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Decreto Legge 123/23 AGCOM nomitata Coordinatore dei Servizi Digitali

Con il Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123 pubblicato in GU n.216 del 15-9-2023

Misure urgenti di  contrasto  al  disagio  giovanile,  alla  poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza  dei
minori in ambito digitale.

all’ art. 15 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 o Digital Services Act (DSA).

L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita’ nazionale competente, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione.

Nell svolgimento delle attività di Coordinatore, L’importo massimo giornaliero delle penalita’ di mora che l’Autorità puo’ applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell’esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Decreto Legge 123/23 pdf-icon

La pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unita’ con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia.

Per approfondimenti:

Digital Services Act (DSA) e tempi per adeguarsi

Vediamo quali sono i compiti specifici di Coordinatore

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Ordini di contrastare i contenuti illegali (art. 9)

L’autorità che emette l’ordine o, se del caso, l’autorità in esso specificata lo trasmette, insieme alle informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell’autorità che emette l’ordine.

Dopo aver ricevuto l’ordine dall’autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell’ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell’articolo 85.

Ordini di fornire informazioni (art. 10)

L’autorità che emette l’ordine o, se del caso, l’autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell’autorità che emette l’ordine.

Dopo aver ricevuto l’ordine dall’autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell’ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell’articolo 85.

Oltre il coordinamento nazionale

Ci sono altri compiti che il DSC deve svolgere e che vanno oltre il coordinamento nazionale. Consideriamo questi ipotetici casi campione e quali obblighi di supervisione comportano ciascuno:

  • Un DSC richiede dati a un VLOP per verificare come la piattaforma rileva e mitiga i potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dai suoi servizi (articoli 34(1)(d), 40(1)), ad esempio, la vendita di presunte cure miracolose per il COVID -19.
  • Una persona in Italia sospetta che un servizio online operante in Italia ma con sede in Irlanda utilizzi pratiche di progettazione ingannevoli. L’utente presenta un reclamo al DSC italiano, che effettua una prima valutazione e lo inoltra all’Irlanda (articolo 53).Un gruppo di ricerca presso un’università ha rilevato potenziali violazioni DSA durante un VLOP e allerta il DSC nel proprio paese. Il DSC redige una richiesta motivata affinché la Commissione si attivi (articoli 65, 66). Ciò porta ad un’indagine, nella quale la Commissione coinvolge il DSC (articoli 67, paragrafo 5, 68, paragrafo 2, 69, paragrafo 7).
  • Il Comitato europeo per i servizi digitali, composto da tutti i DSC, fornisce una raccomandazione alla Commissione in merito all’attuale situazione di crisi, che consente alla Commissione di richiedere misure a breve termine ai VLOP (articolo 36).
  • Il meccanismo interno di gestione dei reclami presso un VLOP non segue gli standard DSA. La Commissione deve ancora attivarsi al riguardo e il DSC locale non è disposto o non è in grado di agire. Altri tre DSC richiedono un’indagine tramite il Comitato, che alla fine porta a un’indagine transfrontaliera congiunta (articoli 56, paragrafo 4, 58, paragrafo 2, 60, paragrafo 1, lettera b)).

 

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