Aspetti normativi e ambiti applicativi del Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160

Breve guida per gli operatori di settore

di Michele Lippiello e Valentino Tarantini

Il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 e recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale” è entrato in vigore il 30 settembre 2026.

Di seguito, una panoramica sintetica del dato normativo e delle principali aree di interesse per le forze dell’ordine al fine di offrire agli operatori di settore un prospetto di agevole consultazione.


Il provvedimento in esame si articola in tre Titoli, concernenti rispettivamente:

– Titolo I: “Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di Polizia”, suddiviso in:

– Capo I:    “Disposizioni generali” (artt. 1 – 2);

– Capo II:   “Disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, addestramento, formazione, sperimentazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia” (artt. 3 – 6);

– Capo III:  “Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività di polizia per l’etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di dati biometrici, per l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione o di protezione e per il riconoscimento facciale a posteriori a fini di contrasto dei reati” (artt. 7 – 10);

– Titolo II: “Disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo dei medesimi sistemi”, articolato in:

– Capo I:     “Disposizioni sanzionatorie e in materia di procedimento penale” (artt. 11 – 15);

– Capo II:   “Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale” (artt. 16 – 20)

– Titolo III: “Disposizioni finali”, articolato in un unico Capo dedicato alle “Disposizioni transitorie e finali” (artt. 21 – 22).

Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni, occorre precisare che, ai fini della presente trattazione, non saranno oggetto di approfondimento gli artt. 16-20 (costituenti il prefato Capo II del Titolo II) in quanto disciplinanti aspetti squisitamente civilistici in materia di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nonché dei relativi strumenti processuali.

Ciò premesso, procedendo con l’analisi dell’art. 1, si definisce l’ambito applicativo e le finalità del provvedimento (ossia l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia[1], in relazione alle specifiche funzioni esercitate, coerentemente con norme e principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 13 giugno 2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132) precisando il necessario rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di sorveglianza umana e di trasparenza ai sensi dell’art. 3 della menzionata legge 23 settembre 2025, n. 132 (recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025)[2].

L’art. 2, fornisce una serie di definizioni per termini e locuzioni presenti nel testo normativo. Al riguardo, meritevole d’attenzione sono quelle indicate sotto la lettera i) concernente l’“output”, vale a dire le previsioni, i contenuti, le raccomandazioni o decisioni generate da un sistema di intelligenza artificiale, e sotto la lettera l) relativamente allo “scraping non mirato”, ossia l’estrazione e la raccolta automatizzata e indiscriminata – su larga scala – mediante sistemi di intelligenza artificiale, di immagini facciali dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso finalizzate alla creazione o ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale.

Continuando l’esame, l’art. 3 apre il Capo II del Titolo I disponendo in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività di polizia. In particolare, la norma rimarca la necessità che le stesse debbano avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di cui al prefato art. 3 della c.d. legge IA, volto al perseguimento della funzionalità e dell’affidabilità operativa dei sistemi di IA onde migliorare l’apporto tecnologico alle valutazioni e decisioni umane offrendo supporto alle attività di polizia  incrementandone efficacia ed efficienza: il tutto previa revisione umana dei risultati delle elaborazioni dei dati, effettuata da personale adeguatamente formato e in possesso delle necessarie competenze (individuato da procedure interne a ciascuna Forza di polizia) e debitamente documentata, prima del loro impiego in atti e provvedimenti che incidano nella sfera giuridica degli interessati.

L’art. 4 prevede la possibilità, per le Forze di polizia, di attivare collaborazioni con università, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati, anche per il tramite di società in house o a totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, con particolare riguardo alla disciplina della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e di sfruttamento economico dei risultati di ricerca, dei modelli derivati e dei dati di addestramento dei software nel rispetto del codice della proprietà industriale[3] e dell’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 209 del 31 luglio 1980)[4].

L’art. 5 disciplina lo sviluppo, la realizzazione e la prova di sistemi di intelligenza artificiale destinati alle attività di polizia nel rispetto della protezione dei dati personali e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali prevedendo il coinvolgimento del Garante ove necessario.

