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Intercettazioni: tutte le criticità del nuovo listino delle prestazioni funzionali

Decreto ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato sulla GU del Ministero della giustizia il 15 dicembre 2022

È stato pubblicato oggi, 15 dicembre 2022, il decreto ministeriale che reca le disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.

Per i non addetti ai lavori, si tratta di un listino che si applica alle società che affittano sistemi e/o servizi per la ricezione delle intercettazioni che effettuano gli operatori di telecomunicazioni in attuazione dell’art. 57 del codice delle comunicazioni elettroniche e per le intercettazioni ambientali.

La sua pubblicazione segue l’intensa opera di confronto, che la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha intrapreso lo scorso anno, per cui sono stati auditi i maggiori soggetti competenti in materia tra cui le associazioni di categoria e la Lawful Interception Academy (LIA), primo ente certificatore in Italia ed in Europa secondo lo standard ISO 17020 degli apparati utilizzati per le intercettazioni.

Le criticità erano state poste sotto il piano economico, per le tariffe applicate ai servizi richiesti, dalle associazioni di categoria, e sotto un piano tecnico e di impostazione generale del decreto dalla LIA. Si rimanda a tali contributi: https://www.sicurezzaegiustizia.com/audizioni-sullo-schema-di-decreto-ministeriale-relativo-alle-prestazioni-funzionali-delle-intercettazioni/

per cui erano state evidenziate tutte le criticità: https://www.sicurezzaegiustizia.com/prestazioni-funzionali-delle-intercettazioni-bozza-di-decreto-con-grandi-criticita-tecniche/

Stante il risultato finale del testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Ministero della giustizia, possiamo constatare che nessun rilievo tecnico è stato recepito, con conseguente evidente ed eventuale criticità, nuovamente evidenziate dalla LIA, che mettono in grande crisi il settore delle indagini elettroniche:

 

Art. 3, comma 2, punto c)
c) la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati che ne assicurano la segretezza, dei contenuti eventualmente acquisti anche diversi da quelli conseguenti all’esecuzione delle prestazioni obbligatorie, secondo procedure informatiche approva­te dal Ministero della Giustizia, in grado di assicurare all’Autorità giudiziaria l’originalità, l’integrità e la fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall’identità di rete, senza impiego di sistemi informa­tici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli definiti dall’ETSI; 

Il divieto di utilizzare sistemi informatici, interposti tra il captatore ed il sistema ricevente presso la Procura della Repubblica, non può essere rispettato per lo specifico funzionamento dello strumento utilizzato per le intercettazioni attive. La presenza di tali sistemi informatici cd. “interposti” è necessaria per evitare che il dispositivo infettato possa accorgersi, anche tramite la presenza di programmi antivirus, di insolite attività di instradamento del traffico.

Inoltre, il riferimento agli standard ETSI presuppone che il dispositivo infettato invii già secondo queste modalità i risultati dell’esfiltrazione al sistema ricevente presso la Procura della Repubblica. Oltre alla non fattibilità tecnica di tale previsione, è importante precisare che il decreto confonde tali standards ETSI, che sono stati definiti esclusivamente per gli operatori di telecomunicazioni, con le modalità generiche di inoltro dei risultati delle intercettazioni.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

 

Art. 5, comma 2
2. L’identificazione della prestazione richiesta avviene uti­lizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adegua­tamente corrispondenti alle esigenze dell’operatore per l’esatta in­dividuazione del servizio richiesto. 

La previsione di identificare verso le società fornitrici delle c.d. “prestazioni funzionali” anche l’identificativo tecnico sulla rete del bersaglio, che altro non è che il numero di telefono fisso o mobile del bersaglio, è contro i principi stabiliti dal codice della privacy, in quanto “possono essere trattati i soli dati pertinenti e non eccedenti in relazione alle finalità perseguite”. Le finalità perseguite sono quelle di consentire l’attivazione dell’intercettazione e la fatturazione del servizio, che avviene tramite il codice RIT, tale previsione è in evidente contrasto con il Codice della privacy.

 

Art. 5, comma 3
3. Con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni, sono scambiati i seguenti dati:

a) data di emissione del provvedimento del magistrato;

b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia di registro;

c) numero del procedimento c tipologia di registro;

d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che dispone le operazioni;

e) descrizione della prestazione richiesta, durata e codice identificativo della prestazione;

f) natura della richiesta;

g) tipologia e identità del bersaglio;

h) data ed orario di esecuzione della prestazione;

i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni ove sono ubicati gli impianti e si sono svolte le attività di intercettazione;

I) data e orario di trasmissione della richiesta all’operatore, nonché indicazione del funzionario amministrativo responsabile del centro di intercettazione delle telecomunicazioni;

m) indicazione di eventuale natura urgente della richiesta;

n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.

