Parlare di tutela dei diritti umani e di custodia della dignità della persona impone, sul piano etico, giuridico e sociologico, prima ancora che istituzionale, di interrogarsi con rigore metodologico e scientifico sulle forme, sui linguaggi e sulla pervasività del potere criminale organizzato: perché ogni potere che condiziona le scelte, trasforma il bisogno in dipendenza, il diritto in favore, comprime l’autodeterminazione e assoggetta la persona lede, prima ancora della legalità, la sua libertà fondamentale; e difendere la dignità dell’uomo significa, necessariamente, comprendere e contrastare tutto ciò che pretende di sottrargli il diritto di essere libero.¹
La criminalità organizzata costituisce una delle forme più pervasive di aggressione all’ordinamento democratico, non soltanto per la capacità di infiltrare l’economia, condizionare le istituzioni e alterare il libero esercizio delle attività sociali e produttive, ma perché tende, per propria natura, a sostituire alla forza impersonale della legge un sistema di relazioni fondato sull’assoggettamento, sulla dipendenza, sull’intimidazione e sul controllo. ²
Sotto questo profilo, il fenomeno mafioso non investe esclusivamente la dimensione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Esso incide direttamente sulla sfera dei diritti fondamentali della persona, comprimendone la libertà, alterandone l’autodeterminazione e, nei contesti nei quali riesce a radicarsi, compromettendo le condizioni necessarie per il pieno sviluppo della dignità umana.
Contrastare la criminalità organizzata significa, pertanto, difendere contemporaneamente la sicurezza della Repubblica e la libertà dei suoi cittadini. Tale assunto assume una particolare rilevanza nei luoghi di privazione della libertà personale, nei quali l’ordinamento attribuisce allo Stato il potere più penetrante che possa essere legittimamente esercitato sulla persona: quello di limitarne la libertà. È precisamente nell’esercizio di questo potere che si misura la qualità dello Stato di diritto.
La sicurezza quale condizione di effettività dei diritti
Occorre anzitutto superare una rappresentazione, ancora ricorrente, secondo la quale sicurezza e tutela dei diritti costituirebbero esigenze necessariamente contrapposte. In un ordinamento democratico la sicurezza non può identificarsi con l’arbitrio, né con l’indiscriminato esercizio della coercizione. Essa rappresenta, piuttosto, la condizione istituzionale entro la quale i diritti possono essere concretamente garantiti. ³
Un istituto penitenziario è autenticamente sicuro quando lo Stato ne conserva integralmente il governo; quando il personale può esercitare le proprie funzioni in condizioni adeguate di tutela e autorevolezza; quando nessuna persona detenuta è sottoposta alla violenza, alla sopraffazione o al dominio di altri; quando vengono impediti traffici illeciti, intimidazioni e forme di controllo criminale; quando, contestualmente, sono assicurati salute, difesa, istruzione, affettività, lavoro, trattamento e relazioni con il mondo esterno secondo quanto previsto dall’ordinamento.
La sicurezza diviene, in questa prospettiva, anche un parametro qualitativo dell’effettività dei diritti. Quanto più lo Stato è autorevolmente presente, tanto minore è lo spazio disponibile per l’arbitrio, per la violenza e per la riproduzione di poteri alternativi a quello legittimo. Non vi è dunque un carcere della sicurezza contrapposto a un carcere dei diritti. Vi è un unico modello costituzionalmente ammissibile: quello nel quale legalità, sicurezza e dignità della persona costituiscono differenti espressioni della medesima responsabilità pubblica.
Il limite del potere come manifestazione dell’autorità dello Stato
La Costituzione affida all’articolo 27 principi che dovrebbero rappresentare la premessa di ogni politica penitenziaria: l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, dovendo tendere alla rieducazione del condannato. ⁴
Negli istituti penitenziari sono presenti persone definitivamente condannate, ma anche persone sottoposte a custodia cautelare e, pertanto, assistite dalla presunzione di non colpevolezza. La storia giudiziaria conosce, inoltre, vicende di persone che hanno sperimentato la privazione della libertà e la cui innocenza è stata successivamente riconosciuta. Questi elementi impongono di respingere qualsiasi sovrapposizione tra condizione detentiva, colpevolezza e valore della persona. Ma il principio assume una portata ancora più generale: anche dinanzi alla responsabilità definitivamente accertata, la persona non coincide mai integralmente con il reato commesso.
La libertà può essere legittimamente limitata nelle forme e nei casi previsti dalla legge. La dignità, invece, non è nella disponibilità dell’autorità pubblica. La Corte costituzionale ha chiarito che la restrizione della libertà personale non comporta una capitis deminutio: i diritti inviolabili incontrano i limiti inerenti alla legittima restrizione, ma non sono annullati dalla condizione detentiva. ⁵ È proprio la capacità di porre un limite al proprio potere a distinguere lo Stato democratico da ogni altra forma di dominio.
