DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (II PARTE)

di Maurizio Taliano

[vc_row] D.L. 22 agosto 2014, n. 119
Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta dell’8 agosto 2014, ha discusso ed approvato il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Prima parte (nel precedente numero) : 1-Introduzione, 2.1-Modifiche alla disciplina del Daspo.
Seconda parte (in questo numero): 2.2-Modifiche alla disciplina del Daspo, 3-Applicazione del Daspo in occasione di condotte reiterate, 4-Striscioni negli stadi, 5-Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari del Daspo, 6-Finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Terza parte (nel prossimo numero): 7-Il divieto di trasferta, 8-Estensione della facoltà di arresto in flagranza “differita”, 9-Misure di prevenzione, 10-Semplificazione delle procedure amministrative di adeguamento degli impianti, 11-Semplificazione delle procedure d’ingresso per minori, 12-Frodi nelle competizioni sportive.

[/vc_row]

 

2.(2)     Modifiche alla disciplina del Daspo
È stata interamente riformulata la parte relativa alla possibilità di applicazione del Daspo per chi si è reso responsabile di episodi di violenza all’estero. Tale disposizione, che sostituisce quanto introdotto dall’art. 2 del citato D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, prevede ora che il Daspo possa essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

L’attuale formulazione circoscrive e precisa la sfera di applicabilità della misura in questione solo a chi concretamente e di fatto abbia preso parte ad episodi di violenza o a colui che abbia tenuto comportamenti finalizzati alla partecipazione ad episodi di violenza o, comunque, si sia attivamente adoperato per parteciparvi. La condotta deve quindi riferirsi, in modo univoco ed inequivocabile, alla commissione di atti connotati da espressa violenza, eliminando dall’applicabilità le condotte che in concreto offrono margini di discrezionalità. È inoltre richiesto che gli episodi di violenza risultino tanto gravi “da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico”. Qui la norma recepisce indirizzi giurisprudenziali nei quali è espressamente indicato come in capo al questore sia attribuito un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. In tali casi “la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo” (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).

È stato altresì precisato che la condotta possa essere riferita sia ad episodi commessi esclusivamente dal singolo individuo che all’interno di un gruppo di persone e che quindi le condotte, caratterizzanti gli atti di violenza, possano essere compiute nella totalità da un singolo individuo o, al contrario, questo possa solo partecipare, per una parte, in concorso, agli atti di violenza perpetrati da più persone.
Sono stati invece estesi i casi di applicazione del Daspo anche per fatti accaduti all’estero (quindi non solo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea) e che questi siano tali non solo da porre in pericolo la sicurezza pubblica, come già indicato precedentemente, ma anche creare turbative per l’ordine pubblico. I fatti commessi all’estero dovranno comunque essere accertati attraverso l’acquisizione formale di atti provenienti dalle autorità straniere competenti che indichino con esattezza le modalità dei fatti e non attraverso autonome attività investigative o informative da parte delle Forze di Polizia italiane.
L’estensione di applicabilità della misura riguarda la condotta che può ora essere finalizzata non solo alla partecipazione attiva ad episodi di violenza ma anche ad avvenimenti caratterizzati da manifestazioni di minaccia o intimidazione ossia senza il ricorso esplicito e concreto alla forza e alla sopraffazione fisica.

 

… continua su EDICOLeA

 