L’art. 6 è dedicato alla formazione del personale di polizia. La norma prevede l’attivazione, presso i rispettivi istituti di formazione, di specifici corsi in materia di intelligenza artificiale applicata alle attività di polizia, al fine di comprendere i principi di funzionamento e le potenzialità di tali sistemi,  conoscerne i limiti, i bias e gli errori (con specifica attenzione al riconoscimento biometrico e all’analisi predittiva); ma anche sviluppare la capacità di interpretazione critica degli output e la consapevolezza del ruolo della sorveglianza umana qualificata nonché delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità connesse all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale ai fini di polizia ivi compresi i rischi di cybersicurezza anche con riferimento alle indicazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il Capo III del Titolo I è introdotto dall’art. 7 che detta disposizioni in materia di etichettatura, filtraggio e categorizzazione di dati biometrici nell’attività di polizia disponendone l’acquisizione purché funzionali ad attività di comparazione o ricerca per finalità di polizia, non costituiscano l’unico fondamento per le decisioni che producono effetti giuridici nei confronti di persone fisiche, nel rispetto di misure idonee a prevenire il reimpiego di dati e dei risultati per finalità incompatibili rispetto a quelle per cui sono stati raccolti.

L’art. 8 disciplina l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di prevenzione, da parte di organi, uffici e comandi delle Forze di polizia, onde confermare l’identità delle persone interessate ovvero per la ricerca mirata di persone specificamente individuate o individuabili (anche in modo dinamico e compresa la localizzazione) in relazione alla minaccia da prevenire o alla ricerca da eseguire.

Tale confronto avviene con una banca dati di riferimento derivata da dati contenuti in database in uso alle Forze di polizia (ovvero detenute da altre pubbliche amministrazioni ed accessibili alle stesse), o da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell’ambito delle attività di polizia. Inoltre, la norma precisa che il contenuto della già menzionata banca dati deve essere formato appositamente per ciascun utilizzo con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, da eliminare al termine della validità dell’autorizzazione in modo da non ingenerare un’alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse.

Orbene, la norma de qua stabilisce anche la procedura necessaria per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale prevedendo una richiesta del Questore o dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ovvero dei responsabili dei Servizi centrali ex art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203[5], rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione ovvero di ricerca, specificando la finalità perseguita, la durata prevista, l’area territoriale coinvolta, le persone interessate e ricercate, le banche dati di riferimento utilizzate e i sistemi e tecnologie impiegati.

L’autorizzazione deve essere concessa per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore a quindici giorni, prorogabili per ulteriori quindici giorni previo decreto motivato da parte del Procuratore della Repubblica qualora permangano le condizioni che ne hanno determinato l’autorizzazione.

Nei casi di urgenza, ovvero quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per le finalità di polizia, l’utilizzo può essere avviato su disposizione delle predette autorità previa comunicazione, anche orale, al procuratore della Repubblica; ad ogni modo la richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa senza ritardo, entro le ventiquattro ore dall’inizio delle operazioni, con provvedimento di convalida da adottarsi entro le successive ventiquattro ore.

Laddove non vengano osservati i termini e la procedura descritta, l’uso del sistema di intelligenza artificiale è immediatamente interrotto e i dati acquisiti cancellati, fatti salvi quelli derivanti legittimamente da altre base giuridica.

Il provvedimento de quo interviene anche sotto l’aspetto della valutazione di impatto sui diritti fondamentali.

Al riguardo, l’art. 9 statuisce che ai fini dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale, il titolare del trattamento completa preliminarmente una valutazione di impatto sui diritti fondamentali nonché sulla protezione dei dati.

Ogni utilizzo di tali sistemi è registrato in modo automatico in appositi file LOG, non modificabili e conservati per cinque anni onde consentirne l’accesso alle autorità competenti per verifica della liceità del trattamento, di controllo interno o in un procedimento penale.