Falcone e Borsellino: dall’eredità della memoria alla responsabilità del metodo
In tale quadro, il riferimento a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino acquista significato soltanto se sottratto alla dimensione meramente commemorativa e ricondotto alla sua più rigorosa valenza istituzionale.
La loro eredità consegna alle istituzioni innanzitutto un metodo. Conoscere i fenomeni prima di pretendere di governarli. Comprenderne le trasformazioni. Ricostruire relazioni e interessi. Condividere responsabilmente le conoscenze tra istituzioni, nel rispetto delle rispettive competenze. Non consentire che frammentazioni amministrative, autoreferenzialità o zone d’ombra producano spazi nei quali il potere criminale possa consolidarsi. ⁶
L’antimafia culturale, in questa prospettiva, è esercizio quotidiano, rigoroso e verificabile della responsabilità pubblica. Ed è proprio questo metodo a offrire una chiave di lettura particolarmente significativa anche per il sistema penitenziario. Le organizzazioni mafiose costruiscono e conservano il proprio potere attraverso vincoli di appartenenza, protezione, dipendenza, intimidazione e riconoscenza. Contrastarle significa certamente impedirne la capacità di comunicazione, comando e riorganizzazione; significa, tuttavia, anche intervenire sulle condizioni che consentono a quei vincoli di sopravvivere distruggendo le vite delle persone più fragili.
Dove lo Stato arretra, altri poteri possono occupare lo spazio lasciato disponibile. Vale nei territori. Vale nell’economia. Vale, con caratteristiche specifiche, anche nel carcere.
I diritti come infrastruttura della sicurezza
Da questa consapevolezza deriva una considerazione che merita di essere posta al centro di una moderna politica di sicurezza penitenziaria, capace di non lasciare indietro i dilemmi etici e quindi il nuovo concetto di etica penitenziaria per un welfare reale e concreto delle comunità dentro e fuori le mura.
Garantire effettivamente i diritti delle persone detenute non rappresenta una concessione antagonista alle esigenze di sicurezza. Può costituire, al contrario, uno degli strumenti attraverso i quali sottrarre spazio alla capacità delle organizzazioni criminali di generare appartenenza e dipendenza.
Un’amministrazione presente, una sanità efficiente, percorsi seri di istruzione e formazione, opportunità di lavoro, trattamento individualizzato, tutela delle relazioni familiari e prospettive concrete di reinserimento non appartengono a una concezione debole dell’esecuzione penale, piuttosto a una concezione esigente dello Stato.
Uno Stato che controlla deve anche proteggere. Uno Stato che limita deve garantire. Uno Stato che pretende il rispetto della legge deve essere, per primo, rigorosamente fedele alla legge. Non si tratta soltanto di un postulato etico: l’ordinamento penitenziario dispone che a ogni persona privata della libertà siano garantiti i diritti fondamentali e che ordine e disciplina siano mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone ristrette.⁷
È qui allora che la c.d. “antimafia penitenziaria”, la si chiami legalità penitenziaria se “antimafia” fa paura, può e deve assumere una dimensione scientifica verificabile e qualificata: non soltanto impedire che il carcere divenga luogo di conservazione o riorganizzazione delle appartenenze criminali come purtroppo a vierie latitudini avviene, ma costruire le condizioni affinché i luoghi di privazione della libertà personale siano il momento in cui si recide ogni contatto con il passato. Fatta salva la presunzione di innocenza per chi è in attesa di giudizio e per coloro che il carcere lo hanno vissuto da innocenti come la storia ci insegna.
Dalla custodia alla sicurezza della comunità
È importante sottolineare come la questione penitenziaria non termina davanti al cancello dell’istituto. Ogni persona che conclude l’esecuzione della pena ritorna nella società. La domanda decisiva, anche sotto il profilo della sicurezza collettiva, è dunque in quali condizioni vi faccia ritorno. E al “dopo pena” chi ci pensa realmente? Che politiche strutturali abbiamo messo in campo nell’ultimo ventennio?
La capacità dello Stato di custodire una persona per anni costituisce soltanto una parte della sicurezza. L’altra, più complessa, consiste nella capacità di creare le condizioni perché, una volta restituita alla libertà, quella persona non torni a delinquere. La funzione rieducativa della pena assume, sotto questo profilo, anche il valore di politica pubblica di prevenzione. L’ordinamento penitenziario orienta, infatti, il trattamento al reinserimento sociale e a modelli capaci di favorire autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione. ⁸
Ciò non comporta alcuna attenuazione della responsabilità individuale, né può tradursi nella rimozione della sofferenza delle vittime. Al contrario, responsabilizzare significa porre la persona di fronte alle conseguenze delle proprie condotte e pretendere che il percorso di esecuzione della pena possa diventare, ove possibile, occasione concreta di revisione, consapevolezza e cambiamento. È su questo terreno che sicurezza, legalità e dignità cessano definitivamente di apparire categorie concorrenti.