Altri articoli di Maurizio Taliano

I kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche: aspetti giuridici ed operativi (II parte)
di Maurizio Taliano e Emanuele Lanzetta (II_MMXXII)
I kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche, in questi ultimi anni, hanno avuto un notevole successo commerciale che ha generato un incremento delle vendite e un’evoluzione del mercato di riferimento. Il loro utilizzo, che avveniva perlopiù all’interno dei poligoni da parte degli sportivi che si dedicano alle varie discipline del tiro dinamico e tattico-operativo, si è esteso anche in ambiti istituzionali e professionali. Verranno analizzate le normative, oggi in vigore, e riportate le tesi, contrapposte, riferite alla liceità o meno dell’uso di questi strumenti, con un approfondimento del loro utilizzo da parte degli agenti delle polizie locali e delle guardie particolari giurate. Nel precedente numero: 1. Introduzione: le funzioni e l’utilizzo dei kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche; 2. Ipotesi n. 1: usare i kit di conversione di armi corte semiautomatiche è lecito. In questo numero: 3. Ipotesi n. 2: usare i kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, è illegale; 4. L’utilizzo dei kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, da parte degli agenti delle polizie locali; 5. L’utilizzo dei kit di conversione di armi corte, semiautomatiche, da parte delle guardie particolari giurate; 6. Conclusioni.
I kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche: aspetti giuridici ed operativi (I parte)
di Maurizio Taliano e Emanuele Lanzetta (I_MMXXII)
I kit di conversione di armi da fuoco corte, semiautomatiche, in questi ultimi anni, hanno avuto un notevole successo commerciale che ha generato un incremento delle vendite e un’evoluzione del mercato di riferimento. Il loro utilizzo, che avveniva perlopiù all’interno dei poligoni da parte degli sportivi che si dedicano alle varie discipline del tiro dinamico e tattico-operativo, si è esteso anche in ambiti istituzionali e professionali. Verranno analizzate le normative, oggi in vigore, e riportate le tesi, contrapposte, riferite alla liceità o meno dell’uso di questi strumenti, con un approfondimento del loro utilizzo da parte degli agenti delle polizie locali e delle guardie particolari giurate.
L’impiego dei militari a tutela della sicurezza pubblica: dal contrasto alla criminalità organizzata all’esecuzione delle misure restrittive per il Covid-19 (IV ed ultima parte)
di Maurizio Taliano (n.I_MMXXI)
Sviluppato su 18 paragrafi, lo studio si concentra sull’analisi giuridica delle norme che disciplinano l’impiego delle tre Forze Armate, Esercito, Marina e Aeronautica militare, in servizi di ordine e sicurezza pubblica, in concorso con le Forze di polizia. È esaminata l’evoluzione storica e giuridica di tali attività, che hanno subito un notevole incremento negli ultimi decenni, fino all’attuale impiego nelle verifiche della corretta esecuzione delle misure di contenimento e di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19. Sono, inoltre, approfondite le rilevanti implicazioni giuridiche dovute all’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, conseguentemente, quella di pubblico ufficiale. Vengono analizzati i poteri e gli obblighi derivanti dall’assunzione di tali qualità, con riferimento anche ai rapporti che vengono ad instaurarsi con le Autorità di pubblica sicurezza.
L’impiego dei militari a tutela della sicurezza pubblica: dal contrasto alla criminalità organizzata all’esecuzione delle misure restrittive per il Covid-19 (III parte)
di Maurizio Taliano (IV_MMXX)
Sviluppato su 18 paragrafi, lo studio si concentra sull’analisi giuridica delle norme che disciplinano l’impiego delle tre Forze Armate, Esercito, Marina e Aeronautica militare, in servizi di ordine e sicurezza pubblica, in concorso con le Forze di polizia. È esaminata l’evoluzione storica e giuridica di tali attività, che hanno subito un notevole incremento negli ultimi decenni, fino all’attuale impiego nelle verifiche della corretta esecuzione delle misure di contenimento e di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19. Sono, inoltre, approfondite le rilevanti implicazioni giuridiche dovute all’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, conseguentemente, quella di pubblico ufficiale. Vengono analizzati i poteri e gli obblighi derivanti dall’assunzione di tali qualità, con riferimento anche ai rapporti che vengono ad instaurarsi con le Autorità di pubblica sicurezza.
