La digitalizzazione nelle comunicazioni e notificazioni penali

di Tommaso De Giovanni e Demetrio Cuzzocrea

Il Processo Penale Telematico è ricompreso in una serie di istituti che, a seguito del passaggio dall’analogico al digitale, hanno subito una moltitudine di trasformazioni, tali da indurre il legislatore a regolamentarne alcuni aspetti. La transizione digitale, in ambito processuale penale, ha coinvolto quindi gli istituti: delle comunicazioni e notifiche telematiche, con il nuovo concetto di domicilio digitale; del fascicolo informatico e del documento digitale, con riferimento anche alla firma digitale; del deposito degli atti processuali, nella forma telematica e l’utilizzo dei portali ministeriali per la trasmissione degli stessi. La digitalizzazione nelle comunicazioni e notificazioni penali (consultabile sulla rivista online in forma più approfondita) è il primo di una serie di tre articoli che, unitamente alla disciplina del fascicolo informatico e della forma dei documenti, e al deposito degli atti nella forma telematica e l’utilizzo dei portali, completerà l’intero format del Processo Penale Telematico. A differenza degli altri istituti che compongono l’insieme del PPT, per i quali la riforma Cartabia entra in un regime transitorio che verrà superato all’esito dell’emissione di un decreto regolamentare del Ministero della Giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 (art. 87 e 87bis D.Lgls 150/22), l’istituto delle notificazioni, aggiornato alla riforma, sta producendo i suoi effetti dal 30 dicembre 2022.


1. Il concetto di domiciliazione ed i “pubblici elenchi”

Sotto l’aspetto giuridico la dichiarazione o l’elezione di un domicilio consiste in una manifestazione di volontà di un soggetto circa la scelta di un luogo e/o di una persona al fine specifico della ricezione di un atto, compreso un indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato.
Nell’ambito delle notificazioni penali, si identificano varie tipologie e concetti di “domiciliazione” (art. 161 c.p.p):
Il domicilio dichiarato, in genere in uno dei luoghi descritti nell’art. 157 comma 1 cpp, è appunto il luogo presso il quale il soggetto indica, in modo formale, la propria determinazione alla ricezione degli atti. Anche un indirizzo di posta elettronica certificata, che come vedremo riveste anche la nozione di domicilio digitale, è un domicilio dichiarato.
Nel domicilio eletto il soggetto, oltre a scegliere un luogo diverso rispetto alla propria residenza, indica anche una persona, c.d. domiciliatario, alla quale vuole che gli siano consegnati gli atti (es. genitori, avvocato, ecc.).
Il domicilio determinato, è individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione, in genere con consegna a mani proprie, a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio. (cfr. Sent. Cass. nr. 50973/18).
Il domicilio ex lege esula dalla volontà e dalle indicazioni del soggetto, in quanto è imposto e determinato dalla legge (es. notifica all’imputato non detenuto successiva alla prima da effettuare presso il difensore, ex art. 157-bis cpp).
Il domicilio digitale (dichiarato o risultante da pubblici elenchi) ai sensi dell’art. 1 comma 1, lettera n-ter del CAD, è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, tutte le notifiche telematiche da parte dell’AG, dovevano essere necessariamente realizzate presso il domicilio digitale del destinatario reperito presso “pubblici elenchi” poiché il semplice “recapito telematico” dell’imputato o di un’altra parte privata, ovvero un indirizzo di posta elettronica, pur se certificata, non era di per sé domicilio idoneo ai fini della notifica, non soddisfacendo la previsione dell’art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012.
Adesso, secondo la nuova disciplina il soggetto può dichiarare domicilio, ed è qui il vero punto di svolta del nuovo impianto normativo, presso «un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato» con valore legale, anche se non iscritto a pubblici elenchi, ricavabili all’interno della normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale:
L’INI PEC – Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis del CAD) – è l’elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata delle società, delle imprese individuali e dei professionisti iscritti ad un ordine professionale.
L’IPA – Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6-ter del CAD) – è l’elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge, tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
L’ INAD – Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6-quater del CAD) – è il nuovo elenco pubblico valido ai fini del ricevimento delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale dalla Pubblica Amministrazione ed è da considerare come un passo epocale per la digitalizzazione della PA e i suoi rapporti con i cittadini. La gestione dell’INAD è affidata all’AgID che trasferisce i domicili digitali all’interno dell’ANPR .

