Utilità delle impronte papillari per l’identificazione personale

di Silvestro Marascio

Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, sentenza n. 12380 del 18 giugno 2015 e depositata il 27 novembre 2015
Con la sentenza pronunciata nel giugno 2015 viene prosciolto dall’accusa di rapina un giovane calabrese, ricondotto al reato di cui è accusato da un’impronta digitale, repertata su uno scooter utilizzato per la rapina, e da una tipica espressione dialettale udita dagli astanti durante il fatto (i rapinatori erano travisati). Il GIP non ha ritenuto le fonti di prova utili per addivenire ad una sentenza di condanna “oltre ogni ragionevole dubbio” utilizzando per le proprie motivazioni il “teorema di Bayes”.


 Premessa
L’ultimo tassello componente il variegato universo giurisprudenziale circa l’utilità delle impronte digitali si è arricchito con la Sentenza pronunciata dal GIP di Milano a giugno 2015, ed ancora più recentemente con la procedura di infrazione ai danni dell’Italia, da parte dell’UE, circa la mancata identificazione degli immigrati transitati sul territorio nazionale perché agli stessi non sono state assunte le impronte papillari, utili per l’alimentazione della banca dati Eurodac.
Prescindendo da quanto possano rilevare la dicotomia tra verità storica e processuale, l’obiettivo del presente studio è descrivere lo stato dell’arte in materia di identificazione dattiloscopica, cercando di rispondere alla domanda se le impronte possono essere considerate uno strumento ancora valido.

1.     Indagine tecnica e di polizia giudiziaria a confronto
La tipica indagine di P.G. è l’attività investigativa attuata dai vari uffici di polizia appena ricevuta la notizia di reato, concretizzandosi grazie all’osservazione, al pedinamento e alla conoscenza del territorio; l’indagine tecnica prescinde da quanto appena descritto realizzandosi attraverso la collaborazione di propri comparti scientifici (anche esterni come università, istituti di medicina legale, ecc.) e rappresenta un’attività altamente specialistica. In linea di massima l’indagine tecnica viene ad attivarsi come conseguenza dell’attività investigativa e gli istituti d’interesse sono due: consulenza e perizia.
La differenza tra le stesse può consistere nel momento procedurale o, più in generale, nella figura che la richiede. L’art. 359 c.p.p. prevede che il P.M., per eseguire le operazioni tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze, può avvalersi di consulenti autorizzando gli stessi ad assistere la P.G. in ogni atto dell’inchiesta, ed è qui che si possono verificare gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. al fine di evitare la dispersione delle risultanze di un prova che potrebbe sfociare nell’incidente probatorio. La perizia, ex art. 220 c.p.p., invece ha come obiettivo il rendere fruibile al Giudice determinate conoscenze delle quali lo stesso è estraneo per oggettiva incapacità.

L’attività tecnica può rappresentare la naturale conseguenza di un’operazione di polizia giudiziaria tradizionale allorquando vi è la necessità di “interpretare” quanto individuato sulla scena di un crimine: protagonista è in questo caso un operatore di laboratorio che svolgerà tutti gli accertamenti utili sui reperti a disposizione, stilando una relazione tecnica che sarà posta nelle disponibilità dell’autorità inquirente. Sovente il Codice si riferisce ad “accertamenti” e “rilievi”, lo stesso legislatore cita le due attività senza esplicarne differenze/competenze necessarie salvo che a compierle siano Ufficiali di Polizia Giudiziaria, provvedendo ad indicare deroghe in favore degli agenti nelle disposizioni attuative. Per dirimere dubbi è intervenuta la Cassazione con Sentenza del 20 novembre 2000: con rilievi s’intende la semplice individuazione, raccolta ed acquisizione dei dati, con accertamento s’intende uno studio critico sugli stessi e la redazione di una relazione finale. Ad esempio, una prima fase, quella dei rilievi, sarà effettuata da personale qualificato presso gli uffici territoriali delle FF.OO. i quali reperteranno sulla scena criminis i frammenti papillari colà individuati, una seconda fase, l’accertamento, sarà posta in essere dal dattiloscopista in servizio presso i reparti scientifici, dove materialmente avviene la comparazione con i dati rinvenuti in A.F.I.S. e la redazione di un referto conclusivo.

 

…continua su EDICOLeA

 

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