L’impiego dei militari a tutela della sicurezza pubblica: dal contrasto alla criminalità organizzata all’esecuzione delle misure restrittive per il Covid-19 (II parte)
di Maurizio Taliano (N. III_MMXX)
Sviluppato su 18 paragrafi, lo studio si concentra sull’analisi giuridica delle norme che disciplinano l’impiego delle tre Forze Armate, Esercito, Marina e Aeronautica militare, in servizi di ordine e sicurezza pubblica, in concorso con le Forze di polizia. È esaminata l’evoluzione storica e giuridica di tali attività, che hanno subito un notevole incremento negli ultimi decenni, fino all’attuale impiego nelle verifiche della corretta esecuzione delle misure di contenimento e di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19. Sono, inoltre, approfondite le rilevanti implicazioni giuridiche dovute all’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, conseguentemente, quella di pubblico ufficiale. Vengono analizzati i poteri e gli obblighi derivanti dall’assunzione di tali qualità, con riferimento anche ai rapporti che vengono ad instaurarsi con le Autorità di pubblica sicurezza.
L’impiego dei militari a tutela della sicurezza pubblica: dal contrasto alla criminalità organizzata all’esecuzione delle misure restrittive per il Covid-19 (I parte)
di Maurizio Taliano (N. II_MMXX)
Sviluppato su 18 paragrafi, lo studio si concentra sull’analisi giuridica delle norme che disciplinano l’impiego delle tre Forze Armate, Esercito, Marina e Aeronautica militare, in servizi di ordine e sicurezza pubblica, in concorso con le Forze di polizia. È esaminata l’evoluzione storica e giuridica di tali attività, che hanno subito un notevole incremento negli ultimi decenni, fino all’attuale impiego nelle verifiche della corretta esecuzione delle misure di contenimento e di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19. Sono, inoltre, approfondite le rilevanti implicazioni giuridiche dovute all’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, conseguentemente, quella di pubblico ufficiale. Vengono analizzati i poteri e gli obblighi derivanti dall’assunzione di tali qualità, con riferimento anche ai rapporti che vengono ad instaurarsi con le Autorità di pubblica sicurezza.
La nuova disciplina dei “Compro Oro”
di Maurizio Taliano (N. III_MMXVIII)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori Compro Oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite. Il Decreto MEF 14 maggio 2018 individua le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione dell’istituendo registro degli operatori Compro Oro.
L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, IL DIVIETO DI ACCESSO E LA FLAGRANZA DIFFERITA NEL DECRETO “SICUREZZA DELLE CITTÀ” (SECONDA PARTE)
di Maurizio Taliano (N. III_MMXVII)
Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14. Il D.L. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi provvedimenti amministrativi di polizia: l’ordine di allontanamento, di competenza delle Forze dell’ordine, e due diverse tipologie di divieto di accesso, emanati dal questore. La legge di conversione ha altresì disposto, fino al 30 giugno 2020, la possibilità di eseguire l’arresto obbligatorio in flagranza “differita” in occasione di manifestazioni connotate da azioni di particolare violenza.
L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, IL DIVIETO DI ACCESSO E LA FLAGRANZA DIFFERITA NEL DECRETO “SICUREZZA DELLE CITTÀ” (PRIMA PARTE)
di Maurizio Taliano (N. II_MMXVII)
Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14. Il D.L. 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi provvedimenti amministrativi di polizia: l’ordine di allontanamento, di competenza delle Forze dell’ordine, e due diverse tipologie di divieto di accesso, emanati dal questore. La legge di conversione ha altresì disposto, fino al 30 giugno 2020, la possibilità di eseguire l’arresto obbligatorio in flagranza “differita” in occasione di manifestazioni connotate da azioni di particolare violenza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (III PARTE)