Questo comma fonde entrambi gli aspetti critici sopra evidenziati, poiché fa riferimento sia alle disposizioni degli organismi internazionali di standardizzazione come ETSI, che si riferiscono esclusivamente agli operatori di telecomunicazioni, sia all’identità del bersaglio che è in evidente contrasto con il Codice della privacy.


Si riporta di seguito il testo completo del decreto:

Decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

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Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Visto l’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017,

n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura

penale e all’ordinamento penitenziario”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

“Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante “At

tuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle per

sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accerta

mento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione

quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Co

dice delle comunicazioni elettroniche”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, recante

“Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazio

ne dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pub

bliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”;

Visto il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro del

lo sviluppo economico 28 dicembre 2017, recante “Disposizione di

riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’artico

lo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003”;

Visto il decreto 21 febbraio 2011, n. 44, concernente “Rego

lamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo

civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi

dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009,

n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati

personali del 18 luglio 2013 in materia di misure di sicurezza nelle

attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica;

Visto l’esito dell’attività di rilevamento dei costi relativi al

biennio precedente delle prestazioni funzionali dei cinque centri

distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;

Visto il parere reso dalle Commissioni parlamentari compe

tenti per i profili finanziari;

Considerato che occorre proseguire nella razionalizzazione

tecnica ed organizzativa dei sistemi di intercettazione, avente quale

obiettivo finale la realizzazione dei cinque
data center nazionali, e
che tale processo deve essere accompagnato da una revisione siste

matica dei metodi di programmazione della spesa relativa;

Decreta

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) prestazioni funzionali: il complesso degli impianti, si

stemi, operazioni e servizi tecnici inservienti alla fruizione dei

contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli operatori di

comunicazioni elettroniche e/o dagli Internet Service Provider (Tel.

co) in esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al Decreto

Ministeriale 28 dicembre 2017, contenente disposizioni di riordino

delle spese per le prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legi

slativo n. 259 del 2003, in particolare:

– per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizio

ne delle operazioni di intercettazione di conversazioni, di comuni

cazioni o di flussi informatici ed elaborazione della documentazio

ne storica del traffico e dei dati associati,

– per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conserva

zione e fruizione dei contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni

web veicolati dagli Internet Service Provider,

– per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto fun

zionamento degli impianti e sistemi installati;

b) prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunica

zioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli

forniti dagli operatori Tel.co: sistemi elettronico/informatici e ser

vizi ad essi connessi, finalizzati all’acquisizione, veicolazione, ge

olocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e

dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione e in

particolare:

– servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul cor

retto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle inter

cettazioni,

– interventi tecnici per l’accesso ai luoghi di installazione e

captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione;

c) archivi informatizzati: sistemi di memorizzazione e sto

ricizzazione dei dati allocati presso la sala CIT su apparati messi

a disposizione dai fornitori della prestazione e sottoposti alla vi

gilanza dell’Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del

patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei

soggetti legittimati;

d) archivio digitale delle intercettazioni: ambiente e si

stema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse har

dware e software, messe a disposizione dal Ministero della

Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime

di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, ge

stito, quanto all’accesso, secondo le direttive del Procuratore

della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione,

selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei

documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il

rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato

inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle

operazioni di intercettazioni;

e) punto di registrazione: punto di rete allocato presso la

sala CIT della Procura della Repubblica, dove perviene il patrimo

nio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per

essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche

con modalità di riascolto;

f) risorse di connettività: infrastruttura di rete fissa e mobi
le, di natura fisica e logica finalizzata al collegamento, con modali

tà protetta, degli impianti della Procura della Repubblica:

– con i sistemi degli operatori di comunicazioni elettroniche

e del web per l’acquisizione dei flussi di comunicazioni, delle rela

zioni audio/video tra presenti e per lo scambio di contenuti comun

que instradati o inoltrati dagli apparati oggetto di intercettazione,

– con i sistemi e gli apparati in uso alla polizia giudiziaria

delegata alle indagini;

g) centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.):

struttura della Procura della Repubblica presso la quale sono si

tuate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e informati

ci utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in

particolare gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e

le altre forme di comunicazione per la loro registrazione e il loro

successivo trattamento, sino al loro conferimento con le modalità

previste dall’art. 269 c.p.p..

