La disciplina delle intercettazioni non si applica alla corrispondenza

di Claudio Cazzolla

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 28997 del 19 aprile 2012 e depositata il 18 luglio 2012

Le Sezioni Unite, a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il principio per cui la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) non è applicabile alla corrispondenza, dovendosi applicare, ai fini dell’utilizzazione probatoria del contenuto epistolare, le norme relative al sequestro di corrispondenza (artt. 254 e 353 cod. proc. pen.) e, in caso di detenuti, dovendosi rispettare le particolari formalità stabilite dall’art. 18 Ord. pen.


Un imputato nei cui confronti non era ancora stata emessa sentenza di condanna di primo grado, veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere per fatti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il Tribunale del Riesame confermava la misura cautelare disposta, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione adducendo tra i motivi di ricorso, il mancato rispetto delle garanzie e delle procedure dettate dal Codice sul sequestro di corrispondenza del detenuto (artt. 254 e 353 c.p.p. ed art. 18 ter Legge 354/1975 “Ord. Penitenziario”), in luogo della più generale tutela prevista in materia di intercettazioni dagli artt. 266 ss. c.p.p. La difesa, dunque, mirava ad invalidare e rendere inutilizzabili le prove raccolte. La sesta Sezione assegnataria del ricorso, rilevato il contrasto giurisprudenziale, rimetteva la questione alle Sezioni Unite della Cassazione al fine di individuare la disciplina applicabile alla corrispondenza del detenuto.

In altre parole, ci si chiede se i rapporti epistolari del detenuto debbano essere assoggettati alla normativa sulle intercettazioni o a quella sulla corrispondenza, in quest’ultimo caso, il detenuto godrebbe di una maggiore tutela. Il tutto, sulla premessa che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono considerati inviolabili dall’art. 15 della Costituzione (oltre che dall’art. 8 Conv. Europea sui diritti dell’uomo), il quale ne ammette limitazioni soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. In via generale, allora, ad ogni essere umano, a prescindere dalla sua condizione di libero o detenuto, è riconosciuto il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza.

Nel caso di specie, la polizia giudiziaria, su decreto d’urgenza del PM poi convalidato dal GIP, si recava presso l’istituto carcerario e provvedeva materialmente all’estrazione di copia della corrispondenza epistolare riguardante un detenuto.

A questo punto si apre la disputa sulla procedura da seguire per l’acquisizione della corrispondenza dei detenuti. Un primo orientamento, minoritario (Sez. V, n. 3579 del 18/10/2007, dep. 2008, Costa, Rv. 238902), afferma l’applicazione in via analogica della procedura prevista per le intercettazioni telefoniche o di comunicazioni di cui all’art. 266 c.p.p. e ss., anche alle intercettazioni della corrispondenza, rilevando che l’art. 18 ter Ord. Pen. – per il quale il detenuto o l’internato deve essere immediatamente informato in caso di trattenimento della corrispondenza – “ha una finalità diversa, di natura preventiva, … incompatibile con la fase delle indagini preliminari, disciplinata dalle norme del codice di procedura penale”. Già questo passo, nel momento in cui fa riferimento all’applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 266 c.p.p. espressamente dettata per le intercettazioni, pone forti perplessità, poiché compromette un diritto qualificato come inviolabile dalla Costituzione e sottoposto, dal medesimo art. 15 Cost. a riserva assoluta di legge e di giurisdizione.

D’altro canto, le Sezioni Unite ritengono che l’orientamento minoritario non ha fondamento giuridico, dovendosi condividere il contrario avviso, che nega l’applicazione analogica in materia di corrispondenza, espresso nelle sentenze Sez. II, n. 20228 del 13/06/2006, Rescigno, Rv. 234652, Sez. VI, n. 47009 del 13/10/2009, Giacalone, Rv. 245183, Sez. V, n. 16575 del 29/04/2010, Azoulay, Rv. 246870.

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