Altro importante elenco gestito dal Ministero della Giustizia è il ReGIndE – Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (art. 7 Decreto 44 MG del 2011) – che contiene i dati identificativi, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, dei soggetti abilitati esterni, appartenenti ad un ente pubblico, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria.

2. Gli organi notificatori

Con le modifiche intervenute nel Titolo V delle notificazioni, l’Ufficiale Giudiziario non è più il dominus delle notifiche, che ne conserva però l’esecuzione in determinate situazioni previste dalla normativa (art. 148 comma 5). I principali organi notificatori, individuati dall’art. 148 c.p.p. commi 1, 2 e 3 sono senza dubbio le Segreterie e le Cancellerie giudiziarie che provvedono, con la norma generale, alle notifiche telematiche, nonché alla redazione del verbale in caso di lettura dei provvedimenti e alla ricezione di copia dell’atto in forma di documento analogico con annotazione sull’originale dell’avvenuta consegna.
Nei casi in cui la legge disponga altrimenti, rispetto alle notifiche telematiche, specie per i domicili dichiarati o eletti in luoghi fisici, gli Ufficiali Giudiziari, o chi ne esercita le funzioni, ai sensi dell’art.148 comma 5 c.p.p., pur perdendo il primato, rimangono sicuramente importanti organi notificatori. La Polizia Giudiziaria, ai sensi degli artt. 148 comma 6 e 157-ter comma 2 cpp, è organo notificatore “sicuro”, nelle circostanze previste dalla legge. Ultimo organo notificatore individuato all’interno della normativa è la Polizia Penitenziaria che ai sensi degli artt. 148 comma 7 e 156 commi 1 e 2, procede alle notificazioni degli atti nei procedimenti con detenuti (anche per causa diversa), e nei casi d’urgenza, in quelli davanti al Tribunale del Riesame.

3. Le forme di notificazione

La notificazione è lo strumento attraverso il quale un atto processuale ricettizio viene portato a conoscenza del destinatario.
Il legislatore ha operato una summa divisio circa le forme di notificazione in base agli atti e soprattutto alla fase processuale, accentuando la netta separazione tra conoscenza presunta e conoscenza effettiva dell’atto, specie per quelli essenziali volti ad assicurare la partecipazione al giudizio. La nuova disciplina ha realizzato un notevole restyling dell’istituto, impostando nel procedimento notificatorio la regola generale della modalità telematica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, che assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione (art. 148 comma 1 cpp).
Altre forme di notificazione si riscontrano:
nella lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore, purché ne sia fatta menzione nel verbale (art. 148 comma 2 cpp); nella consegna di copia in forma di documento analogico dell’atto all’interessato da parte della Cancelleria o della Segreteria, degli Ufficiali Giudiziari, della PG, della Polizia Penitenziaria; nel deposito dell’atto in Segreteria/Cancelleria per la P.O. quando risultano ignoti i luoghi indicati (art. 154 comma 1 cpp), per il querelante quando manca la dichiarazione/elezione di domicilio o se risulta insufficiente (art. 153-bis comma 5 cpp), così come per la parte civile (art. 154 comma 4 cpp); nella consegna al difensore: ex lege per la notifica all’imputato/indagato non detenuto successiva alla prima (art. 157 bis cpp), all’ imputato detenuto irreperibile (art. 158 cpp), al latitante o evaso (art. 165 cpp), alla P.O. (art. 33 disp.att. cpp) e al querelante (art. 90-bis cpp) in caso di nomina del difensore; nelle notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo: quando ricorre una situazione di urgenza per le persone diverse dall’imputato (art. 149 cpp); nelle notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese, quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni l’ A.G. può disporre che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia (art. 155 cpp); nelle notificazioni col mezzo della posta, nei casi di cui all’art. 148 comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali (art. 170 cpp).
La comunicazione di cortesia, di nuova introduzione, è una forma di garanzia che viene espletata nel caso in cui, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario, dal domiciliatario o dal difensore. In questo caso il personale di segreteria o cancelleria da avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell’articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l’esito (art. 63 bis disp.att. cpp).

4. Notifica all’imputato (indagato) detenuto

Si distinguono tre forme di notificazione che mutano in base al luogo di detenzione.
Le notifiche all’imputato ristretto presso una struttura carceraria, anche per cause diverse rispetto al procedimento penale per cui si procede, sono sempre eseguite (prima e successive) nel luogo di detenzione mediante consegna dell’atto alla persona detenuta (art 156 comma 1 cpp).
Se l’imputato è ristretto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, la notificazione è eseguita a norma dell’art. 157 cpp, con esclusione della notifica presso il domicilio telematico, ex art. 148 comma 1 (art 156 comma 2 cpp).
Nei casi di detenzione in struttura carceraria all’estero, la notificazione è eseguita a norma dell’art. 169 cpp, ovvero nelle forme di notifica dell’imputato all’estero.