h) applicazioni: programmi installati od eseguiti sui di

spositivi connessi alla rete, in grado, attraverso le funzionalità di

interazione con gli utenti, di rispondere, ai fini dell’indagine, alle

necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di

contenuti testuali o multimediali;

i) bersaglio o identità di rete: utenza elettronico informa

tica connessa al sistema di telecomunicazione o al Web, ogni al

tro apparato di trasmissione e ricezione di comunicazioni, luogo o

veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione dell’Autorità

giudiziaria;

l) ETSI: standard di effettuazione del servizio di telecomu

nicazioni in ambito europeo, per la parte riguardante i parametri

vincolanti per l’esecuzione delle prestazioni obbligatorie di inter

cettazione;

m) captatore elettronico: sistema dissimulato, inoculato da

remoto, che, eliminando gli effetti che impediscono la conoscenza

della comunicazione o dei dati, permette la intercettazione in chia

ro dei contenuti audio video e dei dati scambiati o consente l’inter

cettazione tra presenti, e raccoglie da remote le posizioni assunte

dall’apparato sul territorio;

o) periferica: apparato elettronico informatico, dotato anche

di sistema antibonifica, per la captazione e/o localizzazione, per la

temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in

differita dei segnali audio video;

p) fornitore della prestazione: persona fisica o giuridica im

piegata dall’Autorità giudiziaria nelle attività funzionali alle inter

cettazioni;

q) tariffa per le intercettazioni funzionali (in breve tariffa):

importo o erogazione comunque rientrante nella spesa di giustizia

per le intercettazioni, liquidato con decreto dell’Autorità giudizia

ria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino al

legato al presente decreto;

r) identificativo della procedura di intercettazione e liquida

zione: numero del registro intercettazioni (R.I.T) annotato al mod.

37 (art. 267 comma 5 del codice di procedura penale).

Art. 2
Individuazione delle prestazioni funzionali

e determinazione delle tariffe

1. Le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione

sono specificamente individuate e descritte, unitamente alle relati

ve tariffe, nel listino allegato al presente decreto, del quale costitu

isce parte integrante.

2. Nel caso di tariffe che non sono individuate con la previ

sione di un importo fisso, l’Autorità giudiziaria che procede alla

liquidazione tiene conto del complesso delle attività svolte, con

particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l’e

spletamento della prestazione, del costo effettivo documentato,

dell’eventuale perdita o danneggiamento incolpevoli delle periferi
che utilizzate, nonché dell’urgenza e complessità dell’intervento e

della qualità del servizio reso.

3. Nell’importo previsto sono incluse tutte le attività neces

sarie per il corretto adempimento della prestazione, comprese, a

titolo esemplificativo, le attività di installazione, di connettività,

di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione

assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristi

no, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze

software nonché per eventuali spese assicurative.

4. Per prestazioni che non risultano indicate nel listino allega

to o che sono state eseguite con il ricorso a tecnologie innovative

che non risultano adeguatamente remunerate dal listino allegato,

l’Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell’im

porto fissato per prestazioni analoghe, tenendo conto, ove possibi

le, del costo effettivo della prestazione, specificamente documen

tato in allegato all’istanza, rispetto a quelli di eventuali prestazioni

analoghe, nonché dei criteri di cui al comma 2 e trasmette il prov

vedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministe

ro della giustizia ai sensi dell’articolo 8.

5. Il listino è disponibile presso il Ministero della giustizia

– Direzione generale degli affari interni e gli operatori interessati

sono tenuti a munirsene.

Art. 3
Obblighi dei fornitori delle prestazioni

1. I fornitori, fermo quanto previsto per i relativi ambiti dai

decreti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre

2017, n. 216 e all’articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 30

dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni, nella legge 28

febbraio 2020, n. 7, assicurano, in relazione a ciascuna prestazione,

la capacità di tempestiva messa a disposizione di ogni strumenta

zione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale

qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi e ai

tempi di fruizione, nonché alla disponibilità delle migliori innova

zioni tecnologiche e all’adozione di modelli organizzativi aziendali

orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell’esperienza e

dell’abilità del personale incaricato.

