La nomina del difensore e gli atti equipollenti alla dichiarazione scritta

di Andrea Girella

Nel processo penale, salvo i casi di imputazione per reati minori, la difesa tecnica è obbligatoria, in adesione e rispetto dei dettami costituzionali che la considerano un diritto inviolabile. Tuttavia, atteso il valore che viene riconosciuto al rispetto della formalità di alcuni atti nel nostro Ordinamento, possono sorgere alcuni dubbi sulla validità di alcuni atti in caso di mancanze procedurali.

 


Per la Costituzione (art. 24) “(…) la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, con ciò annoverando il diritto alla tutela giurisdizionale tra i principi supremi del nostro Ordinamento, in quanto è allo stesso tempo funzione del processo e diritto individuale e garanzia di corretto accertamento giudiziale.
Con il termine difesa nel processo penale si identifica la funzione dialetticamente contrapposta all’accusa che l’imputato (autodifesa) e il suo difensore (difesa tecnica) esercitano innanzi ad un giudice imparziale.
Nel processo penale, salvo i casi di imputazione per reati minori, la difesa tecnica è obbligatoria: se l’imputato omette di nominare un difensore di sua fiducia, si provvede alla nomina d’ufficio. Quanto al contenuto, la difesa tecnica può scindersi in assistenza e rappresentanza, consistenti rispettivamente nella consulenza prestata durante l’iter processuale ad integrazione della difesa personale e nella sostituzione del difensore all’imputato per l’esercizio di diritti o facoltà riservati a quest’ultimo.
Sappiamo dall’art. 96 c.p.p. (Difensore di fiducia) che l’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia e che la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
Il nostro Ordinamento si caratterizza, fra le altre cose, per il valore che viene dato al rispetto della formalità di alcuni atti.
Nell’ambito della procedura penale infatti si riscontra la distinzione tra atti a forma vincolata e atti a forma libera, a seconda che il codice preveda o meno una forma predeterminata.
L’atto di nomina del difensore di fiducia rappresenta una ipotesi di negozio a forma libera, non risultando contemplata alcuna formalità per esprimere la volontà di conferire il mandato.
Come statuito nel testo codicistico, affinché questo produca effetti nel processo è necessario che si concretizzi in una dichiarazione.
Nel presente scritto s’intende verificare se la previsione codicistica sulla forma espressa nella nomina del difensore di fiducia sia suscettibile di interpretazione estensiva fino a comprendervi quella per fatti concludenti e inequivoci. Il quesito ha la sua importanza in quanto ha riflessi anche sulla ammissibilità o meno dell’appello del difensore quando vi sia incertezza sulla sussistenza del mandato.

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