Dopo ogni utilizzo il titolare del trattamento, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria competente (che può differirlo per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile per una sola volta, in presenza di specifiche esigenze di segretezza), effettua al Garante una notifica contenente le informazioni essenziali in ordine all’autorizzazione rilasciata e sul risultato conseguito con l’utilizzo del sistema, esclusi i dati operativi sensibili. Con decreto del Ministro dell’Interno (di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante e le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale[6]) vengono individuati i requisiti minimi di affidabilità ed accuratezza per i sistemi in parola; le modalità di monitoraggio periodico delle relative prestazioni; i requisiti tecnici minimi delle banche dati di riferimento impiegate per il confronto biometrico; misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza del trattamento dati e impedire accessi illeciti agli stessi; le informazioni che il titolare del trattamento è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione circa le caratteristiche tecniche del sistema, risultati delle verifiche di accuratezza e maccanismi di gestione degli errori, nonché le modalità di notifica e tutti gli ulteriori necessari adempimenti previsti dalla normativa di settore.

L’art. 10 dispone in materia di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall’intelligenza artificiale, per il contrasto di reati. In particolare, per procedere al riconoscimento facciale di una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato, il Pubblico Minbistero (PM) entro quarantotto ore, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato tali sistemi, chiede al Giudice delle Indagini Preliminari GIP) la relativa autorizzazione. Costui, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore dispone in conformità con decreto motivato; caso contrario, l’utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale è immediatamente interrotto con cancellazione di tutti i dati acquisiti, salvo che costituiscano corpo del reato.

L’autorizzazione in parola, invece, non è richiesta se tali tecnologie sono utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato al solo fine dell’identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata della commissione del reato in base ad elementi oggettivi e verificabili connessi al fatto di reato: l’utilizzo è effettuato sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal Questore per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero dall’ufficiale di polizia giudiziaria che procede in relazione al reato.

In caso di mancata osservanza di quanto previsto, i risultati sono inutilizzabili e tutti i dati debbono essere cancellati salvo che costituiscano corpo del reato.

L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza comporta il trattamento automatizzato delle immagini del volto e delle persone che accedono a luoghi o ad eventi per i quali sussistono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, senza elaborazione dei dati biometrici. Immagini e dati anagrafici sono memorizzati in database. In seguito alla commissione di un fatto di reato, l’attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale comporta l’elaborazione dei dati biometrici delle immagini presenti nei database locali cui sono associati i dati per l’effettuazione del confronto a posteriori con i dati biometrici estratti dalle immagini del volto della persona indiziata di reato.

L’articolo in commento, inoltre, nei successivi commi, individua titolare e modalità del trattamento dei dati personali per le circostanze innanzi esplicate, disciplinandone gli accessi e il relativo termine di conservazione.

Per quanto invece concerne il Titolo II, particolare interesse rivestono gli artt. 12 e 13 recanti, rispettivamente, modifiche al Codice penale ed al Codice di procedura penale.

In particolare, l’art. 12 introduce una nuova fattispecie di reato codificata all’art. 437-bis c.p. il quale prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni, per chiunque ometta di adottare misure tecniche di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale (sia in fase di progettazione che di addestramento, produzione e immissione sul mercato) idonee a prevenire malfunzionamenti, alterazione del funzionamento dei sistemi ovvero ometta di adottare misure di sorveglianza umana, allorquando da esse derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Qualora invece dal fatto derivi un pericolo per la Sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Le pene innanzi indicate sono ridotte da un terzo ad un sesto in caso di colpa grave.

Se invece si verifica l’alterazione dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, è prevista la pena della reclusione da due a sei anni qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale e da tre a dieci anni in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato.

Da ultimo, l’articolo precisa che l’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette di adottare intenzionalmente misure di sorveglianza umana, soggiace alle stesse pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo.

