecuniaria in sostituzione della detentiva, cambia il sistema di computo della pena pecuniaria, stabilita tra un minimo di 5 e un massimo di 250 euro per ogni giorno di detenzione; è possibile la sostituzione della pena detentiva con i lavori socialmente utili; viene introdotta la possibilità in capo all’imputato di pagare, durante i 15 giorni per l’opposizione, la sanzione con una riduzione di 1/5; tale pagamento si aggiunge come requisito ulteriore ai fini dell’estinzione del reato a quanto già disposto dal comma 5 art. 460 c.p.p.

In tema di Particolare Tenuità del Fatto (art. 131 bis c.p.), la nuova disciplina prevede l’applicazione di tale istituto a tutti i reati puniti con una pena che, nel minimo, non deve superare due anni. Con tale nuovo criterio si permette, quindi, la possibilità di applicare il 131bis anche a fattispecie criminose più gravi. (Ciò non era possibile con il vecchio criterio, facendo riferimento a “non superiore nel massimo a cinque anni”). Con riferimento ad alcune fattispecie, il comma 4 dell’art. prevede dei casi in cui la condotta non potrà mai essere considerata tenue. Alcuni esempi: lesioni personali aggravate, incendio colposo/boschivo, reati contro la P.A. o i reati di violenza, resistenza, oltraggio ad un Pubblico Ufficiale.
Variano alcuni principi generali delle Impugnazioni. L’atto d’impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione di domicilio. L’atto d’impugnazione deve essere presentato mediante deposito telematico se fatto da i difensori (le parti private anche in forma analogica). I termini per impugnare del difensore dell’imputato giudicato in assenza sono aumentati di 15 giorni. Vengono introdotte nuovi casi di inappellabilità es: sentenze di condanna alla pena dell’ammenda o alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sentenze di non luogo a procedere di reati puniti con l’ammenda o pena alternativa.

Con specifico riguardo all’Appello. Viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi (se non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione a ragioni di fatto o diritto). In base all’art 598bis, la regola diventa la trattazione in camera di consiglio in assenza delle parti. Tuttavia, è previsto dallo stesso articolo la possibilità delle parti di partecipare, passando quindi al rito tradizionale, ma, tale richiesta, deve essere presentata dall’appellante (e in ogni caso dall’imputato) entro 15 giorni dalla notifica della citazione o dall’avviso della data fissata. La partecipazioni delle parti può essere disposta anche d’ufficio dalla corte.

Per il giudizio di Cassazione: la trattazione dei ricorsi avverrà, di regola, con contraddittorio cartolare (scritto), senza nemmeno la presenza dei difensori. Le parti potranno richiedere, o la Corte disporre d’ufficio, la trattazione con le modalità tradizionali. Ove la Corte voglia far rientrare il fatto in una diversa fattispecie criminosa, instaurerà preventivamente il contraddittorio. Inoltre, è previsto che l’imputato possa chiedere alla Corte di “adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” (ex art. 628bis c.p.p.).

In tema di Pene Detentive Brevi, sono state abolite le pene sostitutive della semidetenzione e la libertà vigilata; è stato aumentato a 4 anni (non più 2) il limite di pena per ammettere l’applicazione di pene sostitutive. Pertanto il Giudice potrà applicare: semilibertà e detenzione domiciliare (per condanne entro i 4 anni); lavoro di pubblica utilità (per condanne entro i 3 anni); pena pecuniaria sostitutiva (per condanne entro 1 anno). La fase applicativa delle pene sostitutive sarà disciplinata dal nuovo art. 545bis c.p.p. Nel caso in cui il Giudice non sia in grado immediatamente di decidere sulla sostituzione di una pene detentiva breve, dispone la sospensione del processo e fissa una nuova udienza entro un massimo di 60 giorni

Infine, Giustizia Riparativa. Disciplina introdotta totalmente ex novo dalla riforma Cartabia. E’ un istituto, gratuito, che prevede la partecipazione consensuale di reo, persona offesa ed altri soggetti della comunità ad un progetto volto alla risoluzione delle problematiche derivanti dal reato.

Attraverso un mediatore, si cerca di raggiungere una riparazione dell’offesa tramite un accordo. Si tenta di ricostruire la relazione tra i partecipanti e, per il reo, di riallacciare i legami con la comunità. La riparazione del danno può avere valore meramente simbolico (delle scuse o promesse) o materiale (risarcimento del danno, restituzioni ecc). Il programma della giustizia riparativa sarà organizzato dal Centro per la Giustizia riparativa presso alcuni enti locali. Tali enti locali verranno scelti dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa (istituita presso ogni Corte d’appello). Al programma riparativo si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale e per tutti i reati a prescindere dalla gravità. Al programma si accede mediante ordinanza del Giudice, che dispone l’invio di imputato e persona offesa presso il Centro per la giustizia riparativa di competenza. L’ordinanza può essere disposta d’ufficio (necessario il consenso delle parti), su richiesta dell’imputato o della vittima. Al termine del progetto, il mediatore invia la relazione al Giudice. Se l’esito è negativo, l’imputato non subisce effetti sfavorevoli da ciò. Viceversa, se l’esito è positivo questo rileva: come circostanza attenuante ex 62 cp; ai fini della sospensione condizionale della pena; sarà valutato dal giudice ai fini del 133 cp; se il querelante ha partecipato, l’esito positivo corrisponde a remissione tacita di querela.

A mio avviso, è proprio attraverso questo nuovo istituto, la Giustizia Riparativa, che si coglie a pieno il forte intento di detta riforma di voler migliorare ed aggiornare il procedimento penale. Una riforma che, entrando in maniera decisa, pone in essere una vera e propria rivoluzione processualistica; modifiche che penetrano direttamente nella prassi Giurisprudenziale, nella quotidianità di Avvocati, Magistrati, Forze dell’Ordine, studenti e operatori di diritto in generale, con l’intento e la speranza di riuscire a garantire un iter processuale più rapido, efficace ed operoso.

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