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I “Compro oro”

di Maurizio Taliano e Davide Acquaviva

Estratto dell’ebook I “COMPRO ORO” – Capitoli 2 e 3.

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2 – Disciplina dell’attività commerciale
L’attività dei “Compro Oro” consiste principalmente nell’acquisto di oggetti preziosi finiti usati, generalmente costituiti da gioielli (anelli, bracciali, collane ecc.) da destinare successivamente al mercato come prodotti usati oppure come oggetti da rottamare destinati alla fusione. Questi oggetti preziosi usati non possono essere alterati e devono essere lasciati nello stato in cui si trovano per un periodo minimo di dieci giorni dal momento dell’acquisto.
Tale commercio trova disciplina primaria in alcuni articoli del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 126 – 128), dal suo regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (artt. 242 – 247) nonché ulteriori norme che, nel corso degli anni, hanno regolamentato vari aspetti della specifica attività e della particolare merce posta in vendita. Tali leggi, nel complesso, risultano essere, talvolta, di non facile comprensione poiché non adeguatamente coordinate ed aggiornate; la conseguenza è stata l’ulteriore produzione di circolari, chiarimenti e interpretazioni, a volte, di non facile lettura.

Riassumiamo quindi le normative che disciplinano lo specifico settore commerciale:

  1. L’art. 126 T.u.l.p.s. e l’art. 242 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. dispongono che non si possa esercitare il commercio di cose usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Tale funzione è stata attribuita ai comuni, dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell’art. 19, co. 1, n. 18, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e si concretizza con l’inoltro di una segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A. – art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241) all’ufficio competente dell’amministrazione comunale (ufficio/sportello per il commercio o attività produttive/economiche) corredata da tutta la documentazione richiesta per lo svolgimento dell’attività commerciale che garantisca l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge (urbanistici, commerciali, tributari, di prevenzione incendi, sanitari, ecc.) inerenti all’esercizio dell’attività. La documentazione da presentare può contenere: dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà relativi a tutti gli stati e le qualità personali del richiedente; destinazione d’uso e planimetria dei locali; copia del titolo di disponibilità dei locali; copia del certificato del registro delle imprese; partita I.V.A.; nulla osta sanitario; eventuale polizza assicurativa; versamenti vari e altri documenti o informazioni richiesti dall’amministrazione comunale. La dichiarazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza di chi intende far commercio di cose usate deve contenere l’indicazione della sede dell’esercizio e della specie del commercio, precisando, nel caso in esame, che si tratta di commercio di oggetti usati di pregio e preziosi. In caso di trasferimento o di trapasso dell’azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. La S.C.I.A. integra ed assorbe altresì le disposizioni e le dichiarazioni previste dall’art. 7, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, relativo alla riforma della disciplina del settore del commercio.
  2. L’art. 127 T.u.l.p.s. e gli artt. 243 – 246 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. stabiliscono che i commercianti di oggetti preziosi, hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Questore territorialmente competente. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l’indicazione dei soggetti per i quali è richiesta, il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la propria sede, la natura degli affari che saranno svolti, la tariffa delle operazioni nonché il personale che intende impiegare, distinguendo tra rappresentanti, dipendenti e collaboratori. L’articolo in esame prescrive che chi fa richiesta della licenza per il commercio di oggetti preziosi deve provare di essere iscritto nei ruoli dell’imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza ha validità sul territorio nazionale, ha carattere e durata permanente. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi usati, appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se ubicati in località diverse. Quindi è possibile aprire succursali di vendita di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza concessa alla ditta rappresentata, rilasciata dal Questore, che deve obbligatoriamente indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell’institore o del rappresentante di commercio nonché l’annotazione della sede dell’esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui provincia si trova la succursale dell’esercizio; quest’ultima Autorità di P.S. provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante e ai locali presenti nella sua giurisdizione. Tutti gli adempimenti previsti dal T.u.l.p.s. devono comunque essere effettuati e rispettati presso ogni singola succursale.