In materia procedurale, l’art. 13 del provvedimento in parola introduce l’art. 359-ter c.p.p. il quale stabilisce, al primo e secondo comma, la possibilità di autorizzare l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale nei casi di conferma dell’identificazione di una persona ovvero della ricerca di un latitante ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva. In tali casi, il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative derivata da dati contenuti nei database in uso alla polizia giudiziaria o altre pubbliche amministrazioni e accessibili alla stessa ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell’ambito delle indagini. Il contenuto della banca dati è formato appositamente per ciascun utilizzo con i dati biometrici pertinenti per la singola finalità e cancellati al termine dell’autorizzazione. La norma precisa, al quarto comma, che con le medesime modalità può essere autorizzata la ricerca di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.

Dal punto di vista procedurale, il Pubblico Ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale per le finalità innanzi indicate, il quale con decreto motivato precisa l’area geografica di applicazione, le persone specificamente ricercate, il tempo necessario (pari a quindici giorni, prorogabili per egual periodo con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora permangano le condizioni). Nei casi di urgenza e quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave, il Pubblico ministero dispone l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale con decreto motivato da comunicarsi entro le successive ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari; costui, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione delle operazioni. Qualora non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero, provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle successive dodici ore trasmettono allo stesso la richiesta di autorizzazione; se ne ricorrono i presupposti, il Publico Ministero nelle seguenti ventiquattro ore dall’avvio del sistema richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida, da effettuarsi nelle successive quarantotto ore.

L’ultimo comma dell’articolo in esame stabilisce il non utilizzo dei risultati forniti dal sistema allorquando vi sia il mancato rispetto dei casi previsti dalla legge o delle disposizioni procedurali descritte, determinandone la cancellazione, salvo che costituiscano corpo di reato.

Gli artt. 14 e 15 recano modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per i quali si rimanda alla lettura del dato normativo.

Continuando la disamina delle norme di interesse per le Forze dell’ordine, occorre soffermarsi brevemente sugli ultimi due articoli enucleati nel provvedimento de quo.

L’art. 21, nello specifico, detta disposizioni transitorie sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia statuendo che qualora gli stessi, alla data di entrata in vigore del decreto in parola, formassero oggetto di rapporti contrattuali ovvero in fase di sviluppo o sperimentazione per finalità di polizia ovvero già in uso, dovranno essere resi compatibili con le disposizioni del Capo II del Titolo I entro un anno dalla predetta data, da ciascuna Forza di polizia per quanto di rispettiva competenza.

Infine, l’art. 22 prevede una clausola di invarianza finanziaria precisando che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto in esame con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza ulteriore aggravio di oneri.

CONCLUSIONI

Quanto innanzi ha evidenziato il complesso e articolato settore connesso all’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicato alle attività di polizia, illustrandone i principali aspetti di interesse sui quali gli addetti ai lavori sono chiamati ad operare, soprattutto di natura procedurale, contemperando da un lato le esigenze delle Forze dell’ordine (per le quali tali strumenti rappresentano un utile ausilio), dall’altro il necessario rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

– legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025;

– Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;

– Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005;

– Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1991;

– decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980;

 

SITOGRAFIA:

– https://www.gazzettaufficiale.it/30 giorni/serie_generale;

– https://www.normattiva.it

[1] Al riguardo, vedasi l’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121: “Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

  1. l’Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
  2. il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

…omissis…”.

[2] Si riporta, per pronta consultazione, il testo dell’art. 3 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (c.d. legge IA): “Art. 3 (Principi generali) – 1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

  1. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
  2. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.

…omissis…6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurato, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l’adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l’utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza…omissis…”.

[3] Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.

[4] L’art. 64 richiamato dal provvedimento in commento, disciplina il Comitato per l’Anagrafe nazionale delle ricerche cui comunicare tutte le notizie (fatte salve le disposizioni in ordine alla protezione dei segreti) relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Inoltre, la norma precisa che le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e provati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica, per poter accedere a finanziamenti pubblici devono essere iscritte in apposito schedario a cura dell’anagrafe nazionale delle ricerche.

[5] Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1991.

[6] Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

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