di Maurizio Taliano (N. III_MMXVI)
D.L. 22 agosto 2014, n. 119. Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta dell’8 agosto 2014, ha discusso ed approvato il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 17 ottobre 2014, n. 146. Prima parte: 1-Introduzione, 2.1-Modifiche alla disciplina del Daspo. Seconda parte : 2.2-Modifiche alla disciplina del Daspo, 3-Applicazione del Daspo in occasione di condotte reiterate, 4-Striscioni negli stadi, 5-Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari del Daspo, 6-Finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. Terza parte (in questo numero): 7-Il divieto di trasferta, 8-Estensione della facoltà di arresto in flagranza “differita”, 9-Misure di prevenzione, 10-Semplificazione delle procedure amministrative di adeguamento degli impianti, 11-Semplificazione delle procedure d’ingresso per minori, 12-Frodi nelle competizioni sportive.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (I PARTE)
di Maurizio Taliano (N. I_MMXVI)
D.L. 22 agosto 2014, n. 119. Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta dell’8 agosto 2014, ha discusso ed approvato il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 17 ottobre 2014, n. 146. Prima parte (in questo numero): 1-Introduzione, 2.1-Modifiche alla disciplina del Daspo. Seconda parte (nel prossimo numero): 2.2-Modifiche alla disciplina del Daspo, 3-Applicazione del Daspo in occasione di condotte reiterate, 4-Striscioni negli stadi, 5-Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari del Daspo, 6-Finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. Terza parte: 7-Il divieto di trasferta, 8-Estensione della facoltà di arresto in flagranza “differita”, 9-Misure di prevenzione, 10-Semplificazione delle procedure amministrative di adeguamento degli impianti, 11-Semplificazione delle procedure d’ingresso per minori, 12-Frodi nelle competizioni sportive.
I “Compro oro”
di Maurizio Taliano e Davide Acquaviva (N. IV_MMXIV)
Il crimine organizzato ha sempre avuto grande dimestichezza con gli intrecci economici, finanziari e societari che consentono una forte circolazione del denaro ma uno scarso know-how gestionale e intervengono nei settori su cui sono consolidate le capacità di condizionamento del mercato. Un fenomeno emergente a partire dal 2008, con queste caratteristiche, è la nuova realtà economica dei c.d. “Compro Oro”.
Necessario l’esame della natura dell’arma per decidere sul titolo di possesso e per qualificare il reato
di Maurizio Taliano (N. III_MMXIV)
Con due diverse sentenze, la sezione I penale della Suprema Corte afferma la necessità di un attento esame della natura dell’arma e dello strumento atto ad offendere, al fine di poter decidere sul titolo di possesso e tipo di licenza necessaria per il porto e per poter individuare la condotta criminosa e la corretta normativa applicabile.
D.LGS. 121/2013: ULTERIORI MODIFICHE E NOVITÀ IN TEMA DI ARMI E MUNIZIONI (ii parte)
di Maurizio Taliano (N. II_MMXIV)
SECONDA PARTE. Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121. In questo numero: 4) Rinnovo del certificato medico per la detenzione ed il porto delle armi, 5) Attività di intermediazione, 6) Procedura per l’importazione temporanea e l’esportazione di armi.
D.lgs. 121/2013: ilteriori modifiche e novità in tema di armi e munizioni (i parte)
di Maurizio Taliano (N. I_MMXIV)
PRIMA PARTE. Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204”. Nel numero IV/MMXIII il provvedimento è stato analizzato sotto l’aspetto del ritiro cautelare e della legalizzazione dell’attività sportiva denominata “paintball”. In questo numero: 1) Limite numerico dei colpi inseribili nei caricatori delle armi, 2) Nuove competenze del Banco nazionale di prova, 3) Denuncia delle armi in via telematica.
Il nuovo istituto giuridico del “ritiro cautelare” di armi e munizioni e la legalizzazione del “Paintball”
di Maurizio Taliano (N. IV_MMXIII)
Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 con il quale è stato ampliato il contenuto dell’art. 39 del t.u.l.p.s. che permette, in caso di necessità e urgenza, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza di procedere all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate. È stata inoltre legalizzata l’attività sportiva denominata “paintball”.
Exit mobile version