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Il diritto di difesa non è violato se l’imputato non può sostenere le spese per ottenere la copia delle intercettazioni

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 16677 del 2 marzo 2021 e deposita il 3 maggio 2021

In tema di intercettazioni, la Terza sezione penale ha affermato che non viola il diritto di difesa, né integra alcuna sanzione processuale il solo fatto che l’imputato non possa sostenere le spese per ottenere la copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, rimanendo a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all’ascolto, ai sensi dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file, secondo la regola generale, di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/16677_05_2021_no-index.pdf

 

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