2. In particolare, i fornitori assicurano le seguenti modalità

esecutive delle prestazioni:

a) l’immediata effettuazione delle prestazioni e comunica

zione del loro esito e, in ogni caso, 1’installazione e configurazione

del sistema di intercettazione entro quarantotto ore dalla richiesta

dell’Autorità giudiziaria;

b) la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di regi

strazione di ogni dato o evento riferibile all’identità di rete mo

nitorata, in particolare delle informazioni anagrafiche e di loca

lizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella

comunicazione;

c) la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali

cifrati che ne assicurano la segretezza, dei contenuti eventualmente

acquisti anche diversi da quelli conseguenti all’esecuzione delle

prestazioni obbligatorie, secondo procedure informatiche approva

te dal Ministero della Giustizia, in grado di assicurare all’Autorità

giudiziaria l’originalità, l’integrità e la fruibilità dei dati trasmessi

e/o ricevuti dall’identità di rete, senza impiego di sistemi informa

tici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed

ai protocolli definiti dall’ETSI;

d) l’adozione di funzionalità tecniche di ultima generazione

o, quanto meno, l’impiego di materiali e applicazioni che risultino

posti in commercio non oltre trentasei mesi precedenti all’inizio

delle operazioni;

e) l’adozione di modelli organizzativi idonei a consentire as

sistenza ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque

giorni l’anno e, in ogni caso, l’ininterrotta reperibilità e assistenza su

ogni sistema installato, nonché l’immediata esecuzione di interventi
di manutenzione necessari alla piena resa del servizio, con risoluzione

dei guasti per malfunzionamento entro ventiquattro ore dalla segnala

zione, ad eccezione di quelli che necessitano di sostituzione di mate

riali, reinstallazione di software o recupero/trasferimento di dati;

f) la manutenzione, ordinaria o adeguatrice ed evolutiva,

comprensiva dell’aggiornamento hardware e software (di base e

applicativo), per consentire la migliore funzionalità e fruibilità,

senza modifiche dell’operatività del sistema e senza il danneggia

mento o la modifica dei dati precedentemente memorizzati.

3. La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evo

lutiva, deve essere operata secondo le modalità analiticamente in

dividuate in un’apposita comunicazione da inoltrare alla Procura

della Repubblica procedente, nella quale il fornitore deve attestare

che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impe

discono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitorag

gio operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione

dell’ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi

per i sistemi informativi automatizzati.

4. A fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte

Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori

assicurano che:

a) le informazioni e i contenuti di cui al comma 1 relativi

alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e

contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall’Au

torità giudiziaria;

b) il numero complessivo delle operazioni attivabili sia

sempre garantito.

Art. 4
Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati

1. I fornitori assicurano la conservazione e gestione dei dati

raccolti in archivi informatizzati, mediante canali cifrati, nel rispet

to di requisiti di sicurezza e ne garantiscono il trattamento secondo

criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

2. In particolare deve essere assicurata:

– l’esclusiva destinazione dei sistemi e degli apparati instal

lati presso ciascuna Procura della Repubblica alle attività di inter

cettazione disposte dal medesimo ufficio, con divieto di utilizzo

per le analoghe attività disposte da altre autorità, salva l’espressa

autorizzazione del Procuratore della Repubblica;

– l’esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle

operazioni di intercettazione all’interno degli apparati installati

presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto

le operazioni, attraverso sistemi che attestino l’epoca della memo

rizzazione integrale e la conservazione del formato originale all’in

terno degli apparati, fino al conferimento all’archivio digitale;

– la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado

di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello auto

rizzato dal Procuratore della Repubblica;

– l’adozione di procedure idonee ad impedire la cancella

zione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraver

so la realizzazione di copie di sicurezza, sempre allocate all’interno

dei sistemi e degli apparati allocati presso le sale C.I.T., in confor

mità alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

– la tempestività ed il rispetto delle specifiche tecniche det

tate dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

per la formazione del materiale finalizzato al conferimento delle

intercettazioni nell’archivio digitale;

– la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche del

le copie di sicurezza, in conformità alla modalità individuate dal

Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati

messi a disposizione dell’ufficio per l’esecuzione delle operazioni

di intercettazione e per la loro conservazione;

– la produzione e l’aggiornamento costante della documen
tazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale e ca

pacità economica e finanziaria, compresi i requisiti specificamente

riferiti alla doverosa garanzia di sicurezza nella conservazione e

gestione dei dati.

3. Il fornitore comunica al Procuratore della Repubblica,

che ne curerà l’inoltro al Ministero della giustizia-Direzione

generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento

tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle mo

dalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle

modalità indicate dalla medesima Direzione generale, nel quale

devono essere individuati gli apparati ed i software attraverso i

quali viene assicurata la ricezione e la conservazione dei conte

nuti oggetto dell’attività di intercettazione, nonché la sicurezza

dei dati.

4. Il fornitore assicura, in relazione a ciascuna prestazione,

la capacità di tempestiva messa a disposizione di ogni strumenta

zione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale

qualità, avuto riguardo ai modi e ai tempi di fruizione, nonché alla

disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche e all’adozione

di modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza e alla

valorizzazione dell’esperienza e della professionalità del personale

incaricato.