    In sintesi la gestione sia della sede principale sia di un numero limitato di succursali può avvenire per mezzo di rappresentanti; i dipendenti di ditte italiane non hanno l’obbligo di richiedere un’autonoma licenza ma debbono esibire una copia vidimata della licenza originale e documentare il rapporto che intercorre con la ditta medesima.
    La licenza questorile viene concessa solo dopo aver verificato i requisiti subiettivi e presupposti obbiettivi richiesti dagli artt. 11, 12 e 131 T.u.l.p.s., impedendo che persone che hanno precedenti penali per gravi e specifici reati ottengano l’autorizzazione in quanto ne potrebbero abusare. Spesso un funzionario dell’ufficio di P.S. svolge un sopralluogo nel negozio di Compro Oro per accertare che siano state adottate le misure di sicurezza, di cui si dirà subito dopo, idonee ad assicurare l’incolumità delle persone che vi lavorano all’interno.
    L’obbligo della licenza spetta anche agli esercenti stranieri che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, di oggetti preziosi.
    Per i cittadini comunitari, così come per i cittadini italiani, è sufficiente che siano muniti della copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
  3. L’art. 128 T.u.l.p.s. e l’art. 247 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. prescrivono che i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli precedenti non possono compiere operazioni su cose usate se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, trascrizione che deve sempre avvenire con tempestività e senza alcuna omissione, cosi come affermato anche dalla giurisprudenza.
    Nel dettaglio, il registro di chi fa commercio di oggetti preziosi usati deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco,:
    il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, dati che devono essere estrapolati dal documento prima citato, obbligatoriamente esibito da persona maggiorenne;
    la data dell’operazione da parte dell’acquirente;
    la specie della merce comprata o venduta, descrivendo gli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;
    il prezzo pattuito.
    Nel passato il registro doveva essere debitamente bollato, a norma di legge, in ogni foglio. Attualmente permane l’obbligo della numerazione e, ad ogni pagina, della vidimazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che attesta il numero complessivo delle pagine nell’ultima di esse; il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Pubblica Sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame, come disposto dall’art. 16 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.
    L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto , tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica .
  4. L’art. 9 T.u.l.p.s., oltre alle disposizioni di carattere generale prima ricordate, concede al Questore il potere di impartire discrezionalmente prescrizioni di dettaglio, a salvaguardia del pubblico interesse, ritenute necessarie. Tali imposizioni si concretizzano nell’obbligo di dotarsi di idonei sistemi di protezione e di sicurezza, consistenti per di più in strumenti di allarme in funzione antirapina ed antintrusione; di utilizzare casseforti anche con apertura a tempo; di realizzare una paratia, con vetri blindati antisfondamento, di separazione dal pubblico o, in alternativa, di porta antisfondamento ad apertura comandata all’ingresso; di installare un apparato con telecamere di video sorveglianza con registrazione; di collegare il locale alla sala/centrale operativa delle Forze di Polizia, ecc. Alcune Autorità provinciali prescrivono anche di comunicare, con cadenza mensile, le operazioni di acquisto degli oggetti preziosi usati, con l’obbligo di consegnare copia delle relative pagine del “registro delle operazioni giornaliere”; di dare immediata comunicazione della ragione sociale e della sede legale delle ditte specializzate e/o fonderie con le quali si intende intraprendere rapporti commerciali; di comunicare preventivamente il trasferimento dell’esercizio in altro locale e non svolgere in esso altre attività non consentite; di tenere esposta la licenza nei locali dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico; di restituire subito la licenza a cessata attività ecc. Si rammenta che il Questore ha il potere di emanare eventuali provvedimenti inibitori (diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione, anche solo per abuso della licenza da parte del titolare, in virtù dell’art. 10 T.u.l.p.s.) nonché di esercitare controlli ed eseguire ispezioni e verifiche, potere questo concesso anche agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 16 del T.u.l.p.s.

Aldilà di queste norme primarie esiste un’ulteriore disciplina di settore che può essere così sintetizzata:

  1. D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” e regolamento attuativo adottato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. La normativa definisce quali metalli siano da considerarsi preziosi (platino, palladio, oro e argento); i loro titoli legali; le caratteristiche del marchio di identificazione e le procedure per ottenere le matrici recanti le impronte del marchio stesso; gli oggetti esonerati dall’obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo; la tenuta del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione presso ogni Camera di Commercio; la disciplina degli oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista; i sistemi di certificazione; l’attività di vigilanza ed ispettiva esercitata dalle Camere di Commercio nonché una nutrita serie di sanzioni.
    In sintesi i metalli preziosi, le loro leghe e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso e il marchio di identificazione.
    I commercianti non possono vendere ne detenere, pronti per la vendita, oggetti composti da materiali preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e del titolo legale. Il sequestro degli oggetti preziosi è obbligatorio in caso di dubbio sull’autenticità dei marchi, di incompletezza, assenza o illeggibilità delle impronte dei marchi e del titolo.
  2. Legge 17 gennaio 2000, n. 7, “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998” che stabilisce cosa si deve intendere per “oro” e quali sono i requisiti per esercitare tale commercio in modo professionale, (cosiddetti “Operatori Professionali in oro”), ad uso industriale o da investimento, per conto proprio o per conto terzi. Il legislatore con questa norma ha voluto stabilire sia le modalità con le quali identificare la natura dei beni che possono essere qualificati come oro, sia le caratteristiche che un’azienda deve assumere per poter svolgere lecitamente tale attività. Infatti, stabilendo che solo le società lucrative o cooperative, con capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni, possono svolgere tale attività, esclude di fatto l’accesso a tale mercato da parte delle ditte individuali. Ulteriore condizione necessaria per commercializzare oro in modo professionale è il possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” nonché il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte della Banca d’Italia. La norma stabilisce altresì che chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione alla Banca d’Italia (ex Ufficio italiano dei cambi), qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. Inoltre la legge in questione ha abolito il monopolio dell’oro consentendo ai privati di acquistare monete e lingotti di oro fino da investimento in esenzione I.V.A..
  3. D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che riguarda direttamente il commercio in esame laddove i soggetti che esercitano l’attività di Compro Oro sono tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio che va ad integrare quanto già imposto dall’art. 128 T.u.l.p.s.. Quindi il Compro Oro assolve agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio adempiendo alle imposizioni previste dal T.u.l.p.s. in tema di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni giornaliere sul registro vidimato dalla Questura, da conservare per cinque anni.
    Sotto questo profilo i Compro Oro sono sottoposti anche alla vigilanza della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, U.I.F.); è a questo ufficio che deve essere inviata la segnalazione di operazioni sospette. Tale comunicazione ha luogo quando i destinatari degli obblighi antiriciclaggio “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Il Ministro dell’interno, con decreto del 17 febbraio 2011, intitolato “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”, ha individuato alcuni elementi, a titolo esemplificativo, per valutare con criterio e buon senso, la sussistenza di eventuali operazioni sospette. Tra i soggetti destinatari del decreto sono ricompresi anche coloro che commerciano oggetti preziosi, ai quali è stata rilasciata la licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.u.l.p.s.
    Infine il decreto 231/2007 può trovare ulteriore applicazione allorquando emerga che l’attività commerciale risulti un’attività “di copertura” per la consumazione dei reati di grave rilevanza che la normativa stessa intende contrastare.

 

In conclusione, per quanto fin qui esposto, i Compro Oro possono essere definiti come “esercizi commerciali che acquistano, commerciano o rivendono oggetti d’oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, di rottami d’oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi”. Trattano esclusivamente prodotti finiti e non possono, congiuntamente, acquistare oro da gioielleria usato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi) e cedere il prodotto finito ottenuto.

I principali obblighi e le operazioni a carico dell’operatore commerciale possono essere così riassunti:

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc
  • identificazione del cliente, avente la maggiore età, mediante un documento di identità o di riconoscimento non scaduto;
  • compilazione del registro delle operazioni giornaliere in ogni sua parte;
  • attuare il fermo cautelare di dieci giorni degli oggetti preziosi acquistati;
  • rispettare le prescrizioni di dettaglio impartite dal Questore nella licenza;
  • acquistare, detenere e porre in vendita preziosi che abbiano impresso il titolo legale e il marchio di identificazione;
    rispettare gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio (segnalazione di operazioni sospette all’Autorità competente) e limitazione dell’uso del contante all’importo inferiore ai mille euro, liquidando somme superiori in assegni tracciabili.

Il Compro Oro non può:

  • vendere online oggetti preziosi usati;
  • fare prestito su pegno;
  • acquistare e vendere oggetti preziosi usati a minori;
  • consegnare gli oggetti preziosi usati in conto lavorazione a fonderie e vendere alle stesse l’oro puro ottenuto dalla fusione, ne applicare il regime I.V.A. diverso dal “margine” se non iscritto nell’elenco degli operatori professionali in oro tenuto dalla Banca d’Italia.