5. Notifica all’imputato (indagato) non detenuto

Per ciò che riguarda la notificazione all’imputato “libero” la riforma Cartabia ha previsto un doppio binario facendo distinzione tra atti introduttivi del giudizio e atti diversi. Le notifiche degli atti introduttivi del giudizio sono disciplinate nel nuovo articolo 157 ter cpp, nel quale il legislatore ha presunto un regime di garanzia volto ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto.
La documentazione degli atti introduttivi riguardano in particolare: l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Le forme di notificazione indicate sono: notifica nel domicilio dichiarato o eletto (quindi anche digitale) ex art.161 comma 1 cpp; in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio, notifica tramite consegna di copia dell’atto analogico all’interessato, ex art. 157 cpp; nei casi di urgenza previsti dalla normativa a mezzo di Polizia Giudiziaria (art. 157-ter comma 2).

Per le notifiche degli atti diversi, residuali rispetto a quelli introduttivi del giudizio, il legislatore ha previsto una netta distinzione tra prima notifica, ex art. 157 cpp e notifiche successive alla prima, ex art. 157-bis cpp. In caso di domicilio digitale dichiarato (o ricavabile da pubblici elenchi) la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita con la regola generale della notifica telematica, ai sensi dell’art. 148 comma 1 cpp.
Se l’imputato/indagato non dispone di domicilio digitale, ex art. 148 comma 4 cpp, le notifiche verranno effettuate con le disposizioni di cui all’art. 157 cpp, in particolare: se l’imputato/indagato ha già ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161 comma 01 cpp le notifiche avvengono mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio; se l’imputato/indagato non ha ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161 comma 01, le notifiche avvengono in forma di documento analogico (art.157 cpp);
altre forme, ricavabili dalla normativa, sono la lettura di provvedimenti del PM o del Giudice con menzione nel verbale e la consegna di copia del documento, con annotazione sull’originale dell’avvenuta consegna.

Contestualmente alla prima notifica, l’indagato/imputato deve essere avvisato dall’AG o dall’organo notificatore (a pena di nullità, cfr art. 171 comma 1 lettera e) che, ai sensi dell’art. 157 comma 8-ter cpp, le notificazioni successive alla prima saranno effettuate presso il difensore, con l’onere di indicare un recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni.
Le notifiche all’imputato/indagato non detenuto successive alla prima sono eseguite, in ogni stato e grado del procedimento, mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio, con esclusione delle notifiche relative agli atti di vocatio in iudicium, di cui all’art. 157-ter cpp. Per tutte le notifiche effettuate a persona diversa dell’indagato o imputato, con eccezione del difensore e del domiciliatario, la Segreteria o Cancelleria esegue la comunicazione di cortesia, nelle modalità descritte.
Le notifiche dell’imputato/indagato irreperibile sono eseguite mediante consegna al difensore, che lo rappresenta, ai sensi dell’art. 159 cpp. Anche per le notificazioni da effettuare all’imputato latitante o evaso il legislatore ha previsto un doppio binario (art. 165 cpp). Per gli atti introduttivi del giudizio, ex art. 157 ter cpp, si privilegia in prima battuta la notifica presso l’eventuale domicilio dichiarato/eletto nelle forme di cui all’art. 157 cpp, per gli atti diversi, la notifica si effettua, sempre, mediante consegna al difensore ex art. 165 comma 1 cpp.
L’imputato interdetto o infermo di mente è rappresentato in giudizio dal tutore e dal curatore speciale. Ai sensi dell’art. 166 cpp le relative notifiche sono effettuate presso il tutore (per gli incapaci assoluti) e presso il curatore speciale se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’art. 71 comma 1 cpp (incapacità relativa), con le con le forme fin qui descritte.
La regola generale per la notificazione agli imputati/indagati residenti all’estero è quella telematica ai sensi dell’art. 148 comma 1 cpp da effettuarsi presso il domicilio digitale. Quando l’A.G. non può procedere con la modalità telematica, invita l’imputato a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ovvero a dichiarare domicilio digitale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel termine di trenta giorni dall’invito non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 169 cpp).

