Maria MILIA

Maria MILIA è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala Ha conseguito il master di II livello in Scienze della sicurezza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

È autrice di pubblicazioni in materia di procedura penale.

 


 

Articoli pubblicati

Esteso l’utilizzo del trojan per le intercettazioni tra presenti anche ai delitti contro la PA
di Maria Milia (N. II_MMXIX)
Legge 9 gennaio 2019, n. 3. La nuova legge Anticorruzione apporta modifiche al Codice di procedura penale agli articoli 266 e 267. In particolare prevede che l'utilizzo del trojan su dispositivo elettronico portatile per intercettazione tra presenti possa essere utilizzata anche "per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4".
LA COMMISSIONE DEL REATO PRESUPPOSTO IN EPOCA PRECEDENTE ALL’INTRODUZIONE DELL’ART. 648-TER.1 C.P. NON ESCLUDE LA TIPICITÀ DEL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO
di Maria Milia (N. II_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione Seconda, sentenza n. 3691 del 15 dicembre 2015, depositata il 27 gennaio 2016. Ai fini della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, non è necessario che anche il delitto presupposto sia commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 648-ter.1 c.p., potendo esso essere commesso in epoca antecedente in quanto non costituisce elemento materiale del fatto tipico.
I limiti di operatività del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti
di Maria Milia (N. I_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 1804 del 17 luglio 2015 e depositata il 18 gennaio 2016. I limiti imposti dall’art. 270 c.p.p. ed il divieto di utilizzazione delle intercettazioni di cui all’art. 271 c.p.p. operano solo quando i risultati di esse sono utilizzati, in un procedimento diverso da quello in cui è stata data autorizzazione, quali fonti di prova e non anche come autonoma notizia di reato. In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 c.p.p. e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 c.p.p., aventi carattere tassativo; detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che amplia i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all’art. 271 c.p.p.
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