3 – Irregolarità riscontrabili nello svolgimento dell’attività commerciale
Le principali irregolarità riscontrabili nel corso dei controlli ed ispezioni sono numerose e, talvolta, possono celare la consumazione di gravi reati. Occorre altresì ricordare che anche ignari ed onesti clienti incorrono nel rischio di essere truffati o addirittura coinvolti indirettamente in casi di ricettazione o riciclaggio.
I controlli iniziano dalla presenza e dalla verifica delle autorizzazioni concesse che debbono essere regolarmente rilasciate per lo svolgimento della specifica attività, per quella sede e in corso di validità.
Occorre anche riscontrare che l’attività sia effettivamente condotta e diretta dal titolare della licenza o dal rappresentante poiché si potrebbe accertare che questi risultino invece semplici “prestanome”, utilizzati per aggirare normative che avrebbero impedito la concessione della licenza a colui che realmente esercita il commercio.
Ulteriori verifiche possono essere eseguite sulla presenza e regolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere e la corretta trascrizione dei vari acquisti eseguiti. È quindi possibile riscontrare mancate o parziali iscrizioni di preziosi acquistati, controllare che vi sia stata un’adeguata verifica dei clienti, le cui generalità devono essere trascritte tramite l’esibizione obbligatoria di documenti d’identità e di riconoscimento, ed accertare la regolare giacenza di dieci giorni della merce acquistata. In alcuni Compro Oro è altresì possibile esaminare eventuale documentazione aggiuntiva, non obbligatoria, che riporta ulteriori indicazioni sulla qualità delle singole prestazioni ed operazioni eseguite ed esaurienti caratteristiche degli oggetti in oro negoziati.
Questi controlli a volte rivelano situazioni inaspettate come verificare che i metalli preziosi sono stati ceduti, anche ripetutamente e a regolare distanza di tempo, da persone pregiudicate effettivamente residenti anche a centinaia di chilometri di distanza dall’esercizio commerciale sottoposto ad ispezione. In altri casi le operazioni erano state registrate con dati anagrafici provenienti da documenti falsi e, quindi, utilizzando generalità di fantasia. Occorre altresì verificare il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal Questore, elencate nello stesso provvedimento autorizzatorio.

Successive verifiche da eseguire riguardano le eventuali manomissioni degli strumenti di peso. Le bilance possono essere manomesse nei meccanismi interni, essere posizionate su di un piano non perfettamente orizzontale, agendo sui supporti, costituiti da piedini estensibili e regolabili, decentrando così la bolla che dovrebbe invece attestare il corretto posizionamento dello strumento; infatti la bolla d’aria deve risultare esattamente al centro del cerchio che la contiene.
Si può anche arrivare alla manomissione dei pesi utilizzati nella bilancia a piattelli, tradizionalmente utilizzata dagli orefici, sostituiti con altri di maggior peso o comunque falsati che fanno risultare più leggeri gli oggetti sottoposti a peso.
Altre irregolarità possono consistere nell’apposizione, sempre nelle tradizionali bilance a doppio piatto e pesetti, di un sottile strato di materiale collocato esternamente, al disotto del piattello su cui si posizionano i pesi, falsando così la pesatura a tutto vantaggio del negoziante. Sempre per le stesse finalità truffaldine, ma con modalità più raffinate, uno dei due piattelli, sui quali devono essere impressi i punzoni di verifica, può essere, per così dire “rinforzato” nella parte inferiore con una sottile lamina metallica e successivamente ricromato. In tal caso occorrerà porre particolare attenzione all’assenza dei punzoni, apposti precedentemente, ricoperti dalla nuova cromatura, e alla mancanza della tipica “bombatura” del fondo del piattello stesso.

Nel corso delle ispezioni presso i negozi di “Compro Oro” può essere utile che le Forze di Polizia portino con se un oggetto in oro, o comunque metallico, del quale hanno preventivamente verificato con esattezza il peso. È così possibile riscontrare, in via speditiva, eventuali incongruenze ed inesattezze del peso reale dell’oggetto con quello rilevato con lo strumento di misurazione presente presso l’esercizio commerciale sottoposto a controllo. ©

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