6. Notifica alla Persona Offesa

La riforma Cartabia ha operato una netta distinzione per le notificazioni alla persona offesa, prevedendo una disciplina speciale per la PO querelante. La P.O. che abbia proposto querela ha in premessa l’obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio (anche telematico), anche con atto successivo, ed ovviamente di comunicare ogni eventuale modifica dello stesso (art. 153-bis cpp e art. 90 bis comma 1 a-quinquies cpp). Oltre la notifica telematica, ex art. 148 comma 1 cpp, altre forme sono disciplinate all’interno degli artt. 153-bis cpp e 90-bis cpp, ovvero: notifica nel domicilio dichiarato o eletto (anche digitale), ex art 153-bis comma 1,2, 3 e 4 cpp; presso il difensore di fiducia, nel caso in cui il querelante abbia inteso nominare un avvocato, ex art. 90 bis comma 1 a-quinquies cpp; deposito presso la segreteria del PM o la cancelleria del Giudice, ex lege, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, o se lo stesso risulta insufficiente/inidoneo, ex art 153 bis comma 5 cpp.
La P.O. che non abbia proposto querela ha facoltà di eleggere o dichiarare un domicilio (anche digitale), ex art 90 comma 1bis cpp. Anche qui la regola è sempre la notifica telematica, ex art. 148 comma 1 cpp, in mancanza, la normativa prevede variegate forme di notifica: presso il domicilio dichiarato (anche digitale) o eletto in modo facoltativo, secondo le diposizioni di cui all’ art. 153- bis comma 4 cpp; quando manca la dichiarazione o elezione di domicilio, con le forme di cui all’art. 157 commi 1,2,3,4 e 8, a mezzo di Ufficiali Giudiziari; presso il difensore di fiducia nominato (art. 33 disp att cpp); per pubblici annunzi, con le modalità già descritte, ai sensi dell’art. 155 cpp; a mezzo telefono, nei casi d’urgenza, con conferma tramite telegramma o posta elettronica secondo le disposizioni di cui all’art.149 cpp; con deposito dell’atto in Segreteria/Cancelleria se risultano ignoti i luoghi di residenza o domicilio indicati dalla P.O. (art. 154 comma 1 cpp).

7. Notifiche alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Sono eseguite in modalità diverse, in base alla costituzione o meno in giudizio degli stessi. Se costituiti in giudizio le notificazioni sono eseguite presso i difensori ai sensi dell’art. 154 comma 4 cpp. Se non costituiti in giudizio vale per tutti la regola della notificazione telematica, ex art. 148 comma 1 cpp. In mancanza di domicilio digitale, la prima citazione al responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, è gestita nelle forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto, ex art.157 cpp. (art. 154 comma 2 cpp), ed in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio nel luogo in cui si procede, le notificazioni verranno eseguite mediante deposito nella Cancelleria del giudice competente.

8. Gli applicativi ministeriali a servizio delle attività di notificazione

Oltre agli strumenti normativi, la transizione digitale della giustizia penale ha richiesto, interventi dal lato tecnico, di adeguamento dei software applicativi per la gestione dei vari istituti in incipit indicati. Gli strumenti software oggi utilizzati presso le segreterie e cancellerie giudiziarie per le notifiche telematiche penali sono:
l’applicativo SNT (Sistema Notifiche Penali Telematiche) che è un sistema centralizzato web-based, in vigore dal 11 dicembre 2014, e consente l’acquisizione di documenti informatici, la consultazione e condivisione degli stessi, nonché la gestione, l’invio, il monitoraggio e la registrazione delle notifiche, tramite la PEC di sistema, agli indirizzi inseriti in ReGIndE;
l’applicativo Document@, che, allo stato, gestisce il fascicolo penale telematico, permette agli utenti di inviare telematicamente le notificazioni di documenti già presenti nel fascicolo, tramite la funzione TIAP-PEC, che si pone in modo alternativo a SNT;
altro strumento per le notificazioni, specie nei casi di temporaneo malfunzionamento dei software di riferimento sopra menzionati, rimane sempre la casella PEC assegnata al singolo ufficio giudiziario.
Il Ministero della Giustizia, anche al fine di superare il regime transitorio imposto dalla riforma Cartabia relativo al Processo Penale Telematico, sta lavorando alla reingegnerizzazione verso un unico e funzionale sistema di notificazione interconnesso direttamente al nuovo gestore documentale (Mercurio) che sarà presente all’interno dell’ecosistema WFM (work flow management). ©

 

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