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Germania: la sorveglianza degli stranieri in altri paesi è incostituzionale

Con la sua sentenza del 19 maggio 2020, il Primo Senato della Corte costituzionale federale tedesca ha dichiarato che il Servizio di intelligence federale (Bundesnachrichtendienst – BND) è vincolato ai diritti fondamentali nell’effettuare la sorveglianza delle telecomunicazioni degli stranieri in altri paesi e che le basi legali nella loro progettazione attuale violano il diritto fondamentale alla privacy delle telecomunicazioni (articolo 10, paragrafo 1, della legge di base, Grundgesetz- GG) e la libertà di stampa (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase GG). Per sorveglianza si intende la raccolta ed il trattamento dei dati, il trasferimento dei dati così ottenuti ad altre entità e la cooperazione con i servizi di intelligence stranieri.

La vigente legge sul servizio di intelligence federale ( Gesetz über den Bundesnachrichtendienst) del 2016 concede al Servizio i poteri per accedere alle rotte di trasmissione e alle reti di telecomunicazioni per raccogliere quei dati di interesse anche utilizzando parole chiave, per un’analisi manuale successivA. Secondo le disposizioni contestate, invece, i dati relativi alle telecomunicazioni che coinvolgono cittadini o persone tedeschi all’interno della Germania devono essere separati dagli altri dati e cancellati prima di ogni ulteriore analisi;i dati relativi a tali telecomunicazioni possono essere raccolti per motivi tecnici, ma sono esclusi dall’esame o dall’uso da parte del Servizio di intelligence.

Se progettato in conformità con il principio di proporzionalità, tuttavia, la sorveglianza strategica delle telecomunicazioni degli stranieri in altri paesi è, in linea di principio, compatibile con i diritti fondamentali della Legge fondamentale. Pertanto, le disposizioni impugnate possono continuare ad applicarsi fino alla fine del 2021 al fine di consentire al legislatore di emanare nuove disposizioni tenendo conto dei requisiti costituzionali.

Per la prima volta, quindi, la Corte costituzionale federale ha chiarito che la protezione garantita dai diritti fondamentali nei confronti dell’autorità statale tedesca non è limitata al territorio tedesco.

Sul fronte della data retention, la Corte ha stabilito inoltre che il potere di memorizzare e conservare i dati sul traffico nella sua interezza nel contesto della raccolta di informazioni straniere deve essere limitato ad un massimo di sei mesi. Più in generale il principio di proporzionalità richiede precisi requisiti di cancellazione. Il legislatore deve garantire che i dati non rimangano archiviati senza giustificato motivo creando disposizioni specifiche per controllare la memorizzazione dei dati a intervalli sufficientemente brevi e che la cancellazione dei dati sia documentata.

 

Fonte: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200519_1bvr283517.html

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