La criminalità organizzata consolida il proprio potere attraverso la compressione della libertà, lo sfruttamento delle fragilità e la trasformazione del bisogno in dipendenza. La Repubblica deve perseguire il processo inverso: trasformare la fragilità in tutela, la dipendenza in autonomia, la responsabilità per il passato nella possibilità di costruire un futuro conforme alla legge. La differenza culturale più profonda tra il potere mafioso e l’autorità democratica risiede, in fondo, proprio qui: il primo necessita di persone assoggettate, lo Stato di diritto si adopera per custodire, crescere ed elevare persone libere e responsabili. La meritocrazia poi sarebbe una conseguenza.
Ed è proprio nei luoghi nei quali la libertà viene legittimamente limitata che la Repubblica è chiamata a dimostrare, con maggiore rigore, che la dignità dell’uomo resta indisponibile e che l’esercizio dell’autorità trova nella legge non soltanto la propria forza, ma anche il proprio limite affinchè ne sia riconosciuta l’autorevolezza.
NOTE
- Cfr. Costituzione della Repubblica italiana, artt. 2, 3 e 13. Con specifico riferimento alla condizione detentiva, v. Corte cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26, che riconduce la tutela della dignità della persona ristretta al patrimonio dei diritti inviolabili che permane durante l’esecuzione penale.
- Sul carattere strutturale e relazionale del potere mafioso, sui meccanismi di appartenenza, intimidazione, reclutamento e sulle articolazioni economiche e sociali di Cosa nostra, cfr. G. Falcone, con M. Padovani, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991; P. Arlacchi, La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, il Mulino, Bologna, 1983.
- Cfr. Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, Recommendation Rec(2006)2-rev to member States on the European Prison Rules, adottata l’11 gennaio 2006 e rivista e modificata il 1° luglio 2020. Le Regole penitenziarie europee collocano dignità, sicurezza, trattamento, gestione degli istituti e tutela delle persone ristrette all’interno di un quadro unitario di principi dell’esecuzione penitenziaria.
- Costituzione della Repubblica italiana, art. 27, commi 2 e 3: principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e finalità rieducativa della pena. Cfr. altresì l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1, in particolare commi 1, 3, 4, 5 e 7.
- Corte cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26. La Corte afferma che i diritti inviolabili dell’uomo non sono annullati dalla restrizione della libertà personale e che quest’ultima non determina una capitis deminutio del soggetto ristretto di fronte alla discrezionalità dell’autorità incaricata dell’esecuzione.
- Sul contributo di Giovanni Falcone alla conoscenza scientifica e operativa del fenomeno mafioso e sul metodo di indagine fondato sulla ricostruzione unitaria delle strutture, delle relazioni e degli interessi criminali, cfr. G. Falcone, con M. Padovani, Cose di Cosa Nostra, cit. Sul metodo coordinato e integrato del pool antimafia e sulla conoscenza d’insieme del fenomeno mafioso che esso rese possibile, v. anche Istituto della Enciclopedia Italiana, voci e approfondimenti dedicati a Giovanni Falcone e al pool antimafia.
- L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1, commi 3-5: a ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale; ordine e disciplina devono essere mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà e non sono ammesse restrizioni non giustificabili dalle esigenze previste dalla legge.
- L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1, commi 1 e 2. Il trattamento penitenziario deve conformarsi a modelli che favoriscano autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione e deve tendere, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale.
BIBLIOGRAFIA E FONTI
Fonti normative e giurisprudenziali
Costituzione della Repubblica italiana, in particolare artt. 2, 3, 13 e 27.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con particolare riferimento all’art. 1.
Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, in materia di diritti inviolabili delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale e relativa tutela giurisdizionale.
Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, Recommendation Rec(2006)2-rev to member States on the European Prison Rules, 11 gennaio 2006, revised and amended 1 July 2020.
Criminalità organizzata e metodo antimafia
Arlacchi P., La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, il Mulino, Bologna, 1983.
Caponnetto A., con Lodato S., I miei giorni a Palermo. Storie di mafia e di giustizia, Garzanti, Milano, 1992.
Falcone G., con Padovani M., Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991.
Falcone G., Rapporto sulla mafia degli anni ’80. Gli atti dell’Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, a cura di L. Galluzzo, F. La Licata e S. Lodato, S.F. Flaccovio, Palermo, 1986.
Istituto della Enciclopedia Italiana, Dizionario Biografico degli Italiani, voce «Giovanni Falcone», Roma, Treccani.
Giovanna Francesca RUSSO
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