5. L’Autorità giudiziaria si serve, comunque, nel corso delle

operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a dispo

sizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un con

trollo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati,

cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

Art. 5
Trasmissione e gestione delle comunicazioni

di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate

1. Nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di

natura amministrativa è assicurato il rispetto delle procedure infor

matiche approvate dal Ministero della giustizia.

2. L’identificazione della prestazione richiesta avviene uti

lizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato

univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adegua

tamente corrispondenti alle esigenze dell’operatore per l’esatta in

dividuazione del servizio richiesto.

3. Con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i si

stemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi

internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni, sono

scambiati i seguenti dati:

a) data di emissione del provvedimento del magistrato;

b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia

di registro;

c) numero del procedimento e tipologia di registro;

d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che

dispone le operazioni;

e) descrizione della prestazione richiesta, durata e codice

identificativo della prestazione;

f) natura della richiesta;

g) tipologia e identità del bersaglio;

h) data ed orario di esecuzione della prestazione;

i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni ove

sono ubicati gli impianti e si sono svolte le attività di intercetta

zione;

l) data e orario di trasmissione della richiesta all’operatore,

nonché indicazione del funzionario amministrativo responsabile

del centro di intercettazione delle telecomunicazioni;

m) indicazione di eventuale natura urgente della richiesta;

n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.

Art. 6
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure

e degli adempimenti di fatturazione

1. Ciascuna richiesta di attività funzionale alle prestazioni ob

bligatorie è identificata dall’Autorità giudiziaria mediante il codice

univoco di riferimento relativo alla prestazione obbligatoria cui

ineriscono, costituito dall’indicazione dell’Autorità giudiziaria e

dal numero R.I.T. (numero/anno) abbinato al servizio reso.

2. Il codice di cui al comma 1 è indicato per ciascuna pre

stazione, dal momento dell’attivazione sino alla cessazione delle

operazioni tecniche ed identifica anche la documentazione di liqui

dazione della relativa spesa. Il codice, associato alla prestazione

cui si riferisce, è annotato nel registro anche telematico per le inter

cettazioni di cui all’articolo 267, comma 5, del codice di procedura

penale.

3. La procedura di liquidazione è attivata con l’inoltro a mez

zo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richie

sta di pagamento. L’Autorità giudiziaria comunica al fornitore il

corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco alle

gato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico

a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario

delegato emette l’ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla

ricezione.

4. L’indicazione nella fattura del codice univoco esonera

dall’allegazione di ulteriore documentazione.

Art. 7

Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza

1. L’Autorità giudiziaria che impiega per le prestazioni fun

zionali alle operazioni di intercettazione impianti, sistemi e per

sonale non forniti dall’amministrazione, può procedere, di propria

iniziativa, in contradditorio con il fornitore della prestazione, a ve

rifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature

impiegate e dell’organizzazione complessiva, anche presso la sede

o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

Art. 8

Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali

1. Il tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero

della giustizia ai sensi dell’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017,

aperto alla consultazione degli operatori del settore delle presta

zioni disciplinate dal presente provvedimento, nonché dei soggetti
pubblici o privati che il tavolo ritiene necessario consultare, garan
tisce anche il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni

funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, altre

sì al fine di tener conto dell’evoluzione tecnologica ed organizza

tiva del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi

dei servizi.

2. Il Tavolo tecnico permanente di cui al comma 1, ferme re

stando le competenze delle singole amministrazioni, dell’Autorità

giudiziaria e delle Autorità indipendenti:

a) monitora il sistema delle prestazioni funzionali in rela

zione alla qualità, all’efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti,

affinché sia garantita un’esecuzione ottimale, uniforme e razionale;

b) monitora le modalità di trasmissione e gestione delle

comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligato

rie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative

omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito am

ministrativo;

c) monitora le liquidazioni effettuate;

d) valuta l’opportunità di un aggiornamento del listino.

3. Ai componenti del tavolo tecnico permanente di cui al com

ma 1 non spettano, per l’attività prevista dei commi 1 e 2, com

pensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque

denominati.

Art. 9
Norma transitoria

1. Gli adeguamenti tecnici ed esecutivi previsti dal presente

decreto si applicano anche alle operazioni di intercettazione in cor

so alla data di entrata in vigore di esso.

2. Gli adeguamenti tecnici sono differiti alla cessazione delle

singole attività di intercettazione qualora la loro attuazione importi

la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/

inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di con

trollo ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della

giustizia.

Roma, 6 ottobre 2022
Il Ministro dell’economia e delle finanze    Daniele Franco
Il Ministro della giustizia     Marta